Può accadere che il soggetto chiamato a una successione muoia quando la successione del primo de cuius si è già aperta, ma prima che egli abbia assunto una determinazione circa l’eredità: né accettazione, dunque, né rinuncia. In tale ipotesi si realizza il fenomeno della trasmissione del diritto di accettare l’eredità, previsto dall’art. 479.
Il presupposto è costituito dalla sopravvivenza del chiamato al de cuius. La successione deve essersi aperta in suo favore, sicché nel suo patrimonio sia entrato non già l’intero compendio ereditario, ma il diritto di decidere se acquistarlo o respingerlo. Se, prima di esercitare tale diritto, il chiamato muore, la facoltà di accettare o rinunciare non viene meno, ma si trasferisce agli eredi del chiamato medesimo.
Si consideri il caso di Tizio, deceduto il 15 gennaio 2025, il quale abbia istituito Caio suo erede universale. Se Caio muore il 20 febbraio 2025 senza avere accettato l’eredità di Tizio e senza avervi rinunciato, il diritto di compiere tale scelta passa agli eredi di Caio. Non rileva, a questo fine, che essi siano eredi testamentari oppure eredi individuati dalla legge in mancanza di testamento: ciò che conta è che succedano a Caio, nel cui patrimonio si trova anche il diritto di accettare l’eredità di Tizio.
Da questa impostazione discende una conseguenza essenziale. Gli eredi di Caio possono esercitare il diritto di accettare l’eredità di Tizio soltanto se accettano l’eredità di Caio. Se rinunciano alla successione di Caio, non acquistano il patrimonio di quest’ultimo e, con esso, non acquistano neppure il diritto di accettare l’eredità di Tizio. La rinuncia all’eredità del trasmittente impedisce quindi l’esercizio del diritto relativo all’eredità trasmessa.
Diversa è la situazione di chi abbia accettato l’eredità di Caio. Con tale accettazione egli acquista anche il diritto, già spettante a Caio, di decidere se accettare o rinunciare all’eredità di Tizio. L’accettazione dell’eredità del trasmittente non comporta, però, automatica accettazione dell’eredità trasmessa. Gli eredi di Caio, una volta subentrati nel patrimonio di lui, conservano la facoltà di scegliere: possono accettare l’eredità di Tizio oppure rinunciarvi, così come avrebbe potuto fare Caio se fosse rimasto in vita.
Occorre dunque tenere distinte le due successioni. Da un lato vi è l’eredità del trasmittente, cioè l’eredità di Caio; dall’altro vi è l’eredità trasmessa, cioè quella di Tizio. L’acquisto della prima è il presupposto per poter esercitare il diritto relativo alla seconda, ma non determina necessariamente anche l’acquisto della seconda.
Può inoltre accadere che gli eredi di Caio non assumano una decisione concorde sull’eredità di Tizio. In tale ipotesi, gli effetti della scelta si producono in modo differenziato. L’erede di Caio che accetta l’eredità trasmessa acquista per intero i diritti e gli obblighi relativi all’eredità di Tizio; restano invece estranei a tale eredità coloro che vi abbiano rinunciato, pur avendo accettato l’eredità del trasmittente, ossia quella di Caio.
Il meccanismo della trasmissione del diritto di accettare non trova invece applicazione con riguardo al legato. La ragione è che il legato si acquista automaticamente per effetto dell’apertura della successione, senza che sia necessaria una dichiarazione di accettazione da parte del legatario. Non è quindi configurabile una fase nella quale il legatario sia titolare soltanto del diritto di acquistare il legato, ma non lo abbia ancora acquistato.
Pertanto, se il legatario muore anche un solo minuto dopo il de cuius, il legato è già entrato nel suo patrimonio. Esso si trasmetterà ai suoi eredi non come diritto di accettare, ma come bene o rapporto già acquisito, insieme agli altri rapporti giuridici attivi e passivi che compongono il patrimonio del legatario.
Ultima Modifica: 28/10/2026