Con lo scopo di prevenire o di gestire le situazioni di crisi (e cioè lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza delle risorse disponibili a far fronte alle sue obbligazioni nel breve periodo) o di insolvenza (e cioè lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in acronimo “Ccii”, recato dal d. lgs. 14/2019) offre un’ampia serie di strumentazioni finalizzate, da un lato, ad evitare l’aggravamento irreversibile di situazioni critiche (tentando il loro risanamento) e, d’altro lato, a preservare, ove possibile, la continuità aziendale, disponendo la liquidazione giudiziale (e cioè la vendita coattiva dei beni aziendali al fine di ricavare le risorse per pagare i debiti dell’imprenditore) solo come soluzione ultima per le situazioni di insolvenza irreversibile.
Ancor prima, sempre in un’ottica preventiva, la legge (art. 2086, comma 2, c.c.) impone all’imprenditore «che operi in forma societaria o collettiva» (e, quindi, in quest’ultimo caso, agli organi preposti all’amministrazione e al controllo della gestione della società):
a) «il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale»; nonché:
b) il dovere, quando vi siano segnali di allarme in ordine al sopravvenire di una crisi, «di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti» (appena oltre sinteticamente illustrati) «previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Ultima Modifica: 20/10/2026