Nella successione legittima il coniuge superstite occupa una posizione centrale. La regola generale è che egli è sempre chiamato all’eredità del de cuius, anche se la misura della quota e le modalità del concorso variano in relazione alla presenza di altri successibili. Il riferimento al coniuge deve essere inteso, anche in questo contesto, come comprensivo della persona partecipe dell’unione civile, alla quale sono riconosciuti gli stessi diritti successori.
Il coniuge può anzitutto succedere da solo. Ciò accade quando il defunto non lasci figli o discendenti dei figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né genitori o altri ascendenti. In una simile situazione, mancando soggetti con i quali debba concorrere, l’intera eredità viene devoluta al coniuge superstite.
Diversa è l’ipotesi in cui il de cuius lasci figli. In tal caso, il coniuge concorre con essi, o con i loro discendenti, secondo le regole previste dagli artt. 581 e seguenti. Se vi è un solo figlio, al coniuge spetta la metà dell’eredità e l’altra metà compete al figlio. Se invece i figli sono più di uno, la quota del coniuge si riduce a un terzo, mentre i figli si dividono in parti uguali i restanti due terzi.
La presenza dei figli ha un effetto escludente nei confronti di altri familiari del de cuius. Quando vi siano figli, o discendenti dei figli, non vengono alla successione legittima i fratelli e le sorelle del defunto, né i loro discendenti, né i genitori o gli altri ascendenti. In altri termini, il concorso del coniuge con i figli assorbe la delazione legittima rispetto a tali ulteriori categorie.
Se invece il de cuius muore senza figli e senza discendenti dei figli, ma lascia il coniuge insieme a fratelli o sorelle, o discendenti di questi, e/o a genitori o altri ascendenti, la successione non si concentra interamente sul coniuge. Tutti questi soggetti possono concorrere nella successione legittima, ciascuno secondo la quota che la legge stabilisce per la concreta combinazione dei successibili presenti.
Proprio questo è uno degli aspetti più frequentemente fraintesi. Si ritiene spesso, erroneamente, che quando una persona sposata muoia senza figli e senza testamento, l’intera eredità spetti automaticamente al coniuge superstite. La conclusione è esatta solo se mancano anche fratelli, sorelle, loro discendenti, genitori e ascendenti. Se invece il defunto lascia, oltre al coniuge, qualcuno tra tali soggetti, il coniuge non riceve l’intera eredità.
In particolare, quando il de cuius muore senza figli o loro discendenti, ma lascia il coniuge e fratelli o sorelle, o discendenti di fratelli e sorelle, e/o genitori o altri ascendenti, al coniuge è devoluta la quota di due terzi dell’eredità. Il restante terzo spetta ai genitori o ascendenti, ai fratelli e sorelle o ai loro discendenti, secondo le regole di ripartizione, piuttosto articolate, che disciplinano il concorso tra tali soggetti.
Accanto alla quota ereditaria, al coniuge superstite spettano in ogni caso alcuni diritti specifici. L’art. 540 attribuisce al coniuge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare con il de cuius e il diritto di uso sui mobili che la corredano. Tali diritti si collegano alla funzione abitativa e familiare della casa nella quale si svolgeva la vita comune e si aggiungono alla posizione successoria del coniuge secondo le regole applicabili al caso concreto.
Occorre poi distinguere la posizione del coniuge superstite a seconda che il matrimonio fosse ancora efficace, che fosse intervenuta separazione personale o che fossero cessati gli effetti civili del matrimonio per divorzio. La stessa distinzione deve essere riferita, quanto all’unione civile, all’ipotesi del suo scioglimento.
Nel caso di divorzio, o di scioglimento dell’unione civile, il superstite perde ogni diritto ereditario nei confronti del de cuius. La cessazione degli effetti civili del matrimonio, o lo scioglimento dell’unione civile, recide il presupposto della vocazione successoria del coniuge o della parte dell’unione civile. Tuttavia, se il superstite versi in stato di bisogno e beneficiava di un assegno alimentare a carico del de cuius, può chiedere al Tribunale l’attribuzione di un assegno a carico dell’eredità, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 868/1970.
Diverso è il caso della separazione personale. Il coniuge separato conserva, di regola, tutti i diritti successori, al pari del coniuge non separato. La separazione, infatti, non determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si produce soltanto con il divorzio. Ne consegue che, se il de cuius muore mentre è ancora soltanto separato, il coniuge superstite rimane chiamato all’eredità secondo le regole ordinarie.
Questa regola incontra però un’eccezione quando la separazione sia stata addebitata al coniuge superstite. In tale ipotesi, l’art. 548 tratta il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione come se fosse intervenuto il divorzio. Egli, pertanto, non conserva i diritti successori spettanti al coniuge separato senza addebito, ma subisce gli effetti successori propri della cessazione del rapporto coniugale.
Ultima Modifica: 28/10/2026