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Eredità e successioni

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La revoca del testamento

La revocabilità è uno dei caratteri essenziali del testamento. Qualunque sia la forma nella quale l’atto sia stato redatto, il testatore conserva fino alla fine della vita il potere di privarlo di efficacia, in tutto o in parte. Gli artt. 679 e seguenti disciplinano appunto questa possibilità, che rappresenta una conseguenza diretta della libertà testamentaria: la volontà destinata a operare dopo la morte non può vincolare definitivamente il suo autore mentre questi è ancora in vita.

La revoca può essere accompagnata dalla redazione di un nuovo testamento, ma può anche limitarsi a eliminare le disposizioni precedenti senza sostituirle con altre. Il testatore, dunque, può revocare un testamento e predisporne uno nuovo; può revocarlo senza dettare alcuna ulteriore disposizione; può, ancora, revocare a sua volta il testamento formato in sostituzione di quello precedente. La sequenza delle disposizioni e delle revoche resta interamente rimessa alla sua volontà, finché egli sia in grado di esprimerla validamente.

La medesima esigenza di protezione della libertà testamentaria spiega il divieto di pattuizioni dirette a impedire la revoca del testamento. Se fosse consentito vincolare contrattualmente il testatore a non revocare le proprie disposizioni, la volontà testamentaria perderebbe il carattere di atto libero fino all’ultimo momento della vita. La revocabilità, quindi, non è soltanto una facoltà pratica del testatore, ma un tratto strutturale dell’atto testamentario.

Non occorre che il testamento revocante assuma la stessa forma del testamento revocato. Le forme testamentarie sono equivalenti quanto all’attitudine a contenere disposizioni di ultima volontà e, di conseguenza, anche quanto alla capacità di incidere su disposizioni precedenti. Un testamento olografo può dunque revocare un testamento pubblico ricevuto da notaio; allo stesso modo, un successivo testamento pubblico può revocare tutti i precedenti testamenti, siano essi olografi o pubblici.

La revoca può presentarsi in due modi: come revocazione espressa oppure come revocazione tacita. Nel primo caso il testatore dichiara direttamente di voler eliminare, in tutto o in parte, l’efficacia delle disposizioni anteriori. Nel secondo caso la revoca non è formulata in termini espliciti, ma viene desunta da comportamenti o da atti ai quali la legge attribuisce significato revocatorio.

La revocazione espressa è disciplinata dall’art. 680. Essa deve essere compiuta personalmente dal testatore: non è concepibile il conferimento di una procura a un terzo affinché revochi il testamento in nome e per conto del disponente. La ragione è coerente con la natura strettamente personale dell’atto testamentario, che riguarda non solo la formazione delle disposizioni, ma anche la loro eliminazione.

La revoca espressa può essere contenuta in un successivo testamento. Il testatore redige un nuovo atto di ultima volontà e vi inserisce una dichiarazione diretta a revocare il testamento precedente, oppure alcune sue disposizioni. In alternativa, egli può recarsi da un notaio e, alla presenza di due testimoni, rendere uno specifico atto pubblico di revoca, nel quale dichiara personalmente di voler revocare, in tutto o in parte, le disposizioni testamentarie anteriori.

La revocazione tacita può invece verificarsi in una pluralità di ipotesi. La prima ricorre quando il testatore formi un testamento posteriore che, pur non contenendo una dichiarazione espressa di revoca, presenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testamento precedente. L’art. 682 stabilisce che, in tal caso, il testamento anteriore si intende revocato nella misura in cui le sue disposizioni risultino in contrasto con quelle successive. La revoca non investe necessariamente l’intero testamento precedente, ma solo le parti incompatibili.

Questa ipotesi rende evidente l’importanza della data, in particolare nel testamento olografo. Per stabilire quale disposizione debba prevalere, occorre sapere quale testamento sia stato redatto per ultimo. Se due testamenti contengono disposizioni antitetiche e non è possibile stabilire quale sia anteriore e quale posteriore, essi finiscono per elidersi reciprocamente. In tale situazione non può essere attribuita prevalenza a una volontà testamentaria sull’altra e si apre la successione legittima: i chiamati e le quote sono allora individuati dalla legge, non dal testamento.

