La liquidazione giudiziale (artt. 121 e sgg. Ccii) è il rimedio terminale in caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale (che non sia una “impresa minore”) e, cioè, nel caso in cui il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (e, quindi, alle scadenze previste e con mezzi di pagamento normali: non è normale, ad esempio, che l’imprenditore effettui svendite rovinose, assuma prestiti usurari, ceda beni essenziali all’attività aziendale): essa consiste nella vendita dell’intero patrimonio del debitore e nella ripartizione del ricavato tra i creditori, in nome del principio di par condicio creditorum, fatte salve le individuali posizioni di prelazione; vale a dire che, ad esempio (volutamente semplificato):
- se l’attivo comprende un bene immobile, ipotecato a garanzia di un debito di 120mila euro (il quale viene venduto per il prezzo di 110mila euro) e beni mobili, non soggetti né a pegno né a privilegio, che vengono venduti per il complessivo prezzo di 50mila euro (il ricavato totale della liquidazione è, dunque, di 160mila euro); e:
- al passivo concorrono, oltre che il creditore ipotecario, altri tre creditori chirografari, con crediti rispettivamente di 40mila, 30mila e 20mila euro (e, quindi, per complessivi 90mila euro di chirografo);
la ripartizione del ricavato dalla liquidazione (e cioè della predetta somma di 160mila euro) viene effettuata come segue:
a) assegnando, anzitutto, al creditore ipotecario la somma di 110mila euro (in ragione della prelazione che l’ipoteca gli conferisce sulla ripartizione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile ipotecato); e poi:
b) ripartendo i residui 50mila euro (a fronte di una massa debitoria di valore doppio e, cioè, del valore di 100mila euro, in quanto composta dai 90mila euro dei chirografi e dai 10mila che residuano per il creditore ipotecario degradato al chirografo) attribuendo al creditore ipotecario 5mila euro e ai tre creditori chirografari, rispettivamente, 20mila, 15mila e 10mila euro (in nome, appunto, della par condicio che, in questo esempio si esplica attribuendo a ciascun creditore chirografario una somma pari alla metà del suo credito, avendo la complessiva somma distribuibile un valore pari alla metà della somma dei crediti da soddisfare).
Non sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori agricoli i quali, peraltro, in caso di crisi o di insolvenza, possono avvalersi, come già osservato, della procedura di composizione negoziata della crisi, dell’accordo di moratoria, del piano attestato di risanamento, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nonché delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e della liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268 e sgg. Ccii).
La procedura di liquidazione giudiziale si apre con una sentenza che nomina il giudice delegato (il quale esercita funzioni di vigilanza e controllo e autorizza le operazioni del curatore più rilevanti) e il curatore (il quale amministra il patrimonio soggetto a liquidazione) e fissa l’udienza per la verifica dello stato passivo attribuendo ai creditori un termine per il deposito delle domande di ammissione al passivo.
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale provoca, da un lato, lo spossessamento dell’imprenditore, vale a dire la privazione del potere di amministrare e disporre di tutti i propri beni e di quelli che gli pervengano (si pensi a un’eredità o a un legato) nel corso della procedura; e, d’altro lato, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.
L’apertura della liquidazione giudiziale altresì provoca (al fine di realizzare la par condicio) la scadenza anticipata (alla data di apertura della procedura) di tutti i crediti pecuniari e la sospensione (tranne che per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio) del corso degli interessi legali o convenzionali.
Di regola, il curatore può sciogliersi dai contratti che siano stati stipulati dall’imprenditore e che siano in corso di esecuzione (ad esempio, può sciogliersi dal contratto di leasing stipulato dall’imprenditore come locatario o dal contratto di assicurazione contro i danni); ma esistono casi (come per il contratto di appalto) in cui il contratto si scioglie automaticamente a meno che il curatore non decida di continuare il contratto; e, viceversa, casi (come quello della liquidazione giudiziale del locatore di bene immobile o del contratto di assicurazione sulla vita) in cui il contratto stipulato dall’imprenditore prosegue.
Ricevute le domande di ammissione al passivo, il curatore prende posizione su ciascuna di esse e compila un progetto di stato passivo. All’udienza, il giudice delegato decide su ogni domanda ed emette un decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Nel contempo, il curatore provvede (redigendo un apposito inventario) all’individuazione e alla acquisizione dei beni da liquidare anche esercitando a tal fine le occorrenti azioni giudiziali e, in particolare, l’azione revocatoria fallimentare. Se vi è un’azienda in funzionamento, al fine di evitare di diminuirne o di perderne il valore, il tribunale può autorizzare il curatore alla sua gestione provvisoria.
Il curatore provvede poi a liquidare l’attivo mediante modalità competitive e a ripartire il ricavato tra i creditori secondo il loro ordine di graduazione. Con l’esecuzione del riparto, la procedura si chiude.
Se a liquidazione giudiziale è sottoposto un imprenditore persona fisica, la chiusura della procedura può generare la cosiddetta esdebitazione: e cioè che l’imprenditore non è tenuto a rispondere della parte dei debiti che sia rimasta insoddisfatta nell’ambito della liquidazione giudiziale. La ratio di questo istituto risiede nell’intento di dare una seconda chance all’imprenditore insolvente, permettendogli di riprendere la sua attività economica.
Per ottenere l’esdebitazione (che è concessa con un decreto del tribunale), devono ricorrere diversi presupposti: ad esempio, l’imprenditore non deve avere commesso reati (quali la bancarotta fraudolente), deve aver tenuto un comportamento corretto durante la liquidazione giudiziale e non deve aver usufruito di un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione, né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
L’esdebitazione non coinvolge qualsiasi debito: rimangono dovuti, ad esempio, i debiti derivanti da illeciti extra contrattuali, i debiti derivanti da sanzioni pecuniarie di natura amministrativa o penale, i debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato e gli obblighi di mantenimento e alimentari.