Il testamento è lo strumento attraverso il quale una persona regola la sorte delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. L’art. 587 lo definisce come atto unilaterale e revocabile, ponendo così in evidenza i due caratteri che più direttamente esprimono la tutela della libertà testamentaria: da un lato, la volontà del testatore non ha bisogno di essere accettata o condivisa da altri per esistere come disposizione testamentaria; dall’altro, essa può essere modificata fino a quando il testatore sia in vita.
Il profilo dell’unilateralità deve essere inteso anzitutto in contrapposizione al contratto. Il testamento non richiede l’incontro di più volontà e non presuppone la partecipazione del beneficiario. Esso è valido ed efficace come atto di disposizione mortis causa anche senza il consenso del chiamato. Altro problema è quello dell’accettazione ereditaria, necessaria affinché il chiamato acquisti la qualità di erede: tale accettazione non concorre alla formazione del testamento, ma interviene successivamente, sul piano dell’acquisto dell’eredità.
L’unilateralità comporta anche che la volontà testamentaria non possa essere compressa da accordi conclusi in vita dal futuro de cuius con i suoi possibili successori. In questa prospettiva si colloca il divieto dei patti successori, già esaminato, il quale impedisce che la regolazione della futura successione sia il risultato di un vincolo pattizio. La legge vuole che il testatore resti libero di disporre, di non disporre, di modificare e di revocare, senza essere prigioniero di un impegno assunto nei confronti di soggetti interessati alla sua futura eredità.
Dal medesimo principio discende la nullità del testamento congiuntivo. Si ha testamento congiuntivo, ad esempio, quando Tizio e Caia sottoscrivono un unico documento nel quale raccolgono le rispettive volontà testamentarie. La volontà di ciascuno deve invece esprimersi in un atto proprio e separato, senza confondersi formalmente con quella di altri. È nullo anche il testamento reciproco, nel quale la disposizione di un soggetto sia costruita in funzione della disposizione dell’altro: “Io Tizio nomino erede Caia in quanto Caia mi ha, a sua volta, nominato suo erede”. Anche qui la volontà testamentaria perde la sua necessaria autonomia, perché viene collegata a una corrispondente attribuzione altrui.
La revocabilità esprime l’altro versante della libertà testamentaria. A differenza del contratto, dal quale il contraente, di regola, non può sciogliersi unilateralmente, secondo il principio richiamato dall’art. 1372, il testamento non vincola definitivamente chi lo ha formato. Il testatore può modificarlo, integrarlo, sostituirlo o revocarlo fino all’ultimo momento della propria vita. Nessuna disposizione testamentaria patrimoniale, proprio perché destinata a produrre effetto solo dopo la morte, può sottrarre al testatore il potere di ripensare le proprie determinazioni.
La delicatezza delle scelte affidate al testamento spiega anche il suo carattere strettamente personale. Non è ammesso che la volontà di testare, né la determinazione del contenuto dell’atto, siano formulate da un soggetto diverso da colui della cui successione si tratta. Il testamento non può essere predisposto per mezzo di procuratore o rappresentante. Allo stesso modo, non è possibile che i genitori redigano il testamento del figlio, sia esso maggiorenne o minorenne. La decisione testamentaria appartiene esclusivamente al testatore e non può essere sostituita dalla volontà altrui.
Il testamento è inoltre un atto formale. Ciò significa che esso può essere validamente posto in essere soltanto nelle forme stabilite dalla legge. Al di fuori dei casi eccezionali, quali il testamento redatto in occasione di epidemie o calamità naturali, quello del militare al seguito delle forze armate o quello formato a bordo di un aereo o di una nave, le forme ordinarie sono il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto. Esse saranno illustrate separatamente, ma occorre sin d’ora evidenziare che il mancato rispetto delle forme prescritte comporta la nullità della disposizione testamentaria.
Ne deriva, in particolare, la nullità del cosiddetto testamento nuncupativo, ossia della disposizione testamentaria dettata oralmente dal de cuius senza essere messa per iscritto in una delle forme ammesse. Una volontà espressa solo verbalmente, anche se chiara e riferita alla destinazione dei beni dopo la morte, non produce effetti giuridici come testamento. Essa potrà al più essere considerata dagli eredi come una raccomandazione morale, priva però di vincolatività giuridica.
Le forme testamentarie previste dalla legge sono tra loro equivalenti quanto agli effetti. Testamento olografo, pubblico e segreto sono strumenti diversi sul piano della formazione, ma tutti idonei a regolare la devoluzione del patrimonio per il tempo successivo alla morte. Non esiste, sotto questo profilo, una gerarchia tra le forme. Così, se Tizio ha redatto un testamento pubblico in uno studio notarile e, successivamente, trovandosi improvvisamente in fin di vita durante un viaggio all’estero, scrive un testamento olografo e lo ripone in una tasca dei pantaloni, quest’ultimo atto può superare, in tutto o in parte, le disposizioni contenute nel precedente testamento pubblico, purché rispetti i requisiti propri della forma olografa.
Il contenuto tipico del testamento è patrimoniale. Nella maggior parte dei casi, il testatore utilizza l’atto per disporre di beni, quote, diritti o rapporti suscettibili di valutazione economica. La funzione ordinaria del testamento è dunque quella di stabilire a chi debbano andare le sostanze del de cuius e secondo quali modalità, nei limiti consentiti dall’ordinamento.