Una seconda ipotesi di revoca tacita riguarda il testamento olografo. L’art. 684 prevede che esso si intenda revocato quando sia distrutto, lacerato o cancellato. La distruzione materiale della scheda, la sua lacerazione o la cancellazione del contenuto sono comportamenti che normalmente esprimono la volontà del testatore di eliminare l’atto. Tuttavia, il testamento conserva efficacia se si prova che tali fatti non sono stati compiuti personalmente dal testatore.

Il testamento olografo conserva efficacia anche quando si dimostri che il testatore, pur avendo distrutto, lacerato o cancellato il documento, non aveva l’intenzione di revocarlo. Si pensi al caso del testatore che getti il testamento nel cestino con il solo proposito di ricopiarlo identico, ma con una grafia migliore, e che poi non riesca a realizzare tale progetto perché colpito da un improvviso infarto. In una simile situazione il gesto materiale non esprimeva una volontà revocatoria, ma era funzionale alla mera riscrittura della scheda. Resta naturalmente possibile che, sul piano pratico, diventi difficile ricostruire con precisione il contenuto del documento distrutto o cancellato.

La terza ipotesi riguarda il testamento segreto. Ai sensi dell’art. 685, il ritiro del testamento segreto da parte del testatore dalle mani del notaio presso il quale era depositato comporta revoca del testamento stesso. Anche qui la legge attribuisce a un comportamento materiale un significato incompatibile con la volontà di conservare efficacia all’atto. Vi è però una precisazione: se la scheda contenuta nella busta consegnata al notaio possiede i requisiti del testamento olografo, e cioè è stata scritta di pugno dal testatore, datata e sottoscritta, essa può valere come testamento olografo.

La quarta ipotesi concerne il legato avente a oggetto una determinata cosa. Se il testatore aliena la cosa legata, il legato si intende revocato ai sensi dell’art. 686. La revoca si produce anche se il bene successivamente ritorna nella proprietà del testatore. L’alienazione è considerata significativa della volontà di non mantenere ferma l’attribuzione precedentemente disposta a favore del legatario.

Alla medesima conclusione si giunge quando il testatore trasformi la cosa oggetto del legato in un’altra, facendole perdere la precedente forma e la primitiva denominazione. Non ogni modificazione materiale assume però valore revocatorio. Se, ad esempio, oggetto del legato è un determinato fondo agricolo, la normale rotazione delle colture non comporta revoca del legato. Diversamente, se il legato riguarda un vigneto e il testatore successivamente estirpa le viti, destinando il fondo ad altre colture o addirittura a utilizzazione edificatoria, la trasformazione è tale da far ritenere revocato il legato.

La quinta ipotesi di revoca tacita è collegata alla sopravvenienza o alla scoperta dell’esistenza di figli o discendenti. L’art. 687 prevede che, se il testamento è stato redatto da chi, al momento della sua formazione, non aveva figli o discendenti oppure ignorava di averne, il testamento si intende revocato per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, oppure per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revoca opera anche se il figlio era già concepito al tempo del testamento.

La ratio di tale previsione è evidente: la presenza di un figlio o di un discendente costituisce un fatto così rilevante nell’assetto familiare e successorio del testatore da far presumere che le disposizioni formate in precedenza non corrispondano più alla volontà che egli avrebbe manifestato se avesse conosciuto, o potuto considerare, quella situazione. La legge attribuisce quindi a tale evento un effetto revocatorio, senza richiedere una nuova dichiarazione del testatore.

 

Ipotesi

Effetto

Testamento posteriore incompatibile

Revoca le disposizioni anteriori incompatibili

Distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo

Presunzione di revoca, salvo prova contraria

Ritiro del testamento segreto

Revoca, salvo possibile conversione in olografo se ne ricorrono i requisiti

Alienazione della cosa legata

Revoca del legato, anche se il bene rientra poi nel patrimonio del testatore

Trasformazione della cosa legata

Revoca se la cosa perde forma e denominazione originarie

Sopravvenienza o scoperta di figli o discendenti

Revoca del testamento nei casi indicati dall’art. 687

Ultima Modifica: 28/10/2026