Notaio e ... Eredità & Testamento

Eredità e successioni

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Profili internazionali

La disciplina italiana delle successioni ereditarie trova la propria sede principale nel Libro Secondo del Codice civile. Tale constatazione, tuttavia, non esaurisce il problema, poiché non di rado la vicenda successoria presenta collegamenti con ordinamenti diversi da quello italiano.

Si pensi, ad esempio, alla successione di una persona di cittadinanza straniera residente in Italia; oppure al caso di uno straniero non residente in Italia, ma proprietario di beni situati nel territorio italiano. Analogo problema si pone quando il de cuius sia cittadino italiano, ma abbia stabilito la propria residenza all’estero; o ancora quando una persona residente in Italia lasci un patrimonio composto, in tutto o in parte, da beni collocati fuori dal territorio nazionale.

La materia è regolata dal Regolamento UE n. 650/2012. In base a tale disciplina, le norme del Codice civile italiano trovano applicazione, indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni ereditari, quando il de cuius, al momento della morte, risiedeva in Italia. Ciò vale tanto per il cittadino italiano residente in Italia quanto per il cittadino straniero residente in Italia al tempo del decesso.

Ne deriva, specularmente, che la legge successoria italiana non regola la successione del cittadino italiano che, al momento della morte, non risieda in Italia, anche se nel patrimonio ereditario siano compresi beni situati nel territorio italiano. Allo stesso modo, essa non si applica alla successione del cittadino straniero non residente in Italia al momento del decesso, pur quando costui sia titolare di beni esistenti in Italia. In tali ipotesi, il criterio di collegamento conduce alla legge vigente nello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza al momento della morte.

Ai fini dell’individuazione della legge regolatrice della successione mortis causa, la residenza può essere intesa, in termini sintetici, come il luogo nel quale la persona ha fissato la propria abitazione principale. Il dato decisivo non è dunque rappresentato dalla cittadinanza in sé, né dalla localizzazione materiale dei cespiti ereditari, bensì dal centro abitativo principale del soggetto al tempo dell’apertura della successione.

Così, se Tizius, cittadino olandese, deceduto nel 2025 nel corso di una crociera nei Caraibi, aveva trasferito nel 2023 la propria residenza in un casale in provincia di Siena, svolgendo quotidianamente la propria attività lavorativa in smart working alle dipendenze di una società incorporata in Spagna, la sua successione è disciplinata dalla legge italiana. Ciò accade a prescindere dal luogo in cui si trovino i suoi beni: denaro, immobili, strumenti finanziari, partecipazioni societarie e ogni altro elemento del patrimonio. Diversamente, se Caio, manager milanese proprietario di un immobile a Roma e titolare di azioni emesse dalla società Alfa con sede in Ginevra, aveva trasferito nel 2018 la propria residenza in Olanda e muore nel 2023 in Messico durante un viaggio di lavoro, la sua successione è regolata dalla legge olandese, anche qui senza attribuire rilievo decisivo alla collocazione dei beni.

Il Regolamento UE n. 650/2012 contempla però una rilevante facoltà di scelta. Mediante testamento, una persona può stabilire che la propria successione ereditaria sia regolata dalla legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza. Questa facoltà, indicata nel linguaggio giuridico come optio iuris, può avere riguardo alla legge dello Stato di cittadinanza posseduta al momento in cui la scelta viene effettuata, oppure alla legge dello Stato di cittadinanza posseduta al momento della morte.

Pertanto, Mevius, cittadino straniero residente in Italia, ove intenda evitare — prevedendo di conservare la residenza italiana per tutta la vita — che la sua successione sia assoggettata alla legge italiana, può servirsi del testamento per designare come legge applicabile quella del proprio Stato di cittadinanza. Il testamento potrà essere redatto secondo la legge italiana oppure secondo la legge vigente nel Paese di cui egli è cittadino. La scelta può risultare particolarmente significativa quando la legge nazionale consenta, ad esempio, una più ampia libertà testamentaria e non preveda quote di legittima. In mancanza di tale opzione, la successione di Mevius sarebbe regolata dalla legge dello Stato in cui egli avrà la propria residenza al momento della morte, verosimilmente l’Italia.

Ultima Modifica: 28/10/2026