Il testamento pubblico è la forma testamentaria nella quale la volontà del testatore viene ricevuta da un notaio e tradotta in un atto pubblico. Il testatore espone le proprie disposizioni di ultima volontà davanti al notaio, alla presenza di due testimoni; il notaio, a sua volta, provvede a redigerle per iscritto nella forma propria dell’atto pubblico.
In questa figura, dunque, il testamento non è materialmente scritto dal testatore, come accade nell’olografo, ma viene formato con l’intervento del pubblico ufficiale. Il notaio riceve la volontà testamentaria, ne cura la redazione giuridica e documentale e conserva poi segretamente il documento fino al momento dell’apertura della successione del testatore.
Il testamento pubblico presenta, rispetto al testamento olografo, una minore riservatezza. Le disposizioni del testatore sono infatti conosciute non soltanto dal notaio, ma anche dai due testimoni che assistono alla formazione dell’atto. Tale minore riservatezza è tuttavia attenuata dal fatto che sia il notaio sia i testimoni sono tenuti a non rivelare ad altri il contenuto delle volontà testamentarie di cui siano venuti a conoscenza.
Un ulteriore elemento di differenza rispetto al testamento olografo è costituito dal costo. Mentre l’olografo può essere formato autonomamente dal testatore, senza spese di redazione, il testamento pubblico implica l’intervento del notaio e, quindi, il sostenimento del relativo onere economico.
A fronte di tali profili, il testamento pubblico offre però vantaggi rilevanti. Il testatore beneficia dell’assistenza di un professionista esperto, in grado di ricevere le sue volontà e di tradurle in disposizioni giuridicamente corrette. L’intervento notarile riduce il rischio di formulazioni inesatte, ambigue o invalide e comporta, inoltre, la responsabilità professionale del notaio per l’attività svolta.
Vi è infine la garanzia della conservazione. Il documento non rimane nella disponibilità materiale del testatore, né è esposto ai rischi di smarrimento, distruzione o sottrazione che possono riguardare il testamento olografo. Esso viene conservato dal notaio fino all’apertura della successione, così da assicurare che le disposizioni testamentarie possano essere reperite e portate a esecuzione quando divengano rilevanti.
Ultima Modifica: 28/10/2026