La delazione dell’eredità può presentarsi, nel sistema del Codice civile, secondo due forme fondamentali: la successione testamentaria e la successione legittima (art. 457).
Si ha successione testamentaria quando il patrimonio ereditario è devoluto in conformità alle disposizioni contenute in un testamento. Quest’ultimo, come si vedrà oltre, costituisce nel nostro ordinamento l’unico strumento attraverso il quale una persona fisica può regolare la destinazione del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Diversa è l’ipotesi in cui il de cuius non abbia redatto alcun testamento, oppure abbia sì fatto testamento, ma senza disporre dell’intero suo patrimonio. In tal caso, per la parte non regolata dalla volontà testamentaria, l’eredità si devolve secondo le norme della successione legittima, detta anche intestata. L’aggettivo “legittima” allude al fatto che la chiamata ereditaria è stabilita direttamente dalla legge; l’espressione “intestata” deriva invece dalla formula latina ab intestato, che richiama appunto la mancanza di testamento.
In questa prospettiva, il Codice civile individua una serie di soggetti, denominati eredi legittimi, ai quali l’eredità è offerta in assenza di una diversa disposizione testamentaria. Essi sono anzitutto il coniuge, oppure la persona partecipe dell’unione civile stipulata con il de cuius, e quindi i parenti del defunto, secondo un ordine che muove dai gradi più prossimi e può giungere, in caso di mancanza o rinuncia dei primi chiamati, sino ai parenti di grado molto remoto, ma non oltre il sesto grado.
La scelta legislativa sottesa alla successione legittima è agevolmente riconoscibile: quando una persona non abbia manifestato una volontà diversa mediante testamento, la legge presume che essa avrebbe preferito destinare il proprio patrimonio ai congiunti, piuttosto che a soggetti estranei alla cerchia familiare. La disciplina legale della devoluzione ereditaria, dunque, si modella su quella che il legislatore considera la volontà normalmente presumibile del de cuius.
Tale presunzione, però, incontra un limite. Oltre il sesto grado di parentela — per il cui calcolo si rinvia a quanto sarà detto oltre — il legame tra due persone è generalmente assai tenue e, non di rado, del tutto privo di concreta consistenza. Proprio per questa ragione il legislatore ha ritenuto che, superata tale soglia, venga meno la giustificazione per individuare nei parenti del defunto i soggetti chiamati a subentrare nel suo patrimonio in mancanza di testamento. Il Codice civile stabilisce quindi che, in assenza di parenti entro il sesto grado, l’eredità sia devoluta allo Stato (art. 586).
La successione legittima può pertanto essere descritta come un complesso di norme suppletive: esse operano soltanto quando il defunto non abbia provveduto, in tutto o in parte, a disciplinare la propria successione mediante testamento. Ciò non significa, tuttavia, che si tratti di regole destinate a un’applicazione marginale. Al contrario, nel nostro ordinamento le successioni regolate dalla legge sono assai frequenti. Da un lato, infatti, la libertà testamentaria è limitata, come si vedrà oltre; dall’altro, nella generalità dei casi il de cuius intende comunque favorire i familiari più stretti, e proprio su questa presunta volontà sono costruite le norme della successione legittima.
Accanto a tale dato, si registra peraltro un fenomeno di segno diverso. Il progressivo diffondersi di modelli familiari non tradizionali — in particolare coppie di fatto, matrimoni senza figli e unioni civili prive di discendenza — rende sempre più frequente il ricorso al testamento, quale strumento idoneo a regolare situazioni non sempre adeguatamente risolte dalla mera applicazione delle regole legali.
A questo punto è però necessario introdurre un ulteriore piano, che si intreccia inevitabilmente con i concetti di successione testamentaria e di successione legittima: quello della successione necessaria. Il Codice civile, infatti, riserva in modo inderogabile a determinati strettissimi congiunti del de cuius una quota rilevante dell’asse ereditario. Tali soggetti sono il coniuge, o la persona partecipe dell’unione civile stipulata con il defunto, i discendenti e gli ascendenti. Essi sono denominati legittimari o, con espressione equivalente, eredi necessari.
