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Eredità e successioni

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La successione legittima dei genitori e degli altri ascendenti

Nella successione legittima i genitori del de cuius vengono in rilievo quando manchi la linea discendente. La regola generale, ricavabile dagli artt. 568 e seguenti, è infatti che essi sono chiamati all’eredità soltanto se il defunto muore senza lasciare figli né discendenti dei figli. La presenza di discendenti esclude quindi la delazione in favore dei genitori e, più in generale, degli ascendenti.

Diversamente accade quando, in assenza di figli o loro discendenti, sopravvivano al de cuius il coniuge, i fratelli o le sorelle, oppure i discendenti di questi. In tale ipotesi i genitori, o gli altri ascendenti, non sono esclusi, ma concorrono con gli altri successibili secondo le regole stabilite dalla legge. Va però tenuto fermo che, quando vi sia il coniuge superstite, a quest’ultimo spetta comunque la quota di due terzi dell’eredità.

La posizione dei genitori è più semplice quando manchino tutti gli altri soggetti chiamati a concorrere con essi. Se il de cuius muore senza testamento, senza coniuge, senza figli o discendenti dei figli e senza fratelli o sorelle o discendenti di fratelli e sorelle, l’intera eredità è devoluta al padre e alla madre in parti uguali. Se invece sopravvive un solo genitore, questi consegue l’intero asse ereditario.

Occorre poi considerare l’ipotesi in cui manchino entrambi i genitori, oppure manchi anche uno soltanto di essi. In tal caso vengono alla successione gli ascendenti del de cuius. La regola è, in prima battuta, quella della divisione per linee: metà dell’eredità spetta agli ascendenti della linea paterna e l’altra metà agli ascendenti della linea materna. La legge mantiene così una simmetria tra le due linee familiari da cui proviene il defunto.

Questa regola subisce tuttavia un adattamento quando gli ascendenti non siano di pari grado. Se gli ascendenti superstiti appartengono a gradi diversi, l’eredità è devoluta all’ascendente di grado più prossimo, senza più distinguere tra linea paterna e linea materna. Si pensi al caso del defunto che lasci un nonno paterno e un bisnonno materno: poiché il nonno è ascendente di grado più vicino rispetto al bisnonno, l’intera eredità è devoluta al nonno paterno.

Un’ulteriore ipotesi è quella del concorso tra genitori e fratelli o sorelle del de cuius. Se il defunto muore senza testamento, senza figli o discendenti e senza coniuge, ma lasciando fratelli o sorelle germani, cioè nati dagli stessi genitori del de cuius, insieme ai genitori o a uno solo di essi, tutti costoro sono ammessi alla successione per capi. La ripartizione avviene quindi in parti uguali, ma con un limite inderogabile: la quota complessiva spettante ai genitori, o all’unico genitore superstite, non può mai essere inferiore alla metà dell’eredità.

La regola può essere chiarita con un esempio. Si immagini un asse ereditario di valore 420 e il concorso tra un genitore del de cuius e due fratelli germani. Se si applicasse una divisione puramente aritmetica per capi, ciascuno riceverebbe un terzo. Tuttavia la quota del genitore non può scendere sotto la metà dell’asse. Pertanto al genitore spetta una quota di valore 210, mentre ai due fratelli sono attribuite quote di valore 105 ciascuno.

Più articolata è la situazione nella quale concorrano genitori, fratelli germani e fratelli unilaterali. I fratelli unilaterali sono quelli che hanno in comune con il de cuius un solo genitore. In tale concorso, essi conseguono la metà della quota spettante ai germani o ai genitori. Resta però ferma, anche qui, la garanzia minima in favore dei genitori, ai quali deve comunque essere riservata almeno la metà dell’eredità.

Anche questa ipotesi può essere resa con un esempio numerico. Se il de cuius lascia un asse ereditario di valore 420 e gli sopravvivono un genitore, un fratello germano e un fratello unilaterale, al genitore spetta una quota di valore 210. La restante metà viene ripartita tenendo conto della diversa posizione dei fratelli: al fratello germano compete una quota di valore 140, mentre al fratello unilaterale spetta una quota di valore 70, pari alla metà di quella attribuita al germano.

La disciplina mostra dunque che genitori e ascendenti non sono chiamati in via indiscriminata, ma secondo un sistema graduato. Essi sono esclusi dalla presenza di figli o discendenti dei figli; possono concorrere con coniuge, fratelli e sorelle o loro discendenti; e, quando manchino tali soggetti, possono conseguire l’intera eredità. All’interno di questo sistema assumono rilievo sia la linea di appartenenza, paterna o materna, sia il grado, sia la necessità di preservare ai genitori una quota minima quando concorrano con fratelli o sorelle del de cuius.

Ultima Modifica: 28/10/2026