Dopo avere individuato le diverse quote di legittima e la misura della disponibile nelle varie combinazioni familiari, occorre stabilire su quale valore tali frazioni debbano essere applicate. Il problema, infatti, non è soltanto quello di sapere se al legittimario spetti la metà, un terzo, un quarto o altra porzione del patrimonio; occorre prima determinare la massa di riferimento sulla quale effettuare il calcolo.
La base di calcolo della legittima si ricostruisce attraverso una serie di operazioni. In primo luogo, si considera il complesso dei beni di cui il defunto era titolare al momento della morte. Tale massa prende il nome di relictum e deve essere valutata nella sua consistenza economica. Essa rappresenta ciò che il de cuius lascia effettivamente nel proprio patrimonio al momento dell’apertura della successione.
Dal valore del relictum devono poi essere detratti i debiti del defunto compresi nella massa ereditaria. Si tratta del cosiddetto debitum. La detrazione è necessaria perché la quota di legittima non si calcola su un patrimonio lordo, ma su un valore che tenga conto anche delle passività ereditarie. Solo dopo avere sottratto i debiti è possibile individuare il valore netto iniziale al quale aggiungere le liberalità compiute in vita.
La terza operazione consiste nell’aggiungere il valore dei beni di cui il de cuius abbia disposto per donazione durante la vita. Questo valore costituisce il donatum. Esso non deve essere calcolato con riferimento al momento in cui la donazione è stata effettuata, ma al momento dell’apertura della successione, cioè alla data della morte del de cuius. L’operazione è denominata riunione fittizia, perché i beni donati non vengono materialmente riportati nell’asse ereditario: viene soltanto sommato idealmente il loro valore, al fine di verificare se la quota dei legittimari sia stata rispettata.
La formula logica è dunque la seguente: al valore dei beni relitti si sottrae il valore dei debiti e al risultato si aggiunge il valore dei beni donati. Il patrimonio su cui si calcolano legittima e disponibile è perciò il risultato della combinazione tra relictum, debitum e donatum.
Si può considerare l’esempio del defunto che abbia donato in vita beni che, al momento dell’apertura della successione, valgono 140; che alla morte lasci debiti per 10; e che sia titolare di un patrimonio ereditario pari a 280. Applicando la riunione fittizia, occorre sommare il valore del donato al valore del patrimonio relitto, detraendo il debito. Il testo originario indica l’operazione “140 - 10 + 280 = 410”, mentre i successivi conteggi delle quote sono svolti assumendo come base il valore di 420.
Assunta dunque, secondo i conteggi successivamente indicati, una base di calcolo pari a 420, se il de cuius lascia il coniuge e tre figli, al coniuge spetta una quota di legittima pari a un quarto, cioè 105. Ai figli spetta complessivamente la quota di due quarti, da dividersi tra loro in parti uguali: ciascun figlio consegue quindi una legittima di valore 70. La quota disponibile, pari a un quarto, ha anch’essa valore 105.
La necessità di sommare il donatum al relictum risponde a una ragione evidente. Se le donazioni compiute in vita non fossero considerate nel calcolo, il de cuius potrebbe facilmente aggirare la disciplina della successione necessaria, spogliandosi dei beni prima della morte e lasciando ai legittimari un patrimonio residuo insufficiente. La riunione fittizia serve quindi a impedire che la tutela della legittima venga svuotata attraverso liberalità anticipate.
Rientrano nella riunione fittizia, anzitutto, le donazioni in senso proprio, ossia quelle stipulate mediante atto notarile. Vi rientrano anche le donazioni indirette, delle quali si dirà subito oltre. Accanto ad esse, il testo richiama alcune attribuzioni che, pur potendo presentarsi sotto forme diverse, devono essere considerate ai fini del calcolo della legittima.
Sono oggetto di riunione fittizia, ad esempio, le somme che il defunto abbia speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte in occasione del matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita stipulati a loro favore, oppure per pagare debiti dei medesimi discendenti. In tutte queste ipotesi, il patrimonio del de cuius è stato impiegato a vantaggio di determinati soggetti e tale vantaggio deve essere considerato nella ricostruzione della massa di calcolo.
