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Eredità e successioni

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Divieto dei patti successori

Nel sistema giuridico italiano, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti anche prossimi al nostro, non soltanto geograficamente, come quelli tedesco e svizzero, vige il principio secondo cui la successione mortis causa di una persona fisica non può formare oggetto di contratto. A tale principio se ne affianca un altro, strettamente connesso: la determinazione della sorte del patrimonio dopo la morte compete esclusivamente al de cuius.

Queste regole trovano espressione nel divieto dei patti successori, sancito dall’art. 458, il quale prevede la nullità di tre distinte categorie di atti.

La prima è costituita dai patti successori istitutivi. Si tratta dei contratti conclusi tra un soggetto, destinato a divenire futuro de cuius, e i suoi futuri successori, mediante i quali il primo dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Tali accordi hanno natura di contratti mortis causa, poiché contengono disposizioni destinate a incidere sulla successione per causa di morte del disponente. Attraverso di essi il soggetto effettua attribuzioni a titolo di erede, e dunque nell’ambito di una successione universale, oppure a titolo di legato, e quindi nell’ambito di una successione particolare, ma lo fa con il consenso dei futuri beneficiari e per mezzo di un contratto, anziché mediante testamento.

La seconda categoria comprende i patti successori dispositivi. In questo caso, un soggetto dispone di diritti che prevede di conseguire da una futura successione altrui, sul presupposto di poter divenire, in un momento successivo, erede o legatario di un determinato de cuius. Non si tratta, dunque, di negozi diretti a regolare una successione mortis causa, bensì di contratti inter vivos che assumono tale successione come presupposto.

La terza figura è quella dei patti successori rinunciativi. Essi consistono nei contratti o negli atti unilaterali con cui un soggetto rinuncia alla futura successione mortis causa di un altro, prevedendo di poter essere chiamato all’eredità oppure destinatario di un legato. Anche in questo caso si è in presenza di negozi inter vivos, i quali non disciplinano direttamente la successione a causa di morte, ma la considerano come vicenda futura alla quale l’atto si riferisce.

La ragione tradizionalmente posta a fondamento del divieto è duplice. Da un lato, i patti successori sono stati ritenuti suscettibili di alimentare un votum captandae mortis, vale a dire un interesse all’anticipazione della morte del soggetto della cui successione si tratta, al fine di provocare l’apertura della vicenda successoria oggetto di accordo. Dall’altro lato, il divieto si collega all’esclusione, nel nostro ordinamento, di una terza causa di devoluzione dell’eredità accanto alla vocazione legale e alla vocazione testamentaria. La prima è rappresentata dalle norme sulla successione legittima, destinate a operare quando manchi, in tutto o in parte, un testamento; la seconda consiste nella designazione, compiuta mediante testamento, dei beneficiari della successione e nella determinazione della porzione di patrimonio attribuita a ciascuno di essi.

In sostanza, l’impossibilità di istituire eredi o di disporre legati per contratto si comprende alla luce della diversa struttura del testamento e del contratto. Il testamento è configurato dal legislatore come atto sempre revocabile, proprio perché espressione della massima libertà del testatore di formare e modificare la propria volontà sino all’ultimo istante della vita, usque ad vitae supremum exitum. Il contratto, invece, per sua natura, non può normalmente essere sciolto se non con il consenso di tutti i contraenti. Ne deriva l’incompatibilità tra la funzione successoria propria del testamento e lo strumento contrattuale, quando quest’ultimo sia impiegato per regolare la devoluzione dell’eredità.

Il divieto dei patti successori assume poi una particolare rilevanza anche nell’ambito della successione necessaria. L’art. 557 c.c. stabilisce infatti che i legittimari non possono rinunciare alla quota di legittima lesa da una donazione compiuta dal de cuius durante la vita finché il donante è ancora vivente, né mediante dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione.

 

Tipo di patto successorio

Contenuto

Ragione del divieto

Patto successorio istitutivo

Il futuro de cuius dispone contrattualmente dei propri beni per il tempo successivo alla morte

Sostituisce il testamento con un contratto, comprimendo la libertà e la revocabilità della volontà testamentaria

Patto successorio dispositivo

Un soggetto dispone di diritti che prevede di conseguire da una futura successione altrui

Attribuisce rilevanza negoziale a una mera aspettativa successoria non ancora attuale

Patto successorio rinunciativo

Un soggetto rinuncia anticipatamente ai diritti che potrebbero spettargli in una futura successione

Anticipa una rinuncia prima dell’apertura della successione, quando il diritto successorio non è ancora sorto

Ultima Modifica: 28/10/2026