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Eredità e successioni

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Il chiamato possessore

Nella prassi successoria, la situazione che più spesso si presenta è quella del chiamato all’eredità che abbia presso di sé beni appartenenti al patrimonio del defunto. Ciò accade normalmente perché il chiamato è un familiare del de cuius, con il quale conviveva o intratteneva comunque rapporti tali da consentirgli, al momento dell’apertura della successione, di avere la disponibilità materiale di tutto l’asse o di alcuni beni ereditari.

In questo contesto, il possesso deve essere inteso come materiale disponibilità del bene ereditario. Non occorre che il chiamato abbia il controllo dell’intero patrimonio, né che il possesso si protragga per un tempo apprezzabile o riguardi beni di particolare valore. È sufficiente anche il possesso di un solo bene, di valore modesto, o protrattosi per un solo giorno, perché il chiamato venga considerato possessore ai fini della disciplina in esame. La diversa ipotesi del chiamato che non si trovi nel possesso di beni ereditari è meno frequente e viene in rilievo separatamente.

La ragione della disciplina speciale dettata per il chiamato possessore è agevolmente comprensibile. Chi ha la disponibilità dei beni ereditari, pur non avendo ancora assunto la qualità di erede, esercita di fatto un potere di controllo su beni che potrebbero essere destinati ad altri soggetti oppure servire alla soddisfazione dei creditori del defunto. Un protrarsi eccessivo di tale situazione rischierebbe di pregiudicare sia i creditori ereditari, sia coloro che potrebbero essere chiamati a succedere qualora il primo chiamato non accetti l’eredità.

Per questa ragione l’art. 485 impone al chiamato nel possesso dei beni ereditari di prendere posizione in tempi brevi circa l’acquisto dell’eredità. Il primo passaggio è costituito dalla redazione dell’inventario della massa ereditaria, che deve essere compiuta entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Qualora l’inventario sia stato iniziato entro tale termine, ma non sia stato possibile completarlo, il chiamato può ottenere dal Tribunale del luogo in cui la successione si è aperta una proroga, la quale, tuttavia, non dovrebbe eccedere ulteriori tre mesi.

Il mancato compimento dell’inventario nel trimestre, o nel diverso termine prorogato, produce una conseguenza particolarmente rilevante: il chiamato è considerato erede puro e semplice. Egli acquista quindi il patrimonio ereditario senza la protezione derivante dal beneficio d’inventario e risponde dei debiti del defunto non soltanto con i beni dell’eredità, ma anche, qualora questi siano insufficienti, con i propri beni personali.

Se invece l’inventario viene regolarmente formato nel termine prescritto, si apre per il chiamato un ulteriore spazio deliberativo. Egli dispone di quaranta giorni per scegliere se accettare l’eredità puramente e semplicemente, accettarla con beneficio d’inventario oppure rinunciarvi.

Nel primo caso, l’accettazione pura e semplice determina l’acquisto dell’eredità e comporta la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari anche oltre il valore dei beni ricevuti. Se il patrimonio relitto non basta a soddisfare il passivo, i creditori del de cuius possono dunque aggredire anche il patrimonio personale dell’erede.

Nel secondo caso, l’accettazione con beneficio d’inventario consente di mantenere separata la responsabilità patrimoniale dell’erede rispetto al patrimonio ereditario. L’erede risponde dei debiti del defunto soltanto nei limiti dell’attivo ereditario; se questo non è sufficiente al pagamento integrale dei debiti, l’eccedenza non può essere fatta valere sui suoi beni personali e i creditori del de cuius restano insoddisfatti per la parte non coperta dall’attivo. L’accettazione beneficiata può essere effettuata anche prima della scadenza dei quaranta giorni; ciò che resta decisivo è il tempestivo compimento dell’inventario. Se, infatti, l’eredità è accettata con beneficio d’inventario ma l’inventario non viene redatto nel termine trimestrale, o in quello prorogato, l’accettazione perde l’effetto protettivo e diviene pura e semplice, con conseguente responsabilità illimitata dell’erede.

La terza possibilità è la rinuncia all’eredità. Con essa il chiamato perde la facoltà di divenire erede e la delazione si sposta sui soggetti che la legge individua come chiamati ulteriori. Questi, a loro volta, acquistano il diritto di accettare l’eredità e potranno trovarsi, secondo le circostanze, nella condizione di chiamati possessori oppure di chiamati non possessori.

Anche l’inerzia successiva alla redazione dell’inventario è sanzionata severamente. Se decorrono i quaranta giorni senza che il chiamato abbia accettato, con o senza beneficio, oppure abbia rinunciato, la legge lo considera ancora una volta erede puro e semplice. Ne deriva l’acquisto dell’eredità e la responsabilità per i debiti del defunto sia con i beni ereditari sia, ove questi non bastino, con il patrimonio personale dell’erede.

 

Ultima Modifica: 28/10/2026