Nella successione necessaria i figli del de cuius hanno una posizione centrale. Gli artt. 537 e seguenti muovono dalla regola secondo cui il figlio o i figli del defunto, oppure i loro discendenti, sono sempre compresi tra i legittimari. La quota loro riservata varia in ragione della composizione della famiglia superstite e, in particolare, della presenza o meno del coniuge del de cuius.
La partecipazione dei figli alla successione necessaria esclude quella degli ascendenti. Quando il de cuius lascia uno o più figli, oppure discendenti dei figli, i genitori e gli altri ascendenti non hanno alcun diritto di legittima. La tutela necessaria si concentra, in tal caso, sulla linea discendente e, se esistente, sul coniuge superstite. Gli ascendenti vengono in rilievo soltanto quando manchino figli e discendenti.
Occorre anzitutto considerare l’ipotesi in cui il de cuius muoia senza essere coniugato. Se egli lascia un solo figlio, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio. L’altra metà costituisce la quota disponibile, della quale il de cuius avrebbe potuto liberamente disporre mediante testamento o donazioni. La presenza di un unico figlio determina quindi una divisione ideale del patrimonio in due parti eguali: una necessaria, destinata al figlio, e una disponibile.
Se invece il de cuius non coniugato lascia più figli, la quota riservata complessivamente alla discendenza è pari ai due terzi del patrimonio. Tale quota deve essere ripartita in parti uguali tra i figli. La disponibile, in questo caso, è pari a un terzo. La maggiore ampiezza della quota riservata dipende dalla presenza di una pluralità di figli, che la legge intende proteggere attraverso una porzione complessiva più consistente dell’asse.
Il meccanismo deve poi essere coordinato con la rappresentazione. Può accadere che uno dei figli del de cuius non possa accettare, perché premorto rispetto al defunto, oppure non voglia accettare, ad esempio per rinuncia. In tali casi la quota che sarebbe spettata a quel figlio viene devoluta ai suoi discendenti, secondo le regole della rappresentazione. La quota è suddivisa in tante frazioni quante sono le stirpi e, all’interno di ciascuna stirpe, è attribuita ai discendenti di grado più prossimo rispetto al de cuius.
Un esempio consente di chiarire l’operatività di tali regole. Si immagini che Tizio muoia vedovo e nullatenente, dopo avere donato l’intero suo patrimonio, del valore di 240, alla compagna Mevia, convivente di fatto. Tizio aveva avuto quattro figli: Tizietto, Tizietta, Tiziuccio e Tiziuccia. Al momento della sua morte, però, gli sopravvivono soltanto i primi tre, poiché Tiziuccia è premorta lasciando due figli, Caietta e Caietto.
In questa situazione i legittimari di Tizio possono rivolgersi a Mevia per ottenere la riduzione della donazione da lei ricevuta. Poiché Tizio, vedovo, aveva più figli, la quota di legittima complessivamente spettante alla discendenza è pari ai due terzi del patrimonio. Applicando tale criterio al valore di 240, la legittima complessiva è pari a 160, mentre la disponibile è pari a 80.
La quota di legittima di 160 deve essere distribuita secondo le linee familiari rilevanti. A Tizietto, Tizietta e Tiziuccio spetta una quota di valore 40 ciascuno. La quota che sarebbe spettata a Tiziuccia, anch’essa pari a 40, è invece devoluta per rappresentazione ai suoi due figli, Caietta e Caietto, ai quali spettano 20 ciascuno. Mevia subisce dunque la riduzione della donazione per il valore necessario a reintegrare la legittima dei discendenti, e conserva la donazione nei limiti della disponibile, pari a 80.
La disciplina muta quando, insieme ai figli, sopravviva il coniuge del de cuius. In tal caso la legge ripartisce la riserva tra coniuge e discendenza. Se vi è un solo figlio, al coniuge è riservata la quota di un terzo del patrimonio e al figlio è ugualmente riservata la quota di un terzo. La quota disponibile è, anche in questo caso, pari a un terzo.
Se invece il coniuge concorre con più figli, al coniuge spetta la quota di un quarto del patrimonio, mentre ai figli è riservata complessivamente la quota di due quarti, cioè la metà del patrimonio. Tale quota deve essere divisa in tante frazioni quanti sono i figli, salve naturalmente le regole della rappresentazione qualora uno di essi non possa o non voglia venire alla successione. La quota disponibile, in questa ipotesi, è pari a un quarto.
La disciplina conferma dunque che i figli, nella successione necessaria, costituiscono la categoria protetta in via principale. Essi possono concorrere con il coniuge, ma escludono gli ascendenti; ricevono una quota diversa a seconda che siano uno o più; e, quando uno di loro manchi o rinunci, la tutela si estende ai suoi discendenti attraverso la rappresentazione.
Ultima Modifica: 28/10/2026