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La capacità di testare

La capacità di testare, tradizionalmente indicata anche con l’espressione latina testamentifactio attiva, consiste nell’idoneità del soggetto a disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte mediante un testamento valido. Essa attiene, dunque, alla possibilità giuridica di formare validamente una volontà testamentaria e di affidarle la regolazione della propria successione.

L’incapacità di testare non può essere ricavata in via estensiva da generiche situazioni di debolezza, inesperienza o limitata autonomia del soggetto. I casi in cui la legge esclude la capacità di fare testamento sono tassativi e sono indicati dall’art. 591. Quando il testamento sia redatto da uno dei soggetti compresi in tali ipotesi, la conseguenza non è la nullità, ma l’annullabilità dell’atto.

La prima categoria di incapaci è costituita da coloro che non abbiano compiuto la maggiore età. Il minore non può validamente disporre delle proprie sostanze mediante testamento, anche se abbia una particolare maturità personale o sia in grado, in concreto, di comprendere il significato delle proprie determinazioni. La legge collega in modo oggettivo la capacità testamentaria al raggiungimento della maggiore età.

La seconda ipotesi riguarda gli interdetti per infermità di mente. In questo caso l’incapacità di testare deriva dalla condizione giuridica formalmente accertata con il provvedimento di interdizione. Il soggetto interdetto non può validamente esprimere una volontà testamentaria, poiché l’ordinamento lo considera privo della capacità necessaria per compiere un atto così personale e rilevante.

La terza categoria è quella degli incapaci naturali. Si tratta dei soggetti che, pur non essendo interdetti, si trovino, nel momento in cui redigono il testamento, in una condizione di incapacità di intendere e di volere. La causa dell’incapacità può essere anche temporanea e può dipendere dalle ragioni più diverse: ubriachezza, assunzione di sostanze stupefacenti, crisi epilettica o altra situazione idonea a escludere, in quel preciso momento, la piena consapevolezza e libertà del testatore.

La verifica dell’incapacità naturale deve quindi essere riferita al momento della formazione del testamento. Non rileva, di per sé, che il soggetto abbia avuto in altri momenti condizioni di lucidità o, al contrario, episodi di alterazione. Ciò che conta è stabilire se, quando ha scritto il testamento, egli fosse capace di intendere e di volere. Proprio per questa ragione l’incapacità naturale si distingue dall’interdizione: nella prima manca un precedente provvedimento che qualifichi stabilmente il soggetto come incapace, ma si assume che l’incapacità esistesse in fatto al momento dell’atto.

Quando il testamento sia stato formato da un minore, da un interdetto per infermità di mente o da un incapace naturale, esso può essere impugnato. L’azione diretta a far valere l’incapacità del testatore si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Un esempio di tale momento può essere rappresentato dalla pubblicazione del testamento, dalla quale le disposizioni iniziano a essere portate a esecuzione.

La tassatività delle cause di incapacità produce conseguenze rilevanti. Poiché l’art. 591 individua in modo chiuso i soggetti incapaci di testare, chi non rientra in tali categorie conserva la capacità testamentaria. Ne deriva che l’inabilitato può validamente disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. Egli non ha bisogno dell’assistenza del curatore, perché il testamento, per la sua natura strettamente personale, non ammette interventi sostitutivi o integrativi della volontà altrui.

Il dato è particolarmente significativo se confrontato con la posizione del minore emancipato. Il Codice civile presenta, sotto questo profilo, una evidente incongruenza. L’inabilitato, pur essendo soggetto la cui capacità è ridotta rispetto a quella ordinariamente propria di una persona adulta, può fare testamento. Il minore emancipato, invece, non può testare, perché rimane pur sempre un soggetto minore d’età, e la minore età è compresa tra le cause tassative di incapacità previste dall’art. 591.

L’incongruenza appare tanto più evidente se si considera il presupposto delle due situazioni. L’emancipazione del minore richiede l’accertamento di una particolare maturità psicofisica, nonostante il mancato raggiungimento della maggiore età. L’inabilitazione, al contrario, presuppone la constatazione di una capacità ridotta rispetto a quella normalmente propria dell’adulto. Eppure, sul piano testamentario, il primo non può disporre mortis causa, mentre il secondo conserva pienamente la capacità di testare.

Ultima Modifica: 28/10/2026