Nell’ambito della successione necessaria, il coniuge del de cuius è sempre preso in considerazione dalla legge. Gli artt. 540 e seguenti gli riconoscono una posizione di legittimario, destinata a operare in ogni caso, sebbene la misura concreta della quota riservata e i soggetti con i quali egli concorre dipendano dalla composizione della famiglia superstite.
Il coniuge può concorrere, anzitutto, con i figli del de cuius o con i loro discendenti. Quando vi siano figli, o discendenti dei figli, la successione necessaria si concentra su costoro e sul coniuge superstite. In tale ipotesi, gli ascendenti del defunto restano fuori dal novero dei soggetti concretamente tutelati dalla riserva, poiché la presenza della linea discendente esclude il loro coinvolgimento nella successione necessaria.
Il coniuge può invece concorrere con i genitori o con gli altri ascendenti del de cuius quando manchino figli e discendenti dei figli. La posizione degli ascendenti è dunque subordinata all’assenza della linea discendente. Se il de cuius lascia figli o loro discendenti, alla successione necessaria partecipano soltanto questi ultimi e, se esistente, il coniuge superstite; se invece figli e discendenti mancano, gli ascendenti rientrano tra i legittimari e possono concorrere con il coniuge.
La regola può essere formulata in termini negativi e positivi. Se il defunto lascia coniuge e uno o più figli, oppure discendenti di figli, i genitori e gli altri ascendenti non vantano alcun diritto di legittima. Se invece il defunto non lascia figli né discendenti, i genitori o gli ascendenti sono compresi nel novero dei legittimari, eventualmente insieme al coniuge superstite.
Quando il de cuius muore senza lasciare figli o discendenti dei figli e senza lasciare genitori o altri ascendenti, il coniuge è l’unico legittimario. In questa ipotesi la legge gli riserva una quota pari alla metà del patrimonio del defunto. La restante metà costituisce quota disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente senza ledere i diritti necessari del coniuge.
Alla quota di riserva si aggiungono, in ogni caso, i diritti di abitazione e di uso previsti in favore del coniuge superstite. Egli ha diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, purché tali beni siano di proprietà del defunto o comuni. Si tratta di diritti che si collegano alla destinazione familiare dell’abitazione e che la legge tutela autonomamente rispetto alla mera quota patrimoniale.
Quanto all’imputazione di tali diritti, essi gravano anzitutto sulla quota disponibile. Se la disponibile non è sufficiente ad assorbirne il valore, il residuo grava sulla quota di legittima spettante allo stesso coniuge e, se necessario, anche sulla legittima dei figli. La disciplina conferma la particolare protezione riconosciuta al coniuge superstite rispetto alla casa familiare e ai beni mobili che ne costituiscono il corredo.
Per quanto riguarda il divorzio e la separazione personale, con o senza addebito, valgono le medesime considerazioni già svolte in tema di successione legittima. Il divorzio incide sui diritti successori del coniuge, mentre la separazione personale conserva, salvo le ipotesi già esaminate, la posizione successoria del coniuge superstite secondo la disciplina applicabile.
Ultima Modifica: 28/10/2026