La successione legittima, detta anche intestata o, con espressione latina, ab intestato, ricorre quando la devoluzione dell’eredità non sia interamente regolata da un testamento. Ciò accade, anzitutto, quando il de cuius non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria. Può però verificarsi anche in presenza di un testamento, qualora questo non comprenda tutti i rapporti giuridici di cui il defunto era titolare al momento della morte.
Si immagini, ad esempio, che il testatore abbia scritto nel 2022: “Lascio a Tizio la mia casa al mare e a Mevio la mia casa in città”. Se nel 2023, un mese prima di morire, egli acquista anche una casa in montagna e non redige alcun testamento successivo destinato a integrare quello precedente, il bene non contemplato dalla scheda testamentaria non resta privo di destinazione. Per esso operano le regole della successione legittima.
La successione è detta legittima perché la legge stessa individua i soggetti chiamati all’eredità e determina la porzione spettante a ciascuno. In questo senso si parla anche di successione ex lege: la devoluzione mortis causa non dipende, in tutto o in parte, da una volontà testamentaria, ma direttamente dalla disciplina normativa. La legge interviene quindi come criterio ordinatore della successione ogni volta che il testamento manchi o non sia sufficiente a regolare l’intero patrimonio.
Coloro che vengono chiamati all’eredità in forza delle norme sulla successione legittima sono detti eredi legittimi. Essi non devono essere confusi con gli eredi legittimari, o semplicemente legittimari. I legittimari sono i soggetti ai quali la legge riserva necessariamente una quota del patrimonio ereditario, anche a prescindere dalla volontà del testatore e, in taluni casi, persino contro di essa. La somiglianza terminologica non deve quindi occultare la diversità delle due figure.
La confusione è favorita dal fatto che, spesso, la medesima persona può essere al tempo stesso erede legittimo e legittimario. Ciò non autorizza, tuttavia, a sovrapporre le due qualifiche. L’erede legittimo succede perché la legge regola la devoluzione in mancanza, totale o parziale, di testamento. Il legittimario, invece, è titolare di una posizione protetta, consistente nel diritto a una quota riservata del patrimonio ereditario. Anche quando le due qualità si concentrino nello stesso soggetto, esse rispondono a presupposti e interessi distinti.
Un esempio può chiarire la differenza. Tizio, coniugato e senza figli, è proprietario di quattro appartamenti, situati a Torino, Milano, Roma e Napoli. Egli muore lasciando un testamento nel quale dispone che gli appartamenti di Torino, Milano e Roma siano attribuiti, in parti uguali, alla moglie e a un amico che lo ha assistito con pazienza giorno e notte durante la lunga malattia che lo ha condotto alla morte. Il testamento, però, non contiene alcuna disposizione sull’appartamento di Napoli.
In questa vicenda la vedova assume più qualifiche. È erede legittima rispetto all’appartamento di Napoli, perché tale bene non è stato contemplato dal testamento e viene quindi devoluto secondo le regole legali. È inoltre erede testamentaria, insieme all’amico del defunto, rispetto agli appartamenti di Torino, Milano e Roma, attribuiti in quote eguali dal testamento. Infine, è anche legittimaria, poiché la legge le attribuisce il diritto di verificare se il valore complessivo di quanto ricevuto dal de cuius corrisponda almeno alla quota che il Codice civile le riserva. Se risultasse che quanto conseguito è inferiore a tale valore, la vedova avrebbe il diritto di impugnare il testamento.
Nella successione legittima l’eredità si devolve, oltre che al coniuge del de cuius, a determinate categorie di soggetti individuate secondo un ordine gerarchico. L’art. 565 richiama, in particolare, tre gruppi di successibili. La prima categoria comprende i figli del defunto e, in mancanza dei figli, i discendenti dei figli. Non vi è alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio: entrambi appartengono alla medesima categoria e sono trattati senza differenze.
La seconda categoria comprende i fratelli e le sorelle del de cuius, o i loro discendenti, nonché i genitori e gli altri ascendenti. Si tratta di soggetti che vengono in rilievo quando manchino i discendenti del defunto, secondo le regole che disciplinano il concorso tra i successibili. La terza categoria è invece formata dagli altri parenti del de cuius, diversi da quelli già indicati, fino al sesto grado.
È opportuno sottolineare che, in questo quadro, la legge non attribuisce rilievo né ai rapporti di affinità né ai rapporti di mera convivenza. La chiamata legittima si fonda sui rapporti espressamente considerati dalla legge successoria e, per quanto riguarda gli altri parenti, incontra il limite del sesto grado.
Il criterio è gerarchico. La presenza di chiamati appartenenti a una categoria precedente impedisce la delazione a favore dei soggetti compresi in una categoria successiva. Se, all’interno della medesima categoria, vi sono più chiamati, essi sono trattati secondo un principio di parità. Nell’ambito della terza categoria opera inoltre la regola della prossimità del grado: il parente di grado più vicino esclude quello di grado più remoto; se invece vi sono più parenti dello stesso grado, essi concorrono in condizioni di parità.
Si consideri il caso del de cuius che muore senza testamento, vedovo, senza figli o discendenti, senza genitori o altri ascendenti, lasciando un fratello, uno zio materno, uno zio paterno e due cugini. In tale ipotesi è chiamato all’eredità il fratello, poiché appartiene alla seconda categoria dei successibili ex lege. Nulla compete agli zii e ai cugini, i quali appartengono alla terza categoria e sono esclusi dalla presenza di un successibile appartenente alla categoria precedente.
