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Eredità e successioni

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Accettazione dell’eredità

La qualità di erede non deriva dalla semplice designazione testamentaria, né dalla mera appartenenza alla categoria dei successibili indicati dalla legge. Essa si acquista soltanto mediante l’accettazione dell’eredità. La delazione, sia essa legale o testamentaria, costituisce infatti l’offerta rivolta a un determinato soggetto di acquistare il patrimonio ereditario; fino a quando tale offerta non venga accettata, il destinatario resta chiamato all’eredità, ma non può essere propriamente qualificato come erede. È quindi inesatto definire erede colui che sia stato soltanto istituito in un testamento o individuato dalla legge come successibile, se non abbia ancora manifestato la volontà di acquistare l’eredità.

L’accettazione è l’atto unilaterale attraverso il quale il chiamato fa propria la delazione e diviene erede. Essa non richiede necessariamente una forma solenne o tipica, poiché può manifestarsi in modi diversi. Vi può essere, anzitutto, un’accettazione espressa, quando il chiamato dichiari in modo diretto di voler accettare l’eredità del de cuius. Si pensi, ad esempio, a una comunicazione indirizzata alla banca presso la quale il defunto intratteneva un rapporto di conto corrente, nella quale il chiamato si presenti come soggetto che intende acquisire l’eredità.

Accanto all’accettazione espressa, può aversi un’accettazione desumibile dal comportamento del chiamato. In questo caso la volontà di accettare non viene dichiarata in termini formali, ma risulta da atti concludenti, cioè da comportamenti che presuppongono consapevolmente la volontà di trattare il patrimonio del defunto come proprio. L’esempio è quello del chiamato che venda un’automobile appartenuta al de cuius: un simile atto non si limita a conservare il bene, ma implica l’esercizio di poteri incompatibili con la posizione di chi voglia rimanere estraneo all’eredità.

Una volta intervenuta, l’accettazione produce effetti retroattivi. L’art. 459 stabilisce infatti che l’erede si considera tale fin dal momento dell’apertura della successione. Ciò vale anche quando l’accettazione sia compiuta molto tempo dopo la morte del de cuius, persino a distanza di anni. L’effetto retroattivo risponde alla struttura stessa della successione ereditaria: l’erede è successore universale, ossia soggetto che continua i rapporti giuridici facenti capo al defunto. Se vi è continuazione, non può concepirsi un intervallo nel quale tali rapporti rimangano definitivamente privi di titolare. La vacanza dell’eredità è dunque una condizione provvisoria, destinata a essere considerata come mai verificatasi una volta che l’eredità sia stata accettata.

Come avviene per la maggior parte degli atti giuridicamente rilevanti, anche l’accettazione può essere compiuta tramite un rappresentante. Il chiamato può conferire procura a un altro soggetto, incaricandolo di porre in essere l’accettazione in suo nome e per suo conto. In tal caso, l’atto compiuto dal rappresentante produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del chiamato rappresentato, il quale acquista la qualità di erede.

Regole particolari valgono quando l’eredità sia offerta a una persona incapace di agire. Il chiamato incapace non può procedere personalmente all’accettazione, poiché l’atto deve essere compiuto dai soggetti ai quali la legge attribuisce l’amministrazione del suo patrimonio. Nel caso del minorenne, tale compito spetta ai genitori, secondo quanto previsto dall’art. 320. Se il chiamato è interdetto, l’accettazione deve essere effettuata dal tutore, secondo la disciplina richiamata dall’art. 374. Diversamente, nel caso dell’emancipato o dell’inabilitato, l’atto è compiuto dal soggetto interessato, ma con l’assistenza del curatore, secondo gli artt. 394 e 424.

In tutte queste ipotesi, l’accettazione ereditaria non può essere trattata come un atto di ordinaria amministrazione. Essa richiede una specifica autorizzazione del giudice tutelare o di un notaio, poiché si tratta di un atto eccedente l’ordinaria amministrazione compiuto nell’interesse di un soggetto totalmente o parzialmente incapace. L’autorizzazione presuppone che l’accettazione presenti caratteri di utilità o di necessità evidente, così da giustificare l’ingresso dell’eredità nella sfera patrimoniale dell’incapace.

Vi è poi un secondo presidio, altrettanto rilevante. L’accettazione deve avvenire nella forma dell’accettazione con beneficio d’inventario, secondo quanto previsto dagli artt. 471 e 472. La ragione è evidente: occorre evitare che, qualora i debiti del de cuius superino il valore dell’attivo ereditario, l’eccedenza venga a gravare sul patrimonio personale dell’incapace. Il beneficio d’inventario serve dunque a circoscrivere il rischio successorio, impedendo che l’accettazione si traduca in un pregiudizio patrimoniale per il soggetto protetto.

