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Il concordato semplificato

Il concordato semplificato (art. 25-sexies Ccii) è un concordato liquidatorio con cessione dei beni (anche la eventuale cessione a terzi dell’azienda non è qualificabile come concordato “in continuità”, dato che i creditori vengono soddisfatti con il corrispettivo di questa cessione e non con il ricavato della successiva gestione dell’azienda ceduta) proposto dall’imprenditore (agricolo o commerciale, di qualsiasi dimensione) in crisi o insolvente, in esito a una procedura di composizione negoziata che non ha avuto un buon fine.

A differenza del concordato preventivo (oltre illustrato), lo scopo di questa procedura è quello di consentire la liquidazione dell’attivo dell’impresa con modalità più snelle rispetto alle tradizionali procedure concorsuali (ad esempio, non è previsto che vi sia un voto dei creditori): il tribunale si limita (prendendo atto che il tentativo di composizione negoziata non ha avuto esito positivo) alla nomina di un esperto al fine della redazione di un parere sul piano di liquidazione presentato dall’imprenditore e a valutare, anche sulla base di tale parere, se il piano di liquidazione sia fattibile, rispetti l’ordine delle cause di prelazione e non pregiudichi i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

L’omologazione del piano è disposta con decreto, contenente la nomina di un liquidatore, che ha l’effetto di rendere il piano di liquidazione vincolante per tutti i creditori. Se l’omologazione fosse rigettata, altro non resta che adire la liquidazione giudiziale.

Anche in questo caso l’imprenditore può richiedere al tribunale che, durante la fase di valutazione della proposta, siano adottate misure protettive (consistenti nella sospensione delle azioni esecutive e cautelari), finalizzate a preservare il valore del patrimonio da liquidare e a tutelare la par condicio creditorum.

Le caratteristiche predette rendono evidente che il legislatore, con questa procedura, intende indurre i creditori a mostrare disponibilità alle soluzioni proposte durante il tentativo di composizione negoziata, in nome del principio che le procedure previste dalla legge per la crisi d’impresa mirano non a punire l’imprenditore in dissesto, ma a dargli una seconda chance, anche se ciò comporti il discapito dei creditori.

Ultima Modifica: 20/10/2026