Il testamento segreto si distingue sia dal testamento olografo sia dal testamento pubblico per la maggiore articolazione del procedimento mediante il quale viene formato. Esso nasce da una combinazione tra una fase privata, nella quale il testatore predispone autonomamente le proprie disposizioni, e una fase notarile, destinata a documentare la consegna e ad assicurare la conservazione del documento.
Nella prima fase il testatore redige il proprio testamento in piena autonomia e senza la presenza necessaria di altre persone. Proprio per questa ragione si parla di testamento “segreto”: il contenuto delle disposizioni resta conosciuto soltanto dal testatore, il quale non è tenuto a comunicarlo né al notaio né ai testimoni. La scheda può essere scritta a mano oppure formata con mezzi meccanici; in entrambi i casi, però, il testatore deve apporre la propria sottoscrizione in calce al documento.
Una volta predisposto il testo, il testatore lo racchiude in una busta. Tale busta viene poi consegnata a un notaio. La consegna non avviene in modo informale, poiché il notaio, alla presenza di due testimoni, redige un atto pubblico nel quale viene descritto il fatto che una determinata persona ha consegnato la busta dichiarando che al suo interno si trova il proprio testamento.
La funzione dell’intervento notarile non è dunque quella di conoscere o redigere il contenuto delle disposizioni testamentarie. Diversamente dal testamento pubblico, il notaio non riceve le volontà del testatore per tradurle in atto. Egli documenta la consegna della busta e provvede alla conservazione del testamento, senza che il contenuto della scheda venga rivelato.
Il testamento segreto cumula, sotto questo profilo, alcuni vantaggi delle altre forme testamentarie. Del testamento olografo conserva la riservatezza, perché né il notaio né i testimoni conoscono le disposizioni racchiuse nella busta. Del testamento pubblico riprende invece la garanzia della conservazione notarile, riducendo il rischio che il documento venga smarrito, distrutto o sottratto.
Resta tuttavia un limite comune al testamento olografo. Poiché la scheda è compilata dal testatore senza l’assistenza di un esperto, possono verificarsi errori nella formulazione delle disposizioni, ambiguità espressive o clausole di difficile interpretazione. Il segreto protegge la riservatezza della volontà testamentaria, ma non elimina il rischio che tale volontà sia tecnicamente mal formulata.
Forma testamentaria | Formazione | Riservatezza | Conservazione | Rischi principali |
Testamento olografo | Scritto, datato e sottoscritto interamente dal testatore | Massima | Affidata al testatore o a chi lo custodisce | Smarrimento, sottrazione, errori tecnici |
Testamento pubblico | Ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni | Minore | Conservazione notarile | Costo e conoscenza del contenuto da parte di notaio e testimoni |
Testamento segreto | Scheda predisposta dal testatore e consegnata in busta al notaio | Elevata | Conservazione notarile | Possibili errori tecnici nella scheda |
Profilo | Olografo | Pubblico | Segreto |
Redazione | Interamente del testatore | Notaio, su dichiarazione del testatore | Testatore, anche con mezzi meccanici |
Notaio | Non necessario | Necessario | Necessario per ricevere la busta |
Testimoni | Non necessari | Due testimoni | Due testimoni |
Riservatezza | Alta | Più bassa | Molto alta |
Conservazione | A rischio, se non affidata a terzi | Notarile | Notarile |
Rischio tecnico | Alto | Basso | Medio/alto |
Ultima Modifica: 28/10/2026