Ciò non esclude che nel testamento possano trovare posto anche disposizioni prive di immediato contenuto patrimoniale. Il testatore può, ad esempio, raccomandare agli eredi di conservare la sua corrispondenza o di non frazionare una collezione di francobolli. Accanto a simili indicazioni, il Codice civile contempla specifiche disposizioni non patrimoniali che possono essere contenute in un testamento e alle quali la legge attribuisce rilievo.
Tra queste va ricordata, innanzitutto, la possibilità che il de cuius riconosca mediante testamento un proprio figlio nato fuori dal matrimonio, secondo l’art. 254. Il testamento può inoltre contenere la designazione di un tutore o di un protutore per il figlio minorenne o incapace di intendere e di volere, ai sensi degli artt. 348 e 424. Può ancora recare la riabilitazione di un erede che si sia reso indegno, secondo l’art. 466.
Rientrano tra le disposizioni non strettamente patrimoniali anche quelle a favore dell’anima del defunto, previste dall’art. 629, consistenti in oneri diretti al compimento di atti di culto in suffragio del defunto o di altre persone. Il testamento può poi contenere la nomina di un esecutore testamentario, secondo gli artt. 700 e seguenti: si tratta del soggetto incaricato dal de cuius di curare l’esecuzione delle disposizioni testamentarie, ad esempio consegnando i legati, vendendo un bene ereditario per ripartirne il ricavato tra gli eredi o procedendo alla divisione dell’eredità. Infine, il testatore può designare o revocare la designazione del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita, secondo gli artt. 1920 e 1921.
Una considerazione particolare merita il riconoscimento di figlio effettuato per testamento. Si tratta di una delle rare disposizioni testamentarie che, per la sua stessa natura, non può essere revocata dal testatore. Se il testatore revoca il testamento che contiene anche, o soltanto, il riconoscimento di un figlio, la revoca incide sul restante contenuto dell’atto, che viene considerato come mai scritto, ma non elimina l’efficacia del riconoscimento. Quest’ultimo conserva i propri effetti, proprio perché non è trattato come una comune disposizione testamentaria patrimoniale.
Occorre poi distinguere le disposizioni giuridicamente vincolanti dalle mere raccomandazioni rivolte agli eredi. Espressioni come “sarei felice se il mio erede Tizio rispettasse la natura e gli animali” non attribuiscono, di per sé, un obbligo giuridicamente coercibile. Esse hanno valore morale e la loro osservanza dipende dalla sensibilità dell’erede e dal grado di ossequio che egli intenda prestare alla volontà del defunto.
La conclusione cambia quando il testatore utilizzi formule analoghe non come semplici auspici, ma per costruire una condizione o un onere. Nel primo caso, la disposizione testamentaria è subordinata al verificarsi di un determinato comportamento o risultato. Si pensi alla formula: “nomino erede Caio, a condizione che egli continui la mia passione per la medicina e si laurei in odontoiatria”. Nel secondo caso, il testatore impone al beneficiario un obbligo collegato all’attribuzione ricevuta, come nell’ipotesi in cui disponga: “nomino erede Sempronio e a suo carico stabilisco che, in nome della mia passione per la medicina, egli finanzi una borsa di studio annuale, del valore di euro 30mila, a favore di uno studente privo di mezzi che voglia iscriversi alla facoltà di medicina dell’università di Torino”.
Fuori da ipotesi di questo genere, la raccomandazione resta priva di valore giuridico. Essa non consente di pretendere coattivamente un comportamento dall’erede e non condiziona l’attribuzione ereditaria. Il suo rispetto è rimesso alla libera decisione del beneficiario, il quale potrà tenerne conto come indicazione morale proveniente dal defunto, ma non vi sarà giuridicamente vincolato.
Deve infine essere tenuto distinto dal testamento in senso proprio il cosiddetto testamento biologico, chiamato anche testamento di vita, living will o dichiarazione anticipata di trattamento, comunemente indicata con l’acronimo DAT. Nonostante la denominazione, esso non appartiene alla materia della successione mortis causa e non ha la funzione di regolare la destinazione del patrimonio dopo la morte.
Il testamento biologico consiste in una manifestazione di volontà, disciplinata dalla legge 219/2017, relativa ai trattamenti sanitari che una persona intende o non intende accettare nell’eventualità in cui, in futuro, si trovi nell’impossibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure proposte. Esso riguarda, in particolare, situazioni connesse a malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, oppure a condizioni che impongano trattamenti permanenti mediante macchine o sistemi artificiali tali da impedire una normale vita di relazione. La sua funzione è dunque sanitaria e personale, non successoria.
Contenuto patrimoniale | Contenuto non patrimoniale |
Istituzione di erede | Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio |
Legati | Designazione di tutore o protutore |
Attribuzione di beni, quote o diritti | Riabilitazione dell’indegno |
Disposizioni economicamente valutabili | Disposizioni a favore dell’anima |
Divisione o regolazione dell’assetto ereditario | Nomina dell’esecutore testamentario |
Designazione patrimoniale di beneficiari | Designazione o revoca del beneficiario di assicurazione sulla vita |