L’apertura della successione non conduce necessariamente all’acquisto dell’eredità da parte del primo chiamato, né, in via subordinata, da parte dei chiamati ulteriori. La delazione ereditaria attribuisce al chiamato la possibilità di acquistare il patrimonio del de cuius, ma tale possibilità può anche non essere esercitata. Il chiamato può infatti decidere di non accettare l’eredità e di rinunciarvi, così impedendo che si producano nei suoi confronti gli effetti propri dell’acquisto ereditario.
Le ragioni che possono indurre alla rinuncia sono diverse. In alcuni casi esse non dipendono da una valutazione negativa dell’eredità, ma dall’intento di favorire il soggetto che verrebbe chiamato in luogo del rinunciante. Si pensi al caso del vedovo Caio, nuovamente coniugato con Caia, il quale abbia avuto dal primo matrimonio un figlio, Mevio, mentre dal rapporto coniugale con Caia non siano nati figli. Alla morte di Caio, la vedova Caia potrebbe scegliere di rinunciare all’eredità del marito per consentire che l’intero patrimonio di Caio sia trasmesso al figlio Mevio. Se, infatti, Caia accettasse una quota dell’eredità di Caio e poi morisse senza discendenti, senza fratelli o sorelle o loro discendenti e senza avere disposto per testamento in favore di Mevio, quella quota non andrebbe a Mevio, che non è figlio di Caia, ma ai parenti di Caia entro il sesto grado.
La rinuncia può essere sorretta anche da motivi etici o morali. Il chiamato può non voler subentrare nel patrimonio di una persona che abbia tenuto in vita comportamenti riprovevoli, o che abbia accumulato ricchezze attraverso condotte ritenute inaccettabili. In tale ipotesi, la scelta di non acquistare l’eredità non è determinata tanto dalla consistenza economica dell’asse, quanto dal rifiuto personale di assumere una continuità patrimoniale con il de cuius.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la rinuncia risponde a ragioni di convenienza economica. Quando l’eredità sia notoriamente gravata da debiti superiori all’attivo, il chiamato può ritenere preferibile non accettare affatto. È vero che egli potrebbe avvalersi dell’accettazione con beneficio d’inventario, ma tale scelta comporta il rispetto di una procedura rigorosa, con oneri e adempimenti specifici, e non esclude il rischio di decadenza dal beneficio, con conseguente responsabilità ultra vires per i debiti ereditari. La rinuncia, in tali situazioni, appare spesso la soluzione più semplice e meno rischiosa: impedisce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello del chiamato e, soprattutto, evita la possibilità che i debiti ereditari debbano essere soddisfatti con beni personali del chiamato.
La rinuncia all’eredità è disciplinata dagli artt. 519 e seguenti e può essere effettuata da chiunque abbia lo status di chiamato all’eredità. Il suo effetto principale consiste nel far venir meno, rispetto al rinunciante, la delazione ereditaria, con conseguente passaggio della chiamata ai soggetti ulteriori. Chi rinuncia si pone, rispetto all’eredità, come se non intendesse entrare nella vicenda successoria, lasciando che il sistema individui il successivo destinatario della delazione.
Regole particolari valgono quando la delazione sia rivolta a soggetti incapaci o parzialmente incapaci. Se il chiamato è un minorenne, la rinuncia deve essere compiuta dai genitori, secondo quanto previsto dall’art. 320. Se il chiamato è interdetto, l’atto spetta al tutore, ai sensi dell’art. 374. In entrambi i casi è necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare o di un notaio. Se invece il chiamato è emancipato o inabilitato, la dichiarazione di rinuncia può essere resa dallo stesso interessato, ma con l’assistenza del curatore, secondo gli artt. 394 e 424, e sempre previa autorizzazione del giudice tutelare o del notaio. L’autorizzazione è concessa soltanto quando la rinuncia presenti caratteri di utilità o di necessità evidente.
Non tutti i soggetti che siano stati chiamati all’eredità possono però rinunciare. Non può farlo chi abbia già accettato l’eredità, qualunque sia la forma dell’accettazione. L’impedimento riguarda l’accettazione espressa, l’accettazione con beneficio d’inventario, l’accettazione tacita e l’acquisto ex lege della qualità di erede. Una volta che l’eredità sia stata accettata, la situazione che ne deriva è irreversibile: l’acquisto ereditario non può essere cancellato mediante una successiva dichiarazione di rinuncia.
Non può rinunciare neppure lo Stato, quando consegua l’eredità secondo le norme della successione legittima. Ciò avviene quando nessuno dei parenti del defunto entro il sesto grado abbia accettato l’eredità. La successione dello Stato rappresenta il punto conclusivo del sistema, l’ultima possibilità di attribuire il patrimonio del defunto a un successore dopo che ogni altra via si sia rivelata impraticabile. Proprio per questa funzione di chiusura, lo Stato non può rifiutare l’eredità.
Quanto alla forma, la rinuncia si realizza mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione. Non è sufficiente, dunque, una manifestazione informale di disinteresse o una semplice dichiarazione privata priva dei requisiti richiesti. La rinuncia incide sulla delazione e sulla posizione dei chiamati ulteriori; per questo la legge ne richiede una forma determinata.
La rinuncia, come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non può essere parziale. È nulla la rinuncia con cui il chiamato dichiari di rinunciare all’eredità subordinando l’efficacia della dichiarazione a un evento futuro o incerto. Si immagini Mevio, chiamato all’eredità di Caio, che dichiari di rinunciare sotto la condizione risolutiva che nell’eredità non siano compresi debiti eccedenti un certo valore: una simile dichiarazione deve considerarsi come mai effettuata. È ugualmente nulla la rinuncia sottoposta a termine, come quella con cui Mevio affermi di rinunciare all’eredità di Caio soltanto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La nullità colpisce anche la rinuncia limitata a una parte dell’eredità. Il chiamato non può scegliere di rifiutare solo alcune componenti dell’asse e conservare la possibilità di acquistarne altre. Sarebbe quindi nulla la dichiarazione con cui Mevio, chiamato all’eredità di Caio, affermasse di rinunciare soltanto all’acquisto dei beni mobili compresi nel patrimonio ereditario. La rinuncia, come l’accettazione, riguarda la posizione ereditaria nella sua unitarietà e non può essere frazionata secondo la convenienza del chiamato.
Un profilo nel quale la rinuncia si differenzia nettamente dall’accettazione riguarda la revocabilità. L’accettazione dell’eredità è sempre irrevocabile: una volta acquistata la qualità di erede, non è più possibile tornare alla condizione di semplice chiamato. La rinuncia, invece, può in taluni casi essere revocata. La legge consente al chiamato rinunciante di mutare decisione e di accettare successivamente l’eredità, valorizzando l’interesse a che l’eredità trovi una sistemazione definitiva attraverso l’acquisto da parte di un chiamato.
La revoca della rinuncia è però ammessa entro limiti precisi. Anzitutto, il chiamato che abbia rinunciato può accettare l’eredità solo fino a quando non sia decorso il termine di prescrizione del diritto di accettare. Tale termine è di dieci anni e decorre dalla data di apertura della successione, coincidente con la morte del de cuius. Decorso tale termine, il rinunciante non può più tornare sulla propria scelta, perché si è estinto il diritto di accettare.
In secondo luogo, la revoca è possibile solo se altri chiamati non abbiano già acquistato l’eredità. Se, a seguito della rinuncia, la delazione è passata a un chiamato ulteriore e questi ha accettato, l’affidamento determinato dal suo acquisto deve essere tutelato. Un ripensamento del rinunciante non può pregiudicare chi, confidando nella rinuncia, abbia acquistato l’eredità. Si consideri il caso del testatore che abbia scritto: “Nomino Caia mia erede universale; nel caso in cui Caia non possa o non voglia accettare la mia eredità, le sostituisco Sempronia”. Se Caia rinuncia, la delazione passa a Sempronia. Qualora Sempronia accetti, Caia non può più revocare la rinuncia. Se invece Sempronia resta inattiva e non dichiara né di accettare né di rinunciare, Caia può revocare la rinuncia precedentemente espressa e accettare l’eredità del de cuius.
La revoca della rinuncia non può inoltre incidere sui diritti che terzi abbiano già acquistato sui beni ereditari. Si può ipotizzare che, per ragioni di urgenza, un bene dell’eredità sia stato alienato da un chiamato ulteriore rispetto al primo rinunciante, pur non avendo ancora costui accettato l’eredità. Il caso può riguardare, ad esempio, merce deperibile, la cui mancata vendita avrebbe arrecato un pregiudizio alla massa ereditaria. Se il primo chiamato revoca la rinuncia, l’acquisto compiuto dal terzo resta valido ed efficace. Chi ha comprato la merce deperibile non subisce gli effetti del ripensamento del rinunciante; né il chiamato ulteriore, che abbia legittimamente venduto per evitare un danno all’asse, può essere ritenuto responsabile verso la massa ereditaria. Naturalmente, il ricavato della vendita dovrà essere riversato al primo chiamato che abbia revocato la rinuncia.
L’impedimento alla revoca non sorge soltanto quando il chiamato ulteriore abbia accettato espressamente l’eredità. Esso opera anche quando l’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati si sia prodotto automaticamente. L’esempio richiamato è quello dell’accrescimento: se, per effetto della rinuncia, la quota si è accresciuta automaticamente in favore di altri soggetti, l’acquisto così realizzato impedisce al rinunciante di tornare efficacemente sulla propria dichiarazione.
La rinuncia può incidere anche sugli interessi dei creditori personali del rinunciante. Se il patrimonio di quest’ultimo è insufficiente a soddisfare i suoi debiti e l’accettazione dell’eredità avrebbe reso capiente tale patrimonio, la rinuncia può arrecare pregiudizio ai creditori. In tale situazione, costoro possono farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria ad accettare l’eredità in luogo del chiamato rinunciante. Lo scopo è consentire ai creditori personali del rinunciante di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
È importante precisare che si tratta dei debiti personali del chiamato rinunciante, non dei debiti del de cuius. Questi ultimi attengono alla massa ereditaria e si trasmettono agli eredi nell’ambito del patrimonio che essi acquistano. L’azione dei creditori del rinunciante mira invece a neutralizzare il danno che la rinuncia arreca alla loro garanzia patrimoniale: essi non agiscono come creditori ereditari, ma come creditori personali di chi ha rinunciato.
L’accettazione compiuta dai creditori non attribuisce loro la qualità di eredi del de cuius. Essa ha una funzione esclusivamente satisfattiva e strumentale: consente ai creditori di aggredire i beni ereditari nella misura necessaria a soddisfare i crediti vantati verso il rinunciante. Non si produce, dunque, una successione dei creditori nel patrimonio del defunto; essi non entrano nella posizione ereditaria, ma ottengono soltanto la possibilità di far valere le loro ragioni sui beni che il rinunciante avrebbe potuto acquistare.
Neppure il chiamato rinunciante diventa erede per effetto dell’accettazione compiuta dai suoi creditori. La sua rinuncia resta ferma quanto alla mancata assunzione della qualità ereditaria. L’eredità continua a essere destinata al chiamato ulteriore, il quale acquisterà il patrimonio ereditario se accetterà, naturalmente nella parte che non sia stata oggetto di escussione da parte dei creditori del rinunciante.
Il diritto dei creditori del rinunciante di impugnare la rinuncia non è indefinito nel tempo. Esso si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto di rinuncia. La previsione risponde all’esigenza di non protrarre eccessivamente l’incertezza sulla composizione del patrimonio ereditario. L’eventuale azione dei creditori del rinunciante, infatti, è idonea a incidere sulla sorte dei beni ereditari e sulla posizione dei chiamati ulteriori; per questo la legge ne circoscrive temporalmente l’esercizio.