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Eredità e successioni

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La successione necessaria dei genitori e degli altri ascendenti

Nella successione necessaria, la posizione dei genitori e degli altri ascendenti è subordinata alla mancanza della linea discendente. La regola generale, ricavabile dall’art. 538 e seguenti, è infatti che, se il de cuius lascia uno o più figli, oppure discendenti dei figli, i genitori e gli ulteriori ascendenti non partecipano alla successione necessaria. La presenza dei discendenti esclude quindi ogni diritto di legittima in favore degli ascendenti.

Solo quando manchino figli e discendenti dei figli gli ascendenti vengono in rilievo come legittimari. In tale ipotesi occorre distinguere a seconda che al de cuius sopravviva o meno il coniuge. Se il defunto non lascia coniuge, ai genitori o, in loro mancanza, agli ulteriori ascendenti, è riservata una quota pari a un terzo del patrimonio. La quota disponibile è dunque pari ai restanti due terzi, dei quali il de cuius può liberamente disporre senza ledere la riserva spettante agli ascendenti.

Se invece gli ascendenti concorrono con il coniuge del de cuius, la quota loro riservata si riduce. In questa situazione ai genitori o agli altri ascendenti spetta un quarto del patrimonio, mentre al coniuge è riservata una quota pari a due quarti. La disponibile, in tal caso, è pari al quarto residuo. La presenza del coniuge incide quindi sulla misura della riserva degli ascendenti, ma non la elimina, purché manchino figli e discendenti dei figli.

Una volta determinata la quota complessiva spettante agli ascendenti, occorre stabilire come essa debba essere ripartita tra i soggetti concretamente superstiti. La prima ipotesi è quella in cui sopravvivano entrambi i genitori del de cuius. In tal caso, la quota di legittima riservata agli ascendenti è divisa tra padre e madre in parti uguali.

Se invece sopravvive un solo genitore, questi consegue l’intera quota di legittima spettante agli ascendenti. Non vi è, in tale caso, alcuna ripartizione per linee, poiché il genitore superstite assorbe interamente la posizione riservata dalla legge alla categoria degli ascendenti.

Più articolata è la disciplina quando non sopravviva alcun genitore, ma siano in vita ascendenti ulteriori, come nonni, bisnonni o trisnonni del de cuius. In questa ipotesi la quota di legittima deve essere distribuita, in linea di principio, per metà nella linea ascendente paterna e per metà nella linea ascendente materna. All’interno di ciascuna linea, la frazione così individuata è attribuita all’ascendente di grado più prossimo rispetto al defunto. Se, nella medesima linea, vi sono più ascendenti dello stesso grado, la frazione si divide tra essi in parti uguali.

La divisione per linee presuppone però che gli ascendenti più prossimi nelle due linee si trovino nel medesimo grado rispetto al de cuius. Quando, invece, l’ascendente più vicino nella linea paterna e quello più vicino nella linea materna appartengono a gradi diversi, la quota di legittima non deve essere frazionata tra le due linee. Essa spetta per intero all’ascendente di grado più prossimo. Se poi, nella linea in cui si trova l’ascendente più vicino, vi sono più ascendenti dello stesso grado, l’intera quota deve essere divisa tra essi in parti uguali.

Si immagini, ad esempio, che Tizio muoia vedovo, senza figli, lasciando un patrimonio di valore 1.200. Poiché mancano figli e coniuge, agli ascendenti spetta una quota di legittima pari a un terzo, cioè 400, mentre la disponibile è pari a 800. Se Tizio lascia un nonno paterno e due nonni materni, la quota di 400 deve essere divisa per linee: 200 spettano al nonno paterno e 200 alla linea materna. Poiché nella linea materna vi sono due nonni dello stesso grado, ciascuno di essi consegue 100.

La soluzione cambia se, nella linea paterna, Tizio non lascia un nonno ma un bisnonno, mentre nella linea materna sopravvivono i due nonni già considerati. In tal caso gli ascendenti delle due linee non sono di pari grado: i nonni materni sono più prossimi al de cuius rispetto al bisnonno paterno. Non si procede quindi alla divisione della quota tra linea paterna e linea materna. L’intera legittima di 400 spetta ai nonni materni, i quali la dividono tra loro in parti uguali.

Ultima Modifica: 28/10/2026