Se, invece, il fratello fosse premorto al de cuius senza lasciare discendenti, la seconda categoria non offrirebbe più un chiamato destinato ad acquistare. Verrebbero allora in rilievo i parenti della terza categoria. In tal caso l’eredità spetterebbe in parti uguali ai due zii, materno e paterno, in quanto parenti di terzo grado rispetto al de cuius. Nulla competerebbe ai cugini, che sono parenti di quarto grado e vengono esclusi dai parenti di grado più prossimo.
Quando nessuno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate accetti l’eredità, il patrimonio lasciato dal de cuius viene acquisito automaticamente dallo Stato, secondo quanto previsto dall’art. 586. L’acquisto statale non richiede un’accettazione: esso opera di diritto, come punto finale del sistema di devoluzione successoria. La funzione della norma è evitare che l’eredità rimanga senza titolare quando manchino, o non acquistino, i successibili individuati dalla legge.
Anche per l’acquisto dello Stato vale la precisazione già svolta in precedenza. Se l’eredità è passiva, lo Stato non risponde dei debiti del de cuius oltre il valore dell’attivo ereditario. Si tratta, in sostanza, di un acquisto ex lege che opera con effetti analoghi a quelli dell’accettazione con beneficio d’inventario, poiché impedisce che le passività eccedenti gravino sul patrimonio statale oltre quanto ricevuto.
Resta infine una precisazione terminologica destinata a valere anche per le successive trattazioni. Quando si parla di successione legittima del coniuge, il riferimento deve intendersi esteso anche alla persona unita civilmente al de cuius. Dal punto di vista della successione mortis causa, la parte dell’unione civile è infatti pienamente equiparata al coniuge, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 21, della legge 76/2016. Per evitare ripetizioni, ogni riferimento al coniuge deve quindi essere letto come comprensivo anche della parte dell’unione civile.
LA SUCCESSIONE LEGITTIMA [1]
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Soggetti superstiti | Quota di eredità spettante | Codice civile |
Solo il coniuge (no figli o loro discendenti, no fratelli e sorelle, no genitori e ascendenti) | ? 1/1 al coniuge | Art. 583 |
Il coniuge e un figlio (o discendenti del figlio, in mancanza del figlio) | ? 1/2 al coniuge ? 1/2 al figlio [2] | Art. 581 |
Il coniuge e più di un figlio (o discendenti dei figli, in mancanza dei figli) | ? 1/3 al coniuge ? 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali) [2] | Art. 581 |
Solo un figlio (o suoi discendenti) (no coniuge) | ? 1/1 al figlio [2] | Art. 566 |
Più di un figlio (o loro discendenti) (no coniuge) | ? 1/1 (da dividere in parti uguali) [2] | Art. 566 |
Solo fratelli e sorelle (no coniuge, no figli o loro discendenti, no genitori, no ascendenti, no discendenti di fratelli e sorelle) | ? 1/1 (da dividere per capi) [4] | Art. 570 |
Solo genitori (no coniuge, no figli o loro discendenti, no fratelli e sorelle o loro discendenti) | ? 1/1 (da dividere in parti uguali o da attribuire per intero all’unico genitore) | Art. 568 |
Solo ascendenti (diversi dai genitori) (no coniuge, no figli o loro discendenti, no genitori, no fratelli e sorelle o loro discendenti) | ? 1/1 (da dividere per metà a favore degli ascendenti paterni e per metà a favore degli ascendenti materni) [5] | Art. 569 |
Genitori, fratelli e sorelle (no coniuge, no figli o loro discendenti) | ? 1/1 (da dividere per capi[4], però attribuendo ai genitori o all’unico genitore non meno della metà) | Art. 571 |
Coniuge e fratelli e sorelle (o i loro discendenti) (no figli o loro discendenti, no ascendenti) | ? 2/3 al coniuge ? 1/3 a fratelli e sorelle [3] [4] | Art. 582 |
Coniuge e genitori (no figli o loro discendenti, no fratelli e sorello o loro discendenti) | ? 4/6 al coniuge ? 1/6 a ciascun genitore (o 1/3 all’unico genitore) | Art. 582 |
Coniuge e ascendenti (diversi dai genitori) (no figli o loro discendenti, no fratelli e sorello o loro discendenti, no genitori) | ? 4/6 al coniuge ? 1/6 agli ascendenti materni (o 2/6 se non esistono ascendenti paterni) [5] ?1/6 agli ascendenti paterni (o 2/6 se non esistono ascendenti materni) [5] | Art. 569 |
Coniuge, fratelli e sorelle (o loro discendenti) e genitori (no figli o loro discendenti) | ? 8/12 al coniuge ? 4/12 da dividere per capi tra genitori (o l’unico genitore), fratelli e sorelle [3] [4], però attribuendo ai genitori (o all’unico genitore) non meno di 3/12 | Art. 582 |
Altri parenti diversi dai precedenti (no coniuge, no figli o loro discendenti, no fratelli e sorelle o loro discendenti, no genitori o altri ascendenti) | 1/1 (da dividere per capi i parenti che hanno il grado di parentela più prossimo con quello del defunto) | Art. 572 |
NOTE [1] Ogni riferimento al coniuge si intende identicamente fatto anche alla persona partecipe di una unione civile con il defunto [2] Quando si parla dei discendenti del figlio o dei figli, si tratta del subentro del figlio o dei figli (o di ulteriori discendenti) nella quota che sarebbe stata di competenza del loro genitore [3] Quando si parla dei discendenti di fratelli e sorelle, si tratta del subentro del figlio o dei figli (o di ulteriori discendenti) nella quota che sarebbe stata di competenza del loro genitore [4] I fratelli unilaterali conseguono però la metà della quota spettante fratelli germani (art. 571) [5] Se gli ascendenti paterni più prossimi sono di grado diverso dagli ascendenti materni più prossimi, la quota di 2/6 è attribuita agli ascendenti di grado più prossimo |