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Eredità e successioni

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Eredità e legato

Nell’ambito della successione mortis causa è necessario distinguere con precisione la figura dell’erede da quella del legatario. La distinzione non ha rilievo meramente terminologico, poiché alla qualità di erede e alla qualità di legatario corrispondono regole assai diverse, tanto sul piano dell’acquisto quanto, soprattutto, sul piano della responsabilità per i debiti del defunto.

Sono eredi i soggetti che, mediante l’accettazione dell’eredità, subentrano nell’intero patrimonio del de cuius oppure in una quota di esso. L’oggetto del loro acquisto mortis causa è, dunque, l’eredità.

Se Tizio, vedovo, muore senza avere redatto testamento, i suoi due figli sono eredi ex lege, purché accettino l’eredità. Se invece Tizio lascia un testamento con il quale nomina eredi Caio e Sempronio, oppure l’ente benefico Alfa, ovvero dispone scrivendo “lascio l’intero mio patrimonio a Mevio”, saranno eredi di Tizio, sempre a condizione che accettino l’eredità, rispettivamente Caio e Sempronio, oppure Alfa, oppure Mevio.

La successione ereditaria ha quindi a oggetto il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, dei quali il de cuius era titolare al momento della morte, oppure una quota di tale complesso. Per questa ragione l’erede è definito successore a titolo universale: egli prende il posto del defunto nella totalità del patrimonio, o in una frazione ideale di esso.

Quando vi sono più eredi, tra costoro si costituisce una comunione ereditaria. Ciascun coerede non diviene titolare di singoli beni separatamente individuati, ma partecipa all’universalità del patrimonio ereditario secondo una determinata quota, ad esempio pari a un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, e così via.

Il legatario, invece, è successore a titolo particolare. Egli non subentra nella posizione patrimoniale complessiva del de cuius, ma acquista uno o più diritti o rapporti specificamente determinati.

Si immagini, ad esempio, che Tizio, vedovo e senza figli, voglia lasciare con testamento tutti i propri beni al cugino Caio, fatta eccezione per la proprietà di una casa, che intende attribuire all’amico Sempronio. Potrà allora scrivere: “Lascio a mio cugino Caio l’intero mio patrimonio, fatta eccezione per la casa di Genova, che intendo lasciare al mio caro amico Sempronio”. La disposizione in favore di Caio integra un’istituzione di erede, poiché Caio è chiamato a subentrare nell’intero patrimonio del de cuius, salvo quanto diversamente attribuito. La disposizione in favore di Sempronio costituisce invece un legato, perché ha a oggetto un singolo bene, individuato nella casa di Genova.

L’erede acquista tale qualità soltanto con l’accettazione dell’eredità (art. 459 c.c.). Prima di questo momento, il soggetto che potrebbe diventare erede è qualificato come chiamato all’eredità. Così, se il de cuius, vedovo, muore senza testamento lasciando due figli, questi ultimi sono chiamati all’eredità, poiché sono posti nella condizione di scegliere se accettare l’eredità oppure rinunciarvi.

La necessità dell’accettazione si spiega in ragione degli effetti che l’acquisto dell’eredità produce. Come si vedrà tra breve, l’erede risponde ultra vires dei debiti del de cuius, cioè anche oltre il valore dell’attivo compreso nel patrimonio ereditario. Se dunque la qualità di erede si acquistasse automaticamente con l’apertura della successione, il soggetto chiamato potrebbe trovarsi, senza una propria manifestazione di volontà, esposto alle conseguenze di un’eredità passiva, nella quale il valore dei debiti supera quello dei beni e dei diritti lasciati dal defunto. In tal caso egli sarebbe tenuto a soddisfare l’eccedenza con il proprio patrimonio personale.

Una simile esigenza non ricorre, invece, con riguardo al legato. Il legatario non risponde dei debiti ereditari; perciò la legge presume che l’attribuzione costituisca normalmente un vantaggio e stabilisce che l’oggetto del legato sia acquistato automaticamente, per effetto della sola apertura della successione, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.).

Ciò non significa, tuttavia, che il legatario sia obbligato a conservare quanto attribuitogli. Se, per qualsiasi ragione, egli non intende divenire titolare del legato, può liberarsene mediante un atto di rinuncia al legato stesso.

La differenza tra eredità e legato assume particolare evidenza quando si considera il regime della responsabilità per i debiti gravanti sul de cuius al momento della morte. L’erede, cioè il chiamato che abbia accettato l’eredità, risponde dei debiti contratti dal defunto senza alcun limite. Più precisamente, l’accettazione determina la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede: i due patrimoni cessano di restare separati e vengono considerati come un’unica massa patrimoniale.

