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Eredità e successioni

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Capacità di succedere

La capacità di succedere, disciplinata dall’art. 462 c.c., costituisce una particolare manifestazione della capacità giuridica. Essa indica l’idoneità di un soggetto a subentrare, per effetto della morte di una persona fisica, nelle situazioni giuridiche che facevano capo a quest’ultima.

Sono dotate di capacità successoria, oltre alle persone giuridiche, tutte le persone fisiche già nate al momento dell’apertura della successione, nonché quelle che, pur non essendo ancora venute alla luce, risultino in quel momento già concepite. Ne consegue che, se Tizio dispone per testamento nominando eredi “i miei figli”, la disposizione comprende non soltanto i figli già nati quando si apre la successione, ma anche il figlio che, pur non ancora nato, sia stato concepito prima della morte di Tizio.

La capacità di succedere può inoltre riguardare il cosiddetto nondum conceptus, ossia la persona fisica non ancora concepita nel momento del decesso del de cuius. Ciò è possibile quando il testatore abbia espressamente disposto in tal senso nel proprio testamento e sempre che, al momento della morte del testatore, sia vivente il genitore del soggetto destinato a nascere. Così, ad esempio, il testatore potrebbe scrivere: “Nomino miei eredi i figli di mia cugina Caia, compresi quelli che saranno procreati da Caia dopo la mia morte”.

Ultima Modifica: 28/10/2026