Analoga esigenza si rinviene per le persone giuridiche chiamate all’eredità. L’art. 473 impone anche a tali soggetti, come associazioni e fondazioni, di accettare con beneficio d’inventario. Anche qui la finalità è quella di evitare che l’ente risponda con il proprio patrimonio dell’eventuale eccedenza passiva dell’eredità rispetto all’attivo acquisito.

A questa regola non sono però assoggettate le società. Esse possono accettare l’eredità anche senza ricorrere alla procedura del beneficio d’inventario. La ragione della diversa disciplina è individuata nella natura stessa dell’organizzazione societaria, che è fisiologicamente destinata allo svolgimento di attività d’impresa e, quindi, all’assunzione del rischio economico che tale attività comporta. Il contesto societario, proprio perché strutturalmente esposto al rischio, non riceve la medesima tutela preventiva che l’ordinamento assicura ad associazioni e fondazioni.

Anche il diritto di accettare l’eredità è soggetto alla regola generale secondo cui il mancato esercizio di un diritto per il tempo stabilito dalla legge ne determina l’estinzione per prescrizione. L’art. 480 prevede, al riguardo, il termine di dieci anni. Se tale termine decorre senza che il chiamato abbia accettato, egli perde il diritto di accettare l’eredità e, con esso, la stessa qualità di chiamato.

La prescrizione del diritto di accettare produce effetti particolari sul piano della delazione. Quando il termine decennale sia decorso, la delazione non passa semplicemente ai chiamati ulteriori secondo la progressione propria della successione testamentaria o legale già in atto. Essa passa invece a coloro che sarebbero chiamati se l’eredità fosse devoluta ab intestato. Ciò dipende dal fatto che il termine di prescrizione concesso al primo chiamato decorre anche nei confronti dei chiamati ulteriori.

La posizione dei chiamati ulteriori è dunque delicata. Essi, fino a quando è efficace la delazione in favore del primo chiamato, non possono accettare l’eredità, perché la facoltà di accettarla appartiene ancora a quest’ultimo. Tuttavia, nello stesso tempo, subiscono il decorso del termine di prescrizione che riguarda il primo chiamato. L’unica eccezione si verifica quando il primo chiamato abbia accettato l’eredità e il suo acquisto venga successivamente meno. È il caso, ad esempio, del soggetto che abbia accettato l’eredità e venga poi dichiarato indegno con sentenza passata in giudicato: in una simile ipotesi, il chiamato ulteriore non risente del termine di prescrizione già decorso nei confronti del primo chiamato.

Per evitare di restare esposto all’inerzia del primo chiamato, il chiamato ulteriore deve avvalersi dell’actio interrogatoria prevista dall’art. 481 c.c. Egli può rivolgersi al tribunale competente in ragione del luogo di apertura della successione affinché il giudice assegni al primo chiamato un termine entro il quale dichiarare se accetta l’eredità. La funzione dell’istituto è proprio quella di impedire che la situazione rimanga indefinitamente sospesa a danno di chi potrebbe essere chiamato successivamente.

Se, nel termine fissato dal giudice, il primo chiamato non effettua la dichiarazione di accettazione, egli perde la qualità di chiamato all’eredità. In questa ipotesi, diversamente da quanto accade per la semplice prescrizione decennale, la delazione ereditaria passa ai chiamati ulteriori. L’actio interrogatoria consente dunque di trasformare l’inerzia del primo chiamato in un fatto giuridicamente rilevante, idoneo a liberare la delazione e a consentire l’ingresso dei soggetti destinati a succedergli nella chiamata.

 

Forma di accettazione

Come si manifesta

Effetto principale

Accettazione espressa

Mediante dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata, oppure mediante assunzione del titolo di erede.

Il chiamato manifesta direttamente la volontà di acquistare l’eredità.

Accettazione tacita

Mediante un comportamento incompatibile con la volontà di rimanere estraneo alla successione.

Il chiamato acquista l’eredità in modo puro e semplice.

Accettazione con beneficio d’inventario

Mediante dichiarazione formale ricevuta da notaio o cancelliere, accompagnata dalla redazione dell’inventario.

Il patrimonio ereditario resta separato da quello personale dell’erede.

Acquisto ex lege della qualità di erede

Per effetto diretto della legge, al verificarsi di determinati presupposti.

Il chiamato diviene erede puro e semplice anche senza una manifestazione di volontà.

Ultima Modifica: 28/10/2026