Notaio e ... Donazione

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Notaio e ... Donazione

 

La donazione consente di trasferire gratuitamente un bene o un diritto a un'altra persona, senza attendere l'apertura della propria successione. È uno strumento frequentemente utilizzato nei rapporti familiari, soprattutto quando i genitori desiderano attribuire ai figli un immobile, una somma di denaro o altri beni, ma può rispondere anche a finalità differenti: aiutare una persona alla quale si è legati da rapporti di affetto o di amicizia, manifestare riconoscenza per un beneficio ricevuto, sostenere un'iniziativa di interesse sociale oppure anticipare la sistemazione di una parte del proprio patrimonio.

L'articolo 769 del Codice civile definisce la donazione come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a suo favore di un diritto oppure assumendo verso di essa un'obbligazione. I suoi elementi caratteristici sono dunque l'arricchimento del beneficiario, il corrispondente sacrificio patrimoniale del donante e l'intenzione di realizzare tale attribuzione senza ricevere un corrispettivo.

La gratuità distingue la donazione dalla vendita e dagli altri contratti a titolo oneroso. Chi vende un immobile lo trasferisce in cambio di un prezzo; chi lo dona intende invece attribuirne la proprietà senza ottenere una controprestazione economicamente equivalente. Questa differenza non riguarda soltanto il contenuto del contratto, ma si riflette sulle formalità richieste, sul regime delle garanzie, sul trattamento fiscale e sulle conseguenze che il trasferimento può produrre quando si aprirà la successione del donante.

La donazione è, inoltre, un atto normalmente definitivo. Chi dona un bene se ne priva e non può pretenderne la restituzione soltanto perché abbia successivamente cambiato idea, perché siano mutate le proprie condizioni economiche oppure perché i rapporti personali con il beneficiario si siano deteriorati. La legge contempla specifiche cause di revocazione e consente di strutturare la donazione mediante particolari clausole, ma il semplice ripensamento non attribuisce al donante il diritto di riottenere quanto trasferito.

Proprio perché comporta un impoverimento patrimoniale che può essere irreversibile, la donazione richiede una valutazione preventiva particolarmente attenta. Occorre considerare non soltanto il bene che si intende trasferire e la persona che lo riceverà, ma anche il patrimonio che rimarrà al donante, le sue esigenze future, la situazione familiare e le possibili conseguenze sulla successione ereditaria.

Una donazione perfettamente valida ed efficace nel momento in cui viene stipulata può infatti assumere, dopo molti anni, una rilevanza diversa da quella originariamente immaginata, soprattutto se nel frattempo cambiano la composizione della famiglia, il valore dei beni o i rapporti tra i suoi componenti.


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Tratto da: http://www.notariato.it/it/famiglia/donazioni

Ultima Modifica: 13/05/2015