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Eredità e successioni

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Vacanza ereditaria

Tra la morte del de cuius e l’acquisto dell’eredità può collocarsi una fase intermedia nella quale il patrimonio relitto non è ancora entrato nella titolarità di alcun soggetto. È questa la situazione che viene comunemente indicata come vacanza ereditaria: essa presuppone, da un lato, che la successione si sia aperta e, dall’altro, che il soggetto chiamato non abbia ancora accettato l’eredità.

Il punto di partenza è che la qualità di erede non deriva automaticamente dalla morte del titolare del patrimonio. L’apertura della successione individua i soggetti ai quali spetta il diritto di accettare, ma non produce di per sé l’acquisto dell’universalità ereditaria. La ragione di tale soluzione è evidente se si considera che l’eredità può essere anche passiva: il complesso dei debiti del defunto può, infatti, superare il valore dei beni e dei diritti compresi nell’asse. Perciò l’ordinamento non impone al chiamato il subentro nella posizione patrimoniale del de cuius, ma richiede che egli esprima consapevolmente la volontà di acquistare l’eredità.

Con l’accettazione, il chiamato assume la qualità di erede e acquista, per intero o pro quota secondo che vi sia un solo erede o una pluralità di eredi, l’universalità del patrimonio ereditario. Tale universalità comprende tanto le situazioni giuridiche attive quanto quelle passive facenti capo al defunto. Prima di tale momento, invece, egli non è ancora erede: è soltanto il soggetto al quale, in forza del testamento o, in mancanza di testamento, della legge, è attribuito il diritto di accettare.

La figura del chiamato all’eredità si comprende, dunque, proprio in relazione a questa fase sospesa. Egli è il destinatario della delazione ereditaria, ma non ha ancora esercitato il potere di trasformare tale posizione in acquisto dell’eredità. La vacanza ereditaria coincide, pertanto, con l’intervallo che va dall’apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius, fino all’accettazione dell’eredità da parte del chiamato.

Si pensi al caso in cui Tizio muoia dopo aver redatto un testamento con il quale nomina eredi, in parti uguali, i figli Caio e Mario. Costoro, trovandosi da tempo all’estero per ragioni di lavoro e non avendo piena conoscenza della situazione economica del padre, possono decidere di non accettare immediatamente, al fine di compiere i necessari accertamenti. In tale periodo essi non sono ancora eredi, pur essendo i soggetti designati dal testamento a subentrare nel patrimonio paterno. Sono, appunto, chiamati all’eredità: titolari del diritto di accettare, ma non ancora titolari dell’eredità.

Proprio perché, durante tale intervallo, il patrimonio lasciato dal de cuius non appartiene ancora ad alcuno, si pone il problema della sua conservazione. L’asse ereditario si trova temporaneamente in una condizione di attesa, nella quale può essere esposto al rischio di dispersione, deterioramento o perdita. Il legislatore ha quindi predisposto una serie di strumenti diretti a evitare che la mancata immediata accettazione produca pregiudizi, talora irreparabili, per coloro che diverranno eredi.

Le cautele previste dal Codice civile operano su piani diversi. In primo luogo, vi sono le regole che attribuiscono al chiamato alcuni poteri di tutela della massa ereditaria, pur in assenza dell’acquisto della relativa titolarità. In secondo luogo, assumono rilievo le norme sull’accettazione dell’eredità, diversamente articolate a seconda che il chiamato sia o non sia nel possesso dei beni ereditari. In terzo luogo, viene in considerazione l’amministrazione dell’eredità affidata al curatore dell’eredità giacente.

Quanto ai poteri spettanti al chiamato prima dell’accettazione, non rileva, a questo specifico fine, la distinzione tra chiamato possessore e chiamato non possessore dei beni ereditari. L’art. 460 riconosce infatti al chiamato la possibilità di esperire le azioni possessorie per recuperare beni ereditari che si trovino sotto il controllo di terzi. Gli consente, inoltre, di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea del patrimonio relitto.

Il medesimo articolo contempla anche la possibilità di procedere alla vendita di determinati beni, ma solo con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria o di un notaio. Si tratta dei beni che non possono essere conservati, come il latte prodotto da una mandria appartenente al de cuius, oppure dei beni la cui conservazione comporti un grave dispendio, come nel caso di un terreno soggetto a smottamenti o di un edificio pericolante che richieda immediate opere di messa in sicurezza.

Ultima Modifica: 28/10/2026