Quando manchino i successibili appartenenti alle categorie precedentemente considerate, la successione legittima si estende agli altri parenti del de cuius, entro il limite stabilito dalla legge. L’ipotesi è quella del defunto che muoia senza lasciare coniuge, genitori o altri ascendenti, fratelli o sorelle, né discendenti di fratelli e sorelle. Solo in assenza di tali soggetti vengono in rilievo gli ulteriori parenti.
La regola è costruita sulla prossimità del grado. Sono chiamati all’eredità i parenti del defunto diversi da genitori, ascendenti, fratelli, sorelle e discendenti di fratelli e sorelle; tuttavia, se tali parenti appartengono a gradi diversi, l’eredità non viene distribuita tra tutti. Essa spetta soltanto ai parenti di grado più vicino rispetto al de cuius, purché il grado non sia superiore al sesto.
Il limite del sesto grado segna il confine massimo della successione legittima dei parenti. La parentela più remota non assume rilievo ai fini della devoluzione ereditaria ab intestato. Pertanto, anche se esistano soggetti legati al defunto da un vincolo familiare più lontano, essi non sono chiamati all’eredità quando il rapporto ecceda tale limite.
Se vi sono più parenti appartenenti al medesimo grado, la legge adotta un criterio di parità. L’eredità viene ripartita tra essi in quote uguali, senza distinguere tra linea paterna e linea materna, salvo quanto risulti dalle regole già previste per le categorie precedenti. In questa fase della successione legittima, dunque, il dato decisivo è il grado di parentela: il grado più vicino esclude il più remoto; il pari grado comporta divisione paritaria.
Si può considerare il caso del de cuius che muoia vedovo, senza testamento, senza genitori, senza altri ascendenti, senza fratelli e sorelle e senza discendenti di fratelli e sorelle. Gli unici parenti superstiti sono lo zio materno Caio, fratello della madre del defunto, la zia paterna Tizia, sorella del padre del defunto, e due cugini, Mevio e Sempronio, figli di un fratello del padre del de cuius premorto rispetto a lui.
In questa situazione, l’eredità è devoluta allo zio Caio e alla zia Tizia in parti uguali. Entrambi sono parenti di terzo grado rispetto al de cuius e, trovandosi nello stesso grado, concorrono paritariamente. I cugini Mevio e Sempronio, invece, sono parenti di quarto grado e sono esclusi dalla presenza di parenti di grado più prossimo.
Non potrebbe condurre a una soluzione diversa il richiamo alla rappresentazione. I cugini, infatti, non possono invocarla a proprio favore, poiché mancano i presupposti dell’istituto. Essi sono figli di una persona che non era né discendente del de cuius né fratello o sorella del de cuius. La rappresentazione non opera in modo generale a favore di qualunque discendente di un parente premorto, ma soltanto nei casi in cui la legge ne consente l’applicazione.
Se, invece, il defunto non lasci alcun parente entro il sesto grado, l’eredità non resta priva di titolare. In tale ipotesi essa viene attribuita allo Stato. L’intervento dello Stato costituisce il punto conclusivo della successione legittima: quando nessun parente rilevante secondo la legge venga all’eredità, il patrimonio ereditario è acquisito dallo Stato.
Dalla disciplina appena esaminata emerge anche ciò che rimane fuori dalla successione legittima. Gli affini non hanno alcun diritto sull’eredità del de cuius morto senza testamento. Non succedono quindi, per il solo rapporto di affinità, il cognato, il genero, il suocero o altri soggetti legati al defunto attraverso vincoli derivanti da matrimonio o rapporti familiari indiretti.
La stessa conclusione vale per la mera convivenza. In assenza di un rapporto di parentela rilevante o di una disposizione testamentaria, la persona che abbia convissuto con il defunto non è chiamata alla successione ex lege. Il rapporto di fatto, per quanto stabile o significativo sul piano personale, non è sufficiente a fondare un diritto successorio legittimo.
Ultima Modifica: 28/10/2026