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Il Registro delle Imprese

Il soggetto che assume la qualifica di imprenditore deve iscriversi nel Registro delle Imprese (artt. 2188 e sgg. c.c.).

Si tratta di un pubblico registro (tenuto dal sistema delle Camere di Commercio sotto la vigilanza di un giudice operante nel Tribunale competente per territorio) preordinato a censire l’attività d’impresa svolta sul territorio nazionale.

Essendo un registro pubblico, chiunque può consultarlo (normalmente oggi ciò avviene via internet) e apprendere le caratteristiche principali dell’imprenditore che volta per volta è oggetto di osservazione: nel caso di una società, ad esempio, si possono conoscere il nome dei soci, le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, il nome degli amministratori e i loro poteri di rappresentanza, le clausole che compongono lo statuto sociale, i bilanci annuali, eccetera.

Dall'iscrizione nel Registro delle Imprese deriva che (art. 2193 c.c.) gli atti iscritti si presumono conosciuti da chiunque e che, viceversa, la mancata pubblicazione di atti per i quali è prevista l’iscrizione non può essere opposta ai terzi che ne siano ignari. Questa regola è definita dai giuristi con l’espressione efficacia dichiarativa dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Peraltro, all’iscrizione nel Registro delle Imprese è talora attribuita:

- efficacia costitutiva (è, ad esempio, il caso dell’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali e di società cooperative: artt. 2331, 2465 e 2519 c.c.): vale a dire che dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dipende l’acquisizione della personalità giuridica da parte della società e, quindi, in pratica, l’esistenza stessa della società;

- efficacia regolamentare (è, ad esempio, il caso dell’iscrizione dell’atto costitutivo di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice: artt. 2296 e 2317 c.c.): vale a dire che la mancata iscrizione impedisce di applicare le regole che il Codice civile detta per questi tipi di società e impone di considerarle come “società irregolari” e di applicarne la conseguente regolamentazione (di cui all’art. 2297 c.c.);

- efficacia di presupposto: è il caso, ad esempio, delle società start-up innovative che non possono fregiarsi di tale qualifica (e, quindi, non possono approfittare della normativa di favore per esse disposta) fino a che non siano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese;

- efficacia di pubblicità-notizia: è il caso di ogni iscrizione (come quella delle società tra professionisti nell’apposita sezione speciale del Registro) per la quale la legge non preveda una specifica efficacia diversa dalla mera pubblicità che dall’iscrizione stessa deriva.

Ultima Modifica: 20/10/2026