Non sempre è chiaro chi abbia titolo a succedere. La vocazione può essere dubbia o contestata, perché più persone si dichiarano eredi oppure perché si discute quale testamento sia valido ed efficace. Può accadere, ad esempio, che il de cuius abbia redatto più testamenti incompatibili tra loro e che la validità di uno o più di essi venga contestata; oppure che solo a distanza di tempo emerga un testamento prima sconosciuto.
In questi casi, chi afferma di essere erede può proporre l’azione di petizione dell’eredità prevista dall’art. 533 del codice civile. L’azione è diretta contro chi possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede oppure senza alcun titolo, e mira a ottenere il riconoscimento della qualità ereditaria dell’attore e la restituzione dei beni. Il giudice è quindi chiamato a verificare sia il titolo in base al quale l’attore sostiene di essere erede, sia l’appartenenza dei beni rivendicati all’eredità.
La petizione non è una semplice domanda di accertamento della qualità di erede: è un’azione diretta anche al recupero dei beni ereditari. Se, invece, si chiede soltanto di accertare tale qualità, senza domandare la restituzione di beni posseduti da altri, si tratta di un’azione distinta. La differenza può essere rilevante anche per individuare i fatti da provare e il contenuto della decisione richiesta al giudice.
L’azione di petizione è imprescrittibile, come stabilisce espressamente l’art. 533. Questo significa che il suo esercizio non è soggetto a un termine di prescrizione, ma non esclude che il possessore possa avere acquistato per usucapione uno o più singoli beni ereditari. Inoltre, l’imprescrittibilità della petizione va distinta dal termine per accettare l’eredità, che è di regola di dieci anni. La petizione presuppone che l’attore abbia acquistato la qualità di erede; l’azione, da sola, non sostituisce l’accettazione.
Ultima Modifica: 28/10/2026