Sono parimenti rilevanti le spese per il corredo nuziale e quelle sostenute per l’istruzione artistica o professionale, quando eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Il criterio dell’eccedenza è essenziale: non ogni spesa sostenuta per un familiare deve essere riportata idealmente alla massa, ma soltanto quella che, per entità e natura, superi sensibilmente quanto può considerarsi ordinario.
Non sono invece oggetto di riunione fittizia le donazioni di modico valore fatte al coniuge. Restano fuori anche le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e le spese ordinarie per abbigliamento o nozze. Tali esborsi sono considerati fisiologici nell’ambito dei rapporti familiari o comunque non idonei, secondo gli esempi indicati, a incidere sul calcolo della legittima.
Non devono essere riunite fittiziamente neppure le liberalità compiute in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Anche in questo caso manca quella funzione propriamente attributiva che giustifica il computo nella massa di calcolo della legittima. Resta esclusa, infine, la cosa donata che sia perita per causa non imputabile al donatario: non essendo più esistente per una ragione non riferibile al beneficiario, essa non entra nel calcolo della riunione fittizia.
Particolare attenzione meritano le donazioni indirette. Con tale espressione si indicano le operazioni nelle quali si realizza il medesimo risultato economico di una donazione, pur senza la stipulazione di una donazione formale in atto notarile. Il tratto comune è dato dal decremento patrimoniale del disponente e dal corrispondente incremento patrimoniale del beneficiario.
Un primo esempio è costituito dalla polizza di assicurazione sulla vita del de cuius. In questo caso, la liberalità ricevuta dal beneficiario non consiste nel capitale assicurativo in sé considerato, ma nel premio pagato dal de cuius alla compagnia di assicurazione. È quel pagamento, effettuato con denaro del de cuius a vantaggio del beneficiario, a rilevare ai fini del donatum.
Un’altra ipotesi frequente è il pagamento del prezzo di un bene acquistato da un soggetto diverso. Si pensi ai genitori che pagano il prezzo dell’appartamento intestato al figlio. Formalmente il bene è acquistato dal figlio, ma l’arricchimento di quest’ultimo deriva dall’esborso sostenuto dai genitori. Anche tale operazione realizza un risultato economico assimilabile a quello di una donazione.
Rientra tra le donazioni indirette anche il pagamento di un debito altrui da parte del de cuius. L’esempio è quello del genitore che estingue il mutuo contratto dal figlio. Il figlio si arricchisce non perché riceva direttamente un bene, ma perché viene liberato da un debito che gravava sul suo patrimonio.
Ancora, può integrare una donazione indiretta la vendita di un bene per un prezzo assai inferiore al suo valore di mercato. In tal caso, la liberalità è pari alla differenza tra il valore effettivo del bene venduto e il prezzo percepito dal de cuius. La vendita resta formalmente un contratto oneroso, ma l’evidente sproporzione tra valore e corrispettivo realizza, per la parte eccedente, un vantaggio gratuito in favore dell’acquirente.
Va poi distinta l’ipotesi della donazione indiretta da quella della donazione dissimulata. Può accadere che il de cuius abbia voluto effettuare una donazione, ma abbia simulato una compravendita, ad esempio fingendo di avere percepito un prezzo che in realtà non è stato pagato. In questo caso, una volta esperita vittoriosamente l’azione di simulazione diretta ad accertare che l’apparente vendita nascondeva una donazione, il valore dell’attribuzione rientra nel donatum da sottoporre a riunione fittizia.
Diversa è ancora la situazione in cui il de cuius abbia inteso compiere una donazione, ma l’atto sia nullo. Si pensi al caso in cui egli abbia regalato un quadro di grande valore senza formalizzare la donazione in un atto pubblico, forma richiesta ad substantiam dall’art. 782. In tale ipotesi non si procede alla riunione fittizia, perché giuridicamente non vi è stata alcuna donazione valida. Il bene deve semplicemente essere restituito agli eredi e concorre a formare la massa ereditaria alla quale essi partecipano secondo la vocazione testamentaria o legittima derivante dall’apertura della successione.