Notaio e ... Eredità & Testamento

Eredità e successioni

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Successione necessaria

La successione necessaria, già esaminata nei suoi presupposti generali e nella sua funzione, impone di tornare su una distinzione terminologica e concettuale di fondamentale importanza. Occorre infatti evitare ogni sovrapposizione tra la figura dei legittimari, detti anche eredi necessari, e quella degli eredi legittimi. Le due espressioni sono simili, ma individuano situazioni giuridiche diverse.

I legittimari sono i soggetti ai quali la legge riserva necessariamente una quota del patrimonio ereditario del de cuius. La loro posizione non dipende dalla mancanza di testamento, né dalla volontà del testatore; al contrario, essa può operare anche contro tale volontà, quando le disposizioni testamentarie o le donazioni compiute in vita abbiano inciso sulla quota che la legge riserva loro.

Gli eredi legittimi, invece, sono coloro che succedono al defunto in forza delle regole della successione legittima. Essi vengono in rilievo quando il de cuius non abbia lasciato testamento oppure quando il testamento, pur esistente, non regoli l’intero patrimonio ereditario. La loro chiamata dipende quindi dall’intervento della legge come criterio di devoluzione dell’eredità in assenza, totale o parziale, di una disposizione testamentaria.

La confusione tra le due categorie è agevolata dalla somiglianza delle parole utilizzate: “legittimi” e “legittimari”. A ciò si aggiunge un dato pratico: spesso le due qualifiche si concentrano nella stessa persona. Il coniuge superstite del de cuius, o la persona partecipe dell’unione civile stipulata con il de cuius, i figli, i discendenti e, in mancanza di figli e discendenti, gli ascendenti possono essere, nello stesso tempo, eredi legittimi ed eredi legittimari. Ciò avviene però a titolo diverso e per ragioni diverse.

Il medesimo soggetto può dunque ricevere beni come erede legittimo, perché la legge lo chiama alla successione in mancanza di testamento, e può, nello stesso tempo, vantare la tutela propria del legittimario, perché la legge gli riserva una porzione minima del patrimonio del defunto. Le due posizioni non si confondono: la prima riguarda il criterio di devoluzione dell’eredità; la seconda riguarda la protezione di una quota necessaria.

Un esempio consente di chiarire la distinzione. Si immagini che Caio muoia senza testamento, dopo avere donato durante la vita la gran parte del suo patrimonio, di valore 1.600, al cugino Tizio. Al momento della morte, Caio è vedovo e lascia un unico figlio, Mevio. Il patrimonio ancora esistente nel suo asse ereditario ha valore 200.

Mevio, in quanto figlio unico e in mancanza di testamento, è anzitutto erede legittimo di Caio. Per questa ragione egli acquista il patrimonio di cui il padre è titolare al momento della morte, pari a 200. Tale acquisto deriva dalle regole della successione legittima, poiché Caio non ha lasciato disposizioni testamentarie.

La posizione di Mevio non si esaurisce però in quella di erede legittimo. Egli è anche legittimario del padre. Come tale, può valutare se rispettare integralmente l’assetto patrimoniale derivante dalla donazione compiuta da Caio in favore del cugino Tizio, oppure se far valere la lesione della propria quota di legittima.

Se Mevio decide di rispettare la volontà del padre, Tizio conserva per intero la donazione ricevuta, pari a 1.600. Se invece Mevio intende esercitare la tutela che gli compete come legittimario, può reclamare la propria quota di legittima e chiedere la riduzione della donazione nella misura necessaria a reintegrarla.

Nel caso prospettato, il valore da assumere a base del calcolo è dato dalla somma tra quanto donato in vita da Caio e quanto rimasto nel patrimonio ereditario al momento della morte: 1.600 più 200, per un totale di 1.800. La quota di legittima spettante a Mevio, unico figlio, è pari alla metà di tale valore, cioè 900.

