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Eredità e successioni

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Il chiamato non possessore

La disciplina del chiamato che non si trovi nel possesso dei beni ereditari si giustifica in termini diversi rispetto a quella prevista per il chiamato possessore. Mancando in capo a tale soggetto la materiale disponibilità dei beni lasciati dal de cuius, non si pone, almeno negli stessi termini, il rischio che egli, mantenendo il controllo dell’asse senza assumere una decisione, possa arrecare pregiudizio ai creditori ereditari o ai soggetti destinati a subentrare nella delazione in caso di rinuncia.

Da ciò deriva che al chiamato non possessore non sono imposti, in via ordinaria, i termini particolarmente ristretti previsti per chi abbia il possesso dei beni ereditari. Egli può quindi esercitare il diritto di accettare l’eredità fino a quando tale diritto non si sia prescritto e, di regola, sino al decorso del decimo anno dalla morte del de cuius.

La maggiore ampiezza temporale riconosciuta al chiamato non possessore non esaurisce, tuttavia, il problema. Anche quando nessun chiamato abbia la materiale disponibilità dell’asse, il patrimonio ereditario resta esposto all’esigenza di una tutela effettiva. Occorre infatti evitare che i beni si disperdano, si deteriorino o subiscano danni non rimediabili, con pregiudizio sia dei creditori sia dei chiamati ulteriori.

Per fronteggiare questa situazione, il Codice civile prevede due strumenti. Il primo è quello disciplinato dall’art. 481: chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato non possessore debba dichiarare se intende accettare l’eredità o rinunciarvi. Nel linguaggio giuridico tale iniziativa è comunemente indicata come actio interrogatoria. Il secondo strumento è rappresentato dall’apertura del procedimento di eredità giacente, previsto dagli artt. 528 e seguenti, destinato ad assicurare l’amministrazione del patrimonio ereditario nella fase in cui l’eredità non è stata ancora accettata.

Particolare rilievo assume poi il rapporto tra accettazione e inventario. Ai sensi dell’art. 487, se il chiamato non possessore dichiara di accettare l’eredità e intende avvalersi del beneficio d’inventario, egli deve procedere alla redazione dell’inventario entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione, salva proroga. In mancanza dell’inventario, l’acquisto dell’eredità si consolida come accettazione pura e semplice: il chiamato diviene erede senza la separazione patrimoniale propria del beneficio e risponde dei debiti del defunto sia con i beni ereditari sia, se questi non bastano, con il proprio patrimonio personale.

Può inoltre verificarsi l’ipotesi inversa, nella quale il chiamato non possessore non accetti subito l’eredità, ma proceda alla redazione dell’inventario. In tal caso egli deve, nei quaranta giorni successivi, rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. Se lascia decorrere tale termine senza compiere la dichiarazione, perde il diritto di accettare l’eredità e la facoltà di accettazione passa ai chiamati ulteriori.

Quando sia stata proposta l’actio interrogatoria e l’autorità giudiziaria abbia fissato il termine previsto dall’art. 481, la posizione del chiamato non possessore subisce un’ulteriore delimitazione temporale. Entro il termine assegnato egli deve decidere se accettare l’eredità o rinunciarvi; e, qualora voglia avvalersi del beneficio d’inventario, deve compiere anche l’inventario entro lo stesso limite temporale.

Gli effetti dell’inerzia o dell’adempimento incompleto sono, in tale ipotesi, netti. Se il chiamato dichiara di accettare, ma non redige l’inventario necessario per il beneficio, egli assume la qualità di erede puro e semplice. Se, invece, non rende alcuna dichiarazione di accettazione, né pura e semplice né beneficiata, perde la qualità di chiamato all’eredità, con conseguente passaggio della delazione ereditaria ai chiamati ulteriori.

 

 

Profilo

Chiamato possessore

Chiamato non possessore

Disponibilità dei beni

Ha il possesso di uno o più beni ereditari

Non ha il possesso dei beni ereditari

Rischio principale

Controllo di fatto dell’asse senza assunzione di una decisione

Assenza di un soggetto che amministri concretamente l’eredità

Termine ordinario

Deve redigere l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione

Può accettare fino alla prescrizione del diritto, di regola entro 10 anni

Dopo l’inventario

Ha 40 giorni per accettare o rinunciare

Se fa inventario prima di accettare, deve dichiarare entro 40 giorni se accetta con beneficio

Effetto dell’inerzia

Se non fa inventario, o se dopo l’inventario non decide nei 40 giorni, è considerato erede puro e semplice

Se è fissato un termine con actio interrogatoria e non dichiara, perde il diritto di accettare

Strumento di sollecitazione

Disciplina legale dei termini brevi

Actio interrogatoria ex art. 481

Effetto dell’accettazione beneficiata senza inventario tempestivo

L’accettazione perde l’effetto protettivo e diviene pura e semplice

L’accettazione si consolida come pura e semplice

Ultima Modifica: 28/10/2026