Da ciò deriva che l’erede, in forza del principio espresso dall’art. 2740 c.c., risponde dei debiti con l’intero suo patrimonio. Tale patrimonio comprende sia i beni che gli appartenevano prima dell’acquisto dell’eredità, sia quelli già appartenuti al defunto e confluiti nella sua titolarità per effetto della successione. La responsabilità riguarda tanto i debiti sorti direttamente in capo all’erede quanto quelli originati dal de cuius e trasmessi a causa di morte.

Si dice, pertanto, che l’erede risponde dei debiti ereditari anche ultra vires, ossia “oltre le sue forze”. L’espressione indica che la responsabilità dell’erede non è circoscritta al valore dell’attivo ereditario, ma può estendersi anche al suo patrimonio personale quando i debiti lasciati dal defunto siano superiori ai beni e ai diritti compresi nell’eredità. L’acquisto ereditario, dunque, non rappresenta sempre un beneficio: lo è quando l’attivo supera il passivo; non lo è quando accade il contrario, poiché in tal caso l’erede è chiamato a far fronte ai debiti ereditari senza che la sua esposizione sia automaticamente contenuta entro il valore di quanto ricevuto.

La legge consente tuttavia al chiamato all’eredità, quando sappia che l’eredità è passiva o anche soltanto tema che possa esserlo, di acquistare la qualità di erede evitando il rischio di dover pagare i debiti del defunto oltre il valore dell’attivo ereditario. Questo risultato si ottiene attraverso l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, istituto che sarà esaminato in seguito. In questa sede è sufficiente rilevare che tale procedura è diretta a inventariare l’attivo e il passivo dell’eredità, affinché i beni ereditari, previa liquidazione, siano destinati prioritariamente al soddisfacimento dei debiti del de cuius.

Diversa è, ancora una volta, la posizione del legatario. Come già osservato, egli non risponde dei debiti ereditari (art. 756 c.c.). Ciò significa che i creditori del defunto non possono pretendere dal legatario l’adempimento delle obbligazioni contratte dal de cuius, poiché le passività ereditarie gravano sugli eredi, quali successori universali nel patrimonio attivo e passivo del defunto.

È però opportuno precisare l’ambito di questa affermazione. Essa vale anzitutto nel caso, molto frequente, in cui il legato abbia a oggetto un bene determinato: ad esempio, “lascio a Tizio la mia casa di Torino”. In questa ipotesi il legatario acquista la proprietà del bene con l’apertura della successione. Poiché l’oggetto del legato esce immediatamente dalla massa ereditaria per il solo effetto della morte del de cuius, i creditori del defunto non possono soddisfarsi su quel bene, salvo che, a tutela del proprio credito, abbiano esercitato la facoltà di separazione, della quale si dirà oltre.

Diverso è il caso in cui il legato non attribuisca direttamente un bene determinato, ma faccia sorgere un credito in favore del legatario. Si pensi alla disposizione: “Lascio a Tizio la somma di 100.000 euro da prelevarsi dal conto corrente a me intestato presso la Banca Alfa”. In tale ipotesi il legatario è creditore dell’eredità, così come lo sono coloro che vantano ragioni creditorie verso il defunto, ad esempio per il risarcimento di un danno da questi provocato. Se l’attivo ereditario non è sufficiente — si immagini il caso di un’eredità passiva accettata con beneficio di inventario — il legatario potrà non conseguire, in tutto o in parte, l’intero valore del legato.

Anche in questo scenario, tuttavia, resta ferma la differenza fondamentale tra erede e legatario. Nella situazione peggiore, il legatario non ricava alcuna utilità concreta dalla successione; ma non subisce mai una diminuzione del proprio patrimonio personale a causa dei debiti del defunto. L’erede, invece, salvo che abbia accettato con beneficio di inventario, è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche con i propri beni personali, qualora l’attivo dell’eredità non sia sufficiente a coprire le passività sorte in capo al de cuius e trasmessegli per effetto della successione mortis causa.

 

Profilo

Erede

Legatario

Tipo di successione

Successione a titolo universale

Successione a titolo particolare

Oggetto dell’attribuzione

Intero patrimonio del de cuius oppure quota ideale di esso

Uno o più beni o diritti specificamente determinati

Modalità di acquisto

Acquista solo mediante accettazione dell’eredità

Acquista automaticamente all’apertura della successione, salva rinuncia

Posizione rispetto al patrimonio del defunto

Subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius

Non subentra nella complessiva posizione patrimoniale del de cuius

Responsabilità per i debiti ereditari

Risponde anche oltre il valore dell’attivo ereditario, salvo accettazione con beneficio d’inventario

Non risponde dei debiti ereditari

Effetto patrimoniale possibile

Può conseguire un vantaggio, ma può anche essere esposto a un’eredità passiva

Può non conseguire utilità concreta, ma non subisce una perdita patrimoniale per i debiti del defunto

Ultima Modifica: 28/10/2026