Poiché Mevio ha già conseguito 200 come erede legittimo, gli mancano ancora 700 per raggiungere la quota di legittima a lui riservata. Egli può quindi agire per ottenere la riduzione della donazione effettuata da Caio in favore di Tizio per il valore di 700. A seguito della riduzione, Tizio non perde integralmente quanto ricevuto, ma conserva la donazione nei limiti di 900, risultanti dalla differenza tra 1.600 e 700.

L’esempio mostra come la medesima persona possa operare su due piani distinti. Mevio acquista 200 come erede legittimo, perché succede al padre morto senza testamento; ottiene poi ulteriori 700 come legittimario, attraverso la tutela della quota di riserva e l’azione diretta a ridurre la donazione lesiva. La successione necessaria non sostituisce quindi la successione legittima, ma può affiancarsi ad essa per garantire al legittimario il valore minimo che la legge gli riserva.

 


La successione necessaria

 

 

Quota di legittima in caso di presenza del coniuge [1]

 

 

Quota di legittima in caso di presenza di figli [2]

 

Quota di legittima in caso di presenza di ascendenti [3]

 

Quota disponibile

 

Codice civile

Si à Quota di 1/2

No

No

Quota di 1/2

Art. 540

Si à Quota di 1/3

Uno à Quota di 1/3

No

Quota di 1/3

Art. 542

Si à Quota di 1/4

Due à Quota di 1/4 ciascuno

No

Quota di 1/4

Art. 542

Si à Quota di 3/12

Tre à Quota di 2/12 ciascuno

No

Quota di 3/12

Art. 542

Si à Quota di 4/16

Quattro à Quota di 2/16 ciascuno

No

Quota di 4/16

Art. 542

Si à Quota di 5/20

Cinque à Quota di 2/20 ciascuno

No

Quota di 5/20

Art. 542

Si à Quota di 1/4

Sei o più à Quota di 2/4 [4]

No

Quota di 1/4

Art. 542

No

Uno à Quota di 1/2

No

Quota di 1/2

Art. 537

No

Due à Quota di 1/3 ciascuno

No

Quota di 1/3

Art. 537

No

Tre à Quota di 2/9 ciascuno

No

Quota di 3/9

Art. 537

No

Quattro à Quota di 2/12 ciascuno

No

Quota di 4/12

Art. 537

No

Cinque à Quota di 2/15 ciascuno

No

Quota di 5/15

Art. 537

No

Sei o più à Quota di 2/3 [4]

No

Quota di 1/3

Art. 537

Si à Quota di 2/4

No

Si à Quota di 1/4

Quota di 1/4

Art. 544

No

No

Si à Quota di 1/3

Quota di 2/3

Art. 538

[1] Al coniuge è del tutto parificata la persona partecipe di una unione civile con il de cuius.

[2] Se taluno dei figli non accetta l’eredità, la quota al medesimo spettante viene acquisita dai suoi discendenti, suddividendosi in tante frazioni quante sono le stirpi e attribuendosi dette frazioni al discendente (o ai discendenti che siano di pari grado tra essi) che in ciascuna linea discendente siano di grado più prossimo rispetto al de cuius.

[3] Per ascendenti si intendono i genitori del de cuius o l’unico genitore superstite. In mancanza di genitori, la quota di legittima a essi riservata si fraziona per metà nella linea ascendente paterna e per metà nella linea ascendente materna. Tali frazioni vengono attribuite all’ascendente (o agli ascendenti che siano di pari grado tra essi) di grado più prossimo al defunto, ma con la precisazione che se differisce il grado dell’ascendente paterno più prossimo al de cuius rispetto al grado dell’ascendente materno più prossimo al de cuius, l’intera quota di legittima spetta all’ascendente (o agli ascendenti che siano di pari grado tra essi) di grado più prossimo al de cuius.

[4] La quota è da dividere per capi (in parti eguali).

Ultima Modifica: 28/10/2026