Notaio e ... Aziende, Imprese e Società

Aziende, imprese e società

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Il piano attestato di risanamento

In alternativa o in esito alla composizione negoziata, l’imprenditore (agricolo e commerciale, di qualsiasi dimensione) in stato di crisi o di insolvenza ritenuta reversibile può tentare la strada di stipulare accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento (artt. 56 e sgg. Ccii): anche questo è uno strumento a disposizione delle imprese in difficoltà e che presentino potenzialità di uscire dalla situazione di crisi, pensato al fine di favorire la continuità aziendale mediante misure di ristrutturazione dell’attività d’impresa.

Come nel caso della composizione negoziata, anche il piano attestato è uno strumento negoziale stragiudiziale: esso consiste nella redazione, da parte dell’imprenditore, di un programma di risanamento aziendale (ad esempio, recante misure di ristrutturazione del debito dell’impresa mediante dilazioni e stralci del debito, cessione di beni non strategici per ottenere liquidità, apporto di nuove risorse finanziarie, modifica degli assetti societari o organizzativi dell’impresa) che un professionista indipendente attesta recare dati veritieri ed essere fattibile sotto il profilo economico.

Il piano deve esplicitare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause e l’entità della crisi, l’individuazione dei creditori coinvolti e delle risorse destinate al loro soddisfacimento, le strategie finanziarie e industriali e le tempistiche della ipotizzata ristrutturazione. Quindi, l’efficacia di questa strumentazione dipende dalla credibilità del piano e della sua attestazione e dalla collaborazione che può conseguirne (nel definirlo e poi nell’eseguirlo) tra l’impresa e i creditori.

Il piano può essere pubblicato, insieme all'attestazione e agli accordi conclusi, nel Registro delle Imprese, su richiesta del debitore, senza che vi sia la necessità della sua approvazione da parte dei creditori; ma evidentemente presuppone accordi con essi o con una parte significativa di essi (quelli non aderenti non sono vincolati da quanto pattuito nel piano e, quindi, possono proseguire con iniziative individuali di recupero del loro credito).

Il pregio di questa procedura è che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati (si pensi, ad esempio, alla concessione di prestiti garantiti da garanzie reali o personali o ai pagamenti effettuati dall’imprenditore) sono protetti rispetto all’azione revocatoria che i creditori altrimenti potrebbero promuovere contro di essi; in altre parole, i creditori sono incentivati a stipulare accordi con il debitore al fine dell’esecuzione del piano di risanamento in quanto sono affrancati, per legge, dal timore del promovimento di azioni revocatorie verso gli accordi stipulati con l’impresa debitrice.

Ultima Modifica: 20/10/2026