Quando, nel linguaggio comune, si parla di “imprenditore”, ci si riferisce alla persona fisica che, avendone la proprietà (o essendone il socio di maggioranza), dirige un’organizzazione istituita con il fine di produrre beni o di effettuare servizi da vendere o da erogare a coloro che ne facciano domanda e che ne paghino il prezzo.
Se chiedessimo (al di fuori di un contesto giuridico) qual è il tratto che accumuna personaggi come Steve Jobs, Bill Gates, Giovanni Agnelli, Giorgio Armani, Michele Ferrero ed Enzo Ferrari, la risposta immediata sarebbe sicuramente che si tratta di “imprenditori”; e, per chi abbia dato tale risposta, senz’altro sorprendente, di primo acchito, sarebbe apprendere che nessuno di essi, se si ragiona in termini strettamente giuridici, è correttamente definibile come “imprenditore” (infatti, giuridicamente parlando essi, caso per caso, sono o sono stati – direttamente o indirettamente – soci di maggioranza di società nelle quali hanno o hanno avuto la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato).
Nel linguaggio giuridico la figura dell’imprenditore è, dunque, definita diversamente rispetto a quella alla quale si allude nel linguaggio comune utilizzando tale espressione.
Al riguardo, vi è anzitutto da premettere, per ragioni di chiarezza, che, sotto il profilo giuridico, la qualifica di “imprenditore” può essere attribuita sia a una persona fisica che a un soggetto diverso dalla persona fisica (ad esempio, a una fondazione o a una società); e, in secondo luogo, vi è da sottolineare che la definizione di imprenditore non è una questione meramente terminologica in quanto l’assunzione della qualità di imprenditore comporta l’applicabilità di tutta una serie di norme (si pensi ad esempio all’art. 1330 c.c. in tema di proposta contrattuale fatta dall’imprenditore o agli artt. 2555 e sgg. c.c. in tema di cessione dell’azienda o alla procedura di “liquidazione giudiziale”, che è l’attuale denominazione della procedura definita “fallimento” fino a pochi anni fa) che la legge detta appunto (solo) per l’imprenditore.
L’imprenditore è, quindi, un soggetto; e l’impresa è l’attività che è svolta dall’imprenditore o sotto la direzione dell’imprenditore (secondo l’art. 2086 c.c., «L'imprenditore è il capo dell'impresa»). E, dato che stiamo qui occupandoci di questioni terminologiche, viene opportuno fin da ora definire anche il concetto di “azienda” che è «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555 c.c.). Insomma, se si utilizza una terminologia giuridicamente corretta, l’imprenditore è il soggetto che esercita un’attività di impresa per mezzo dell’azienda organizzata dall’imprenditore stesso.
Per definire l’imprenditore si tratta di capire, quindi, cosa significa “attività di impresa”. Ebbene, sia la nozione di “imprenditore” sia, indirettamente, la nozione di “attività di impresa” sono definite dal legislatore stesso, che le ha collocate nell’art. 2082 c.c.: «E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»; conseguentemente, è attività di impresa l’esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Se, quindi, tutte queste caratteristiche ