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Eredità e successioni

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Collazione

La collazione è l’operazione con cui, nella divisione ereditaria, si tiene conto delle donazioni che il defunto ha fatto in vita ad alcuni dei suoi successori. L’istituto serve a evitare che tali attribuzioni alterino l’equilibrio tra i coeredi: secondo l’interpretazione tradizionale, la donazione è considerata un’anticipazione di quanto il beneficiario avrebbe ricevuto con la successione, salvo che il donante abbia manifestato una diversa volontà nei limiti consentiti dalla legge.

L’obbligo non riguarda tutti gli eredi. L’art. 737 del codice civile lo pone a carico dei figli, dei loro discendenti e del coniuge che concorrono alla successione, per quanto ricevuto dal defunto, direttamente o indirettamente, a titolo di donazione. La disciplina si applica anche alla parte dell’unione civile. Il donante può dispensare il beneficiario dalla collazione, ma la dispensa è efficace soltanto entro i limiti della quota disponibile: per la parte che eccede tale quota non può pregiudicare i diritti dei legittimari.

Le modalità del conferimento dipendono dal bene donato. Per gli immobili il donatario può scegliere, in linea generale, tra il conferimento in natura e l’imputazione del valore alla propria quota; se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione avviene soltanto per imputazione. I beni mobili e il denaro, invece, si conferiscono per imputazione: il donatario trattiene quanto ricevuto, ma il relativo valore viene conteggiato nel calcolo della sua quota, così da ridurre ciò che gli spetta sugli altri beni ereditari.

La legge esclude dalla collazione alcune spese sostenute dal defunto, tra cui quelle per il mantenimento, l’educazione e la cura delle malattie, oltre alle spese ordinarie per l’abbigliamento o per le nozze. Il corredo nuziale e le spese per l’istruzione artistica o professionale sono soggetti a collazione soltanto per la parte che supera notevolmente la misura ordinaria, valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del defunto. Sono inoltre escluse le liberalità d’uso; per il coniuge, l’art. 738 prevede anche l’esclusione delle donazioni di modico valore.

La collazione opera nell’ambito dei rapporti tra i coeredi tenuti al conferimento e non coincide con l’azione di riduzione. Quest’ultima è diretta a reintegrare la quota riservata ai legittimari quando sia stata lesa; la collazione, invece, tiene conto delle donazioni nella formazione delle porzioni ereditarie.

Ultima Modifica: 28/10/2026