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Eredità e successioni

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La successione legittima dei figli

Nella successione legittima i figli del de cuius occupano una posizione primaria. Gli artt. 566 e seguenti muovono infatti dalla regola per cui essi sono sempre chiamati all’eredità del genitore, salva la necessità di coordinare la loro posizione con quella dell’eventuale coniuge superstite o della persona partecipe dell’unione civile. La presenza dei figli, inoltre, incide in modo decisivo sull’intero assetto della devoluzione legale, poiché esclude dalla successione tutti gli altri parenti del defunto, fatta eccezione per il coniuge.

Quando il de cuius non lasci a sé superstite il coniuge, né una persona partecipe di un’unione civile, i figli sono gli unici chiamati all’eredità. In questa ipotesi, l’intero patrimonio ereditario è devoluto a loro. Se vi è un solo figlio, egli consegue l’intera eredità; se i figli sono più di uno, essi si dividono l’asse in quote uguali, senza che rilevino ulteriori rapporti di parentela del defunto.

La situazione muta quando, accanto ai figli, sopravviva il coniuge del de cuius. In tal caso, i figli non sono esclusivi destinatari dell’eredità, ma concorrono con il coniuge superstite. La misura del concorso dipende dal numero dei figli. Se vi è un solo figlio, a costui spetta la metà dell’eredità, mentre l’altra metà è attribuita al coniuge. Se invece i figli sono più di uno, essi conseguono complessivamente la quota di due terzi dell’eredità, da ripartire tra loro in parti uguali, mentre al coniuge spetta il restante terzo.

La presenza di uno o più figli ha un effetto escludente nei confronti di ogni altro successibile diverso dal coniuge. Ciò significa che, nella successione legittima, i figli subiscono soltanto il concorso dell’eventuale coniuge superstite, ma non quello dei fratelli e delle sorelle del de cuius, né dei discendenti di questi, né dei genitori o degli altri ascendenti. Restano ugualmente esclusi gli altri parenti, anche se prossimi, poiché la chiamata dei figli impedisce che la delazione si estenda oltre il nucleo formato dai discendenti e, se presente, dal coniuge.

Ne consegue che, in mancanza di testamento, la presenza di figli determina una netta semplificazione della devoluzione ereditaria. Nulla compete ai fratelli o alle sorelle del defunto, né ai nipoti ex fratre o ex sorore; nulla compete ai genitori o agli ascendenti; nulla, a maggior ragione, compete agli altri parenti del de cuius. La legge attribuisce ai figli una posizione tale da assorbire la chiamata legittima, salvo il solo concorso con il coniuge superstite.

Può tuttavia accadere che uno dei figli non venga concretamente all’eredità. Ciò si verifica, ad esempio, quando il figlio sia premorto rispetto al de cuius, oppure quando, pur essendo chiamato, rinunci all’eredità. In tali casi non si procede semplicemente a un incremento delle quote degli altri figli, ma opera, ricorrendone i presupposti, il meccanismo della rappresentazione. Nella quota che sarebbe spettata al figlio che non può o non vuole accettare subentrano i suoi discendenti.

La quota devoluta per rappresentazione si ripartisce secondo il criterio delle stirpi. Essa viene suddivisa in tante frazioni quante sono le linee discendenti rilevanti e, all’interno di ciascuna stirpe, è attribuita al discendente o ai discendenti che si trovano nel grado di parentela più prossimo rispetto al de cuius. Se più soggetti occupano lo stesso grado all’interno della medesima stirpe, essi conseguono la quota in parti uguali. In tal modo la legge conserva la porzione destinata alla linea del figlio mancante, trasferendola ai suoi discendenti.

La capacità di succedere non riguarda soltanto il figlio già nato al momento dell’apertura della successione. È capace di succedere per legge anche il figlio soltanto concepito in quel momento. Per stabilire se il concepimento sussistesse alla data della morte del de cuius, la legge pone una presunzione: si considera concepito chi nasce entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Anche il concepito, dunque, è preso in considerazione nella devoluzione ereditaria, purché ricorrano i presupposti indicati.

Occorre infine precisare che il riferimento ai figli presuppone l’esistenza di un rapporto di filiazione giuridicamente rilevante. Quanto detto vale, pertanto, per i figli riconosciuti. I figli non riconosciuti, fino a quando il riconoscimento non intervenga, non hanno alcun rapporto giuridico con i genitori e non possono essere trattati come successibili legittimi in base a tale rapporto.

Una disciplina particolare riguarda i figli non riconoscibili del de cuius. A costoro non compete la quota ereditaria che spetterebbe ai figli riconosciuti, ma soltanto il diritto a percepire un assegno vitalizio. La misura dell’assegno è pari all’ammontare della rendita della quota di eredità che essi conseguirebbero se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Essi possono inoltre ottenere la capitalizzazione dell’assegno loro spettante, in denaro oppure, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

Ultima Modifica: 28/10/2026