La quota loro spettante non può essere compressa dal de cuius né mediante donazioni compiute durante la vita, né attraverso un testamento nel quale tali congiunti siano omessi o addirittura esclusi dalla successione, come sarà esaminato oltre. Occorre però chiarire fin d’ora un profilo terminologico di particolare rilievo: nonostante l’evidente somiglianza delle espressioni, gli eredi legittimari della successione necessaria non coincidono con gli eredi legittimi della successione legittima. I primi sono i soggetti ai quali la legge riserva necessariamente una quota di eredità; i secondi sono coloro la cui vocazione ereditaria deriva dalla legge in mancanza, totale o parziale, di testamento.
La disciplina della successione necessaria risponde all’esigenza, perseguita dal legislatore con una scelta la cui opportunità è stata da sempre oggetto di discussione, di proteggere alcune persone unite al defunto da rapporti familiari particolarmente stretti. Tale protezione opera anche contro la volontà del de cuius, impedendogli di destinare l’intero patrimonio, mediante testamento o mediante donazioni effettuate in vita, a soggetti estranei a quella ristretta cerchia familiare. Ciò vale anche quando, in concreto, i rapporti personali tra il defunto e i suoi legittimari siano stati pessimi.
Ne deriva che, nel fare testamento e nell’effettuare donazioni, il de cuius dispone di una libertà piena soltanto relativamente a una parte del proprio patrimonio: la cosiddetta quota disponibile. A essa si contrappone la quota necessariamente destinata agli stretti congiunti, denominata quota riservata, quota di legittima o, più semplicemente, legittima. La volontà di beneficiare soggetti estranei alla famiglia resta dunque esprimibile, ma entro un ambito patrimoniale delimitato.
È tuttavia essenziale non equivocare gli effetti della lesione della legittima. Le donazioni e le disposizioni testamentarie che pregiudichino i diritti degli eredi necessari non sono, per ciò solo, invalide o inefficaci. Esse conservano piena validità ed efficacia fino a quando il legittimario pretermesso, cioè dimenticato, oppure diseredato, cioè escluso dalla successione per volontà del testatore, non promuova in giudizio la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire quanto gli è riservato, come sarà illustrato oltre.
Si consideri, ad esempio, il caso di un uomo vedovo che muoia senza testamento, lasciando un patrimonio del valore di 150.000 euro e avendo effettuato in vita donazioni, per ulteriori 150.000 euro, a favore di persone estranee alla cerchia familiare. I suoi due figli, unici eredi, hanno diritto a una quota di legittima pari ai due terzi di 300.000 euro, somma risultante dall’addizione del valore dei beni relitti e del valore delle donazioni compiute dal de cuius. Ai figli spettano dunque 200.000 euro: tale importo sarà composto dai 150.000 euro rinvenuti nell’eredità e da 50.000 euro da recuperare mediante l’impugnazione, nei limiti necessari, delle donazioni effettuate dal padre. Fino a tale eventuale impugnazione, però, e quindi anche qualora nessuna azione venga proposta, le donazioni restano valide ed efficaci.
Analoga considerazione può svolgersi nel caso di una moglie che muoia lasciando il coniuge superstite e due figli, dopo aver disposto con testamento dell’intero patrimonio, pari a 4 milioni di euro, in favore di una persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale segreta. In una simile situazione, la quota riservata al coniuge superstite ammonterebbe a 1 milione di euro, mentre 2 milioni di euro spetterebbero complessivamente ai due figli, da dividersi in parti uguali. Per ottenere quanto loro riservato, i legittimari dovrebbero proporre azione di riduzione contro il testamento. Se tuttavia essi, per evitare una pubblicità pregiudizievole per il nome della famiglia, o anche perché già titolari di un patrimonio molto ingente e quindi non realmente interessati all’acquisto dell’eredità, decidessero di non agire, il testamento conserverebbe integralmente la propria validità ed efficacia.
Tipo di successione | Quando opera | Fonte della chiamata | Soggetti rilevanti |
Successione testamentaria | Quando il de cuius ha disposto dei propri beni mediante testamento | Volontà del testatore | Eredi e legatari indicati nel testamento |
Successione legittima | Quando manca un testamento, oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio | Legge | Coniuge o parte dell’unione civile, parenti entro il sesto grado e, in mancanza, Stato |
Successione necessaria | Quando occorre tutelare la quota riservata dalla legge ad alcuni stretti congiunti, anche contro testamento o donazioni lesive | Riserva inderogabile stabilita dalla legge | Coniuge o parte dell’unione civile, discendenti e ascendenti |