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Eredità e successioni

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L’azione di riduzione

Quando il legittimario ritenga lesa la propria quota di riserva, la reintegrazione dei suoi diritti può avvenire spontaneamente, mediante accordo con gli eredi, i legatari o i donatari che abbiano ricevuto attribuzioni eccedenti la disponibile. Se però tale accordo non viene raggiunto, il legittimario deve ricorrere al giudice mediante l’azione di riduzione. L’espressione descrive con immediatezza la funzione del rimedio: ridurre il valore delle disposizioni testamentarie e delle donazioni compiute dal de cuius nella misura necessaria a ricostituire la quota spettante per legge ai legittimari.

L’azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dal giorno dell’apertura della successione. Prima della morte del de cuius non è possibile promuoverla. Finché il disponente è in vita, infatti, non è dato sapere quale sarà la composizione definitiva del suo patrimonio, quali donazioni avranno rilievo, quale sarà il valore del relictum, quale l’ammontare dei debiti e, quindi, se vi sarà effettivamente una lesione della legittima. Solo con l’apertura della successione diventa possibile compiere i calcoli necessari.

Per la stessa ragione, la legge vieta al futuro legittimario di rinunciare anticipatamente all’azione di riduzione. L’art. 557 impedisce che egli intervenga a una donazione effettuata dal futuro de cuius durante la vita di quest’ultimo per impegnarsi, espressamente o anche implicitamente, a non impugnarla qualora essa si riveli lesiva della legittima. Una rinuncia di questo tipo sarebbe prematura e incompatibile con la tutela inderogabile della quota di riserva. La rinuncia all’azione di riduzione può essere validamente compiuta soltanto dopo l’apertura della successione.

Il diritto di agire in riduzione, una volta sorto, entra nel patrimonio del legittimario. Se questi muore senza averlo esercitato, e sempre che il diritto non sia già prescritto, esso si trasmette ai suoi eredi. Si pensi al caso in cui Tizio, vedovo, diseredi il suo unico figlio Caio e istituisca erede universale la fondazione Alfa. Se Caio muore pochi mesi dopo Tizio senza avere proposto l’azione di riduzione, i suoi eredi legittimi, ad esempio la vedova Sempronia e il figlio Caietto, trovano nell’eredità di Caio anche il diritto di impugnare il testamento di Tizio. Essi potranno quindi agire contro la fondazione Alfa per conseguire la quota di legittima che sarebbe spettata a Caio nella successione del padre.

L’azione di riduzione segue un ordine preciso. Essa deve essere rivolta, in primo luogo, contro le disposizioni testamentarie. L’art. 554 riflette l’idea che la lesione della legittima debba essere eliminata anzitutto incidendo su quanto il de cuius abbia disposto per testamento, e solo successivamente, ove ciò non basti, sulle donazioni compiute durante la vita. La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene in modo proporzionale, senza distinguere tra istituzioni di erede e legati.

Si immagini che il testatore abbia nominato Tizio erede universale in un patrimonio di valore 900 e abbia attribuito a Caio un legato avente a oggetto un bene di valore 100. Se occorre attribuire al legittimario Sempronio un valore pari a 400, tanto l’istituzione di erede quanto il legato devono essere ridotti nella medesima proporzione, cioè del quaranta per cento. L’istituzione di erede viene così ridimensionata da 900 a 540, mentre il legato viene ridotto da 100 a 60.

Il testatore può tuttavia stabilire che una determinata disposizione abbia effetto a preferenza delle altre. In tal caso, la disposizione preferita viene colpita dalla riduzione solo se il valore delle altre disposizioni non sia sufficiente a reintegrare la legittima. Riprendendo l’esempio precedente, si supponga che il testatore abbia dichiarato di voler mantenere prioritariamente il legato di valore 100. In tale ipotesi, l’azione di riduzione inciderebbe interamente sull’istituzione di erede per il valore di 400, lasciando fermo il legato, almeno finché la riduzione delle altre disposizioni basti a soddisfare il legittimario.

Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente, occorre passare alle donazioni. L’art. 555 stabilisce che esse si riducano cominciando dall’ultima in ordine di tempo e risalendo progressivamente a quelle anteriori. Il criterio temporale risponde a una presunzione: le donazioni più risalenti si considerano, per prime, assorbite dalla quota disponibile, mentre le donazioni più recenti sono quelle che più facilmente hanno inciso sulla quota riservata.

Un esempio può chiarire il meccanismo. Tizio dona nel 2024 alla sua amica Sempronia beni di valore 300 e nel 2025 all’amico Caio beni di valore 100. Alla morte, non lasciando figli, discendenti, genitori o ascendenti, Tizio lascia come superstite la moglie Mevia e un patrimonio residuo di valore 20. La massa di calcolo, risultante dalla riunione fittizia, è pari a 420, data dalla somma tra le donazioni di 300 e 100 e il relictum di 20. La legittima della moglie è pari alla metà, cioè 210.

Poiché nell’asse ereditario Mevia trova soltanto beni per 20, ella deve recuperare il valore necessario a raggiungere la sua legittima. La riduzione colpisce anzitutto la donazione più recente, quella effettuata a Caio nel 2025, per l’intero valore di 100. Poiché ciò non basta, si risale alla donazione precedente, compiuta a favore di Sempronia nel 2024, che viene ridotta per il valore di 90. In questo modo Mevia consegue complessivamente il valore di 210 a lei riservato.

La riduzione può assumere rilievo anche quando il de cuius muoia senza testamento. In tal caso la successione è regolata dalle norme della successione legittima; tuttavia può ugualmente verificarsi una lesione della quota riservata, ad esempio per effetto di donazioni compiute in vita. Quando il legittimario concorre nella successione legittima con soggetti che non sono legittimari, l’art. 553 prevede che le porzioni spettanti a questi ultimi si riducano automaticamente nei limiti necessari a integrare la quota del legittimario.

Si pensi a Mevio, che in vita abbia donato beni di valore 210 al fratello Tizio e muoia senza testamento, lasciando un patrimonio di valore 90, la moglie Sempronia e lo stesso fratello Tizio. Secondo le regole della successione legittima, alla moglie spettano i due terzi dell’eredità, cioè 60, mentre al fratello spetta il restante terzo, cioè 30. Tuttavia Sempronia, come coniuge, ha diritto a una legittima pari alla metà della massa formata da relictum e donatum: 90 più 210, per un totale di 300; la metà è 150.

La quota ricevuta dalla moglie per successione legittima, pari a 60, è dunque insufficiente. Anzitutto si riduce automaticamente la quota di 30 spettante al fratello Tizio nell’ambito della successione legittima. Tale quota si azzera e la porzione della vedova si espande da 60 a 90. Poiché però la legittima dovuta è pari a 150, Sempronia può ancora agire contro Tizio per ottenere la riduzione della donazione da lui ricevuta, nella misura residua di 60.

L’esercizio dell’azione di riduzione è subordinato ad alcune condizioni, indicate dall’art. 564. La prima riguarda l’imputazione. Il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati che abbia ricevuto dal de cuius, salvo che questi lo abbia espressamente dispensato. La legge presume, infatti, che tali attribuzioni costituiscano un acconto della legittima e non un vantaggio ulteriore rispetto ad essa.

La stessa regola opera quando il legittimario succede per rappresentazione. In tale ipotesi egli deve imputare alla propria quota anche quanto sia stato ricevuto dal suo ascendente a titolo di donazione o di legato disposto dal de cuius. La rappresentazione non consente quindi di sottrarsi al computo delle attribuzioni che, nella linea rappresentata, abbiano già inciso sul rapporto con il patrimonio del defunto.

La seconda condizione riguarda l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Il legittimario che agisce in riduzione deve accettare beneficiatamente, salvo che l’azione sia diretta contro donatari e legatari che siano anch’essi chiamati all’eredità, anche se abbiano rinunciato. L’accettazione beneficiata serve a rendere certa la composizione dell’asse, mediante la redazione dell’inventario, e a impedire che l’erede possa agire contro terzi dopo avere occultato o sottratto beni ereditari.

La ragione della deroga è che, quando i donatari o i legatari contro i quali si agisce siano anch’essi chiamati all’eredità, il rischio di occultamenti o sottrazioni è attenuato. Tra soggetti tutti coinvolti nella delazione ereditaria si presume infatti l’esistenza di un controllo reciproco sulla consistenza dell’asse. In tale situazione, la legge non richiede al legittimario, come condizione dell’azione, la medesima garanzia rappresentata dall’accettazione con beneficio d’inventario.

 

Ultima Modifica: 28/10/2026