Nel sistema successorio, l’indegnità prevista dall’art. 463 opera come causa di esclusione dalla successione mortis causa nei confronti della persona fisica che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la possibilità di beneficiare dell’eredità del soggetto offeso. Il fondamento dell’istituto è, dunque, nella particolare gravità della condotta: talora essa si dirige contro la persona del de cuius, del coniuge, della parte dell’unione civile o di determinati suoi familiari; talaltra incide sulla libertà di formazione o di conservazione della volontà testamentaria.
Sotto il primo profilo, assumono rilievo le condotte che colpiscono direttamente l’incolumità personale o l’onore processuale dei soggetti protetti dalla norma. È indegno chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, il suo coniuge, la persona partecipe dell’unione civile con il de cuius, un suo discendente o un suo ascendente, sempre che non ricorra una causa idonea a escludere la punibilità secondo la legge penale, come nel caso della legittima difesa. Alla medesima area appartiene l’ipotesi di chi abbia commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio, come nell’esempio dell’uccisione verificatasi nel corso di un duello.
La sanzione successoria colpisce altresì chi abbia denunciato una delle persone indicate per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in sede penale. Analogamente, è causa di indegnità la testimonianza resa contro le medesime persone, imputate dei predetti reati, qualora la testimonianza sia stata dichiarata falsa in un giudizio penale. Completa questo gruppo di ipotesi la posizione di chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del de cuius, non sia stato reintegrato in tale responsabilità alla data di apertura della successione.
Diverso è il nucleo delle cause di indegnità che attengono alla volontà testamentaria. Qui il disvalore della condotta non consiste tanto nell’offesa alla persona del de cuius o dei suoi familiari, quanto nell’alterazione del procedimento attraverso il quale il testatore dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Rientra in questa categoria chi abbia indotto il de cuius, con dolo o violenza, a fare, revocare o modificare il testamento, oppure gli abbia impedito di testare. Vi rientra, inoltre, chi abbia soppresso, nascosto o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata, nonché chi abbia formato un testamento falso o abbia consapevolmente fatto uso di un testamento falso.
L’esclusione derivante dall’indegnità non ha, tuttavia, carattere necessariamente definitivo. L’art. 466 consente al de cuius di rimuoverne gli effetti mediante una dichiarazione espressa di riabilitazione contenuta in un atto pubblico o in un testamento. In tal caso si parla di riabilitazione espressa, poiché la volontà del disponente è specificamente diretta a rendere nuovamente ammissibile alla successione il soggetto che vi sarebbe altrimenti escluso.
La legge contempla poi una diversa situazione, tradizionalmente indicata come riabilitazione tacita. Essa ricorre quando il testatore, pur conoscendo la causa di indegnità, abbia nondimeno disposto per testamento a favore dell’indegno. In questa ipotesi il soggetto non cessa propriamente di essere indegno e resta, quindi, escluso dalla successione in quanto tale; tuttavia consegue l’attribuzione testamentaria voluta dal de cuius nella piena consapevolezza della causa ostativa. Più che di riabilitazione in senso tecnico, si tratta perciò di una attribuzione particolare in favore di un soggetto la cui situazione era nota al testatore.
Accanto all’indegnità civilistica va ricordata una fattispecie affine prevista dal Codice penale. L’art. 609-novies commina infatti, quale pena accessoria, la perdita dei diritti successori nei confronti della persona offesa dal reato a carico di chi abbia commesso taluno dei cosiddetti reati sessuali, quali violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo.
Poiché l’indegnità presuppone una sentenza passata in giudicato che accerti il compimento di uno degli atti dai quali essa deriva, il legislatore ha previsto anche un meccanismo provvisorio volto a evitare che l’eredità o il legato siano acquisiti da chi potrebbe successivamente essere dichiarato indegno. A tale funzione risponde l’art. 463-bis, che dispone la sospensione dalla successione, e quindi l’impossibilità di accettare l’eredità fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, nei confronti di determinate persone indagate per omicidio volontario o tentato.
La sospensione opera, in particolare, per il coniuge, anche legalmente separato, e per il componente dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile. La medesima disciplina riguarda la persona indagata per l’omicidio volontario o tentato di uno o di entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Durante il procedimento da cui deriva la sospensione, il patrimonio lasciato dal de cuius non rimane privo di gestione. Esso è affidato a un curatore, il quale opera secondo il modello del curatore dell’eredità giacente.
Area della condotta | Ipotesi rilevanti |
Offesa alla persona del de cuius o di suoi stretti familiari | Omicidio volontario, tentato omicidio o fatti ai quali la legge applica le disposizioni sull’omicidio |
Offesa processuale | Denuncia calunniosa o falsa testimonianza contro il de cuius o contro i soggetti protetti dalla norma |
Responsabilità genitoriale | Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del de cuius, senza reintegrazione alla data di apertura della successione |
Alterazione della volontà testamentaria | Dolo o violenza per indurre il de cuius a fare, revocare o modificare il testamento, oppure per impedirgli di testare |
Interferenza materiale sul testamento | Soppressione, occultamento o alterazione del testamento |
Falsità testamentaria | Formazione di un testamento falso o uso consapevole di un testamento falso |
Ultima Modifica: 28/10/2026