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Eredità e successioni

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Erede apparente

Può accadere che una persona appaia erede e si comporti come tale, pur non avendo in realtà acquistato l’eredità. Si parla, in questo caso, di erede apparente. La situazione può dipendere, ad esempio, da un testamento che sembra valido e che viene dichiarato nullo solo in seguito, oppure da una successione nella quale la qualità di erede è contestata e viene accertata giudizialmente soltanto a distanza di tempo.

Nel frattempo, l’erede apparente può avere compiuto atti di disposizione sui beni ereditari. Si pone allora il problema di tutelare chi abbia acquistato da lui, facendo affidamento sulla sua qualità di erede. L’art. 534 del codice civile consente al vero erede di agire anche contro chi abbia acquistato dall’erede apparente, ma fa salvi, a determinate condizioni, i diritti dei terzi.

Si consideri il caso in cui Tizio, istituito erede di Mevio da un testamento poi dichiarato nullo, venda a Caio una villa compresa nell’eredità, per il prezzo di 500.000 euro. In seguito, Sempronio, che risulta essere il vero erede, ottiene il riconoscimento della propria qualità e chiede la restituzione dei beni ereditari. Caio potrà conservare la villa?

In linea generale, l’acquisto del terzo è tutelato se è avvenuto a titolo oneroso e se il terzo prova di avere contrattato in buona fede, cioè senza sapere che Tizio non era il vero erede. La legge richiede dunque sia il pagamento di un corrispettivo, sia la buona fede dell’acquirente: non basta, da sola, la convinzione soggettiva di avere acquistato da chi appariva legittimato a vendere.

Per la villa, che è un bene immobile, occorre però considerare anche la trascrizione. L’art. 534, terzo comma, subordina la tutela alla trascrizione dell’acquisto a titolo di erede e di quello compiuto da Caio prima della trascrizione dell’acquisto del vero erede o della domanda giudiziale proposta contro l’erede apparente. La tutela dell’acquirente dipende quindi anche dalla sequenza delle trascrizioni. La disciplina si coordina inoltre con l’art. 2652, n. 7, del codice civile.

Se ricorrono le condizioni previste dalla legge, Caio conserva il diritto acquistato e Sempronio non può ottenere la restituzione della villa da lui. Se invece tali condizioni non ricorrono, il vero erede può agire anche nei confronti dell’acquirente per ottenere la restituzione del bene.

Ultima Modifica: 28/10/2026