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La convenzione di moratoria

In alternativa o in esito alla composizione negoziata, l’imprenditore (agricolo e commerciale, di qualsiasi dimensione) in stato di crisi o di insolvenza ritenuta reversibile può stipulare (art. 62 Ccii) una convenzione di moratoria (frequente è il caso di tale convenzione con le banche creditrici), avente a oggetto la rinegoziazione dei debiti (ad esempio, la dilazione delle loro scadenze), la sospensione del pagamento degli interessi, la rinuncia agli atti esecutivi o la sospensione delle azioni esecutive e conservative.

In altre parole, la convenzione di moratoria è immaginata come misura stragiudiziale, concordata con una parte significativa dei creditori, allo scopo di preservare la continuità aziendale, nel convincimento che, proseguendo la sua attività, l’imprenditore possa ritornare in bonis.

Le condizioni per l’avvalimento di questa strumentazione (che non richiede una verifica giurisdizionale) sono le seguenti:

- i creditori siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;

- i crediti dei creditori aderenti rappresentino almeno il 75 per cento dei crediti appartenenti alla medesima categoria;

- i creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti della convenzione non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;

- un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali e l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi nonché l'assenza del predetto pregiudizio per i creditori non aderenti;

- la comunicazione della convenzione e della relazione del professionista indipendente ai creditori non aderenti, i quali possono proporre opposizione al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il pregio di questa soluzione è che la convenzione vincola tutti i creditori se a essa aderisce il 75 per cento dei creditori (se si tratta di creditori suddivisi in categorie – ad esempio: la categoria delle banche e la categoria dei fornitori – il voto del 75 per cento dei creditori di una categoria vincola tutti i creditori di quella categoria).

Ultima Modifica: 20/10/2026