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Eredità e successioni

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I legittimari

La legge individua in modo preciso i soggetti ai quali è riservata una quota del patrimonio ereditario. Tali soggetti sono denominati legittimari o eredi necessari. Essi non vanno confusi con i successibili chiamati secondo le regole della successione legittima, poiché la loro posizione non dipende soltanto dall’assenza di testamento, ma dalla protezione inderogabile che l’ordinamento riconosce ad alcune categorie familiari.

La prima categoria di legittimari è costituita dal coniuge del de cuius. Anche nell’ambito della successione necessaria deve essere ribadita, una volta per tutte, la piena equiparazione tra il coniuge derivante dal matrimonio tradizionale e la persona partecipe dell’unione civile stipulata dal de cuius. Il riferimento al coniuge, dunque, deve essere inteso come comprensivo anche della parte dell’unione civile, la quale gode della medesima posizione successoria necessaria.

La seconda categoria è rappresentata dai figli del de cuius. Rientrano in essa sia i figli procreati in costanza di matrimonio sia i figli nati fuori dal matrimonio, senza alcuna distinzione tra gli uni e gli altri. La tutela successoria necessaria dei figli prescinde quindi dalla modalità di costituzione del rapporto familiare e si fonda sulla qualità di figlio del de cuius. In mancanza dei figli, la posizione riservata dalla legge si trasferisce ai loro discendenti, i quali vengono allora in considerazione come legittimari.

La terza categoria è costituita dagli ascendenti del de cuius. La loro qualità di legittimari, tuttavia, non è assoluta, ma subordinata alla mancanza di figli e di discendenti dei figli. Gli ascendenti entrano dunque nel sistema della successione necessaria solo quando non vi sia una linea discendente del defunto destinata ad assorbire la tutela riservata.

Da questa elencazione emerge immediatamente un dato negativo di notevole importanza: i fratelli e le sorelle del de cuius non sono legittimari. Non lo sono neppure i loro discendenti. Essi possono essere chiamati all’eredità come eredi legittimi, quando ricorrano i presupposti della successione legittima e, in particolare, quando il defunto non lasci figli né discendenti dei figli. Tuttavia, la loro eventuale qualità di eredi legittimi non comporta alcun diritto a una quota di riserva.

La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. Il fratello o la sorella possono essere chiamati dalla legge in mancanza di soggetti preferiti, ma non possono opporsi a un testamento che li escluda, invocando una lesione di legittima. La quota di legittima spetta soltanto ai soggetti inclusi dalla legge tra i legittimari; fratelli, sorelle e loro discendenti restano fuori da tale novero.

Si consideri il caso del de cuius che non abbia figli né discendenti dei figli, né genitori o altri ascendenti, ma lasci a sé superstiti il coniuge e uno o più fratelli o sorelle. In una simile situazione, egli può disporre per testamento l’intero proprio patrimonio in favore del coniuge superstite. I fratelli e le sorelle, pur potendo essere chiamati in una successione legittima in mancanza di testamento, non potrebbero contestare la disposizione testamentaria, perché non sono titolari di alcuna quota di riserva.

La medesima conclusione vale se, proseguendo nell’esempio, il de cuius sia vedovo. In assenza di figli, discendenti, genitori o ascendenti, egli può destinare per testamento la propria eredità a soggetti del tutto diversi dai familiari, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Anche in questo caso, fratelli, sorelle e loro discendenti non potrebbero eccepire alcunché. La loro esclusione non integra lesione di legittima, poiché essi non appartengono alla categoria degli eredi legittimari.

Ultima Modifica: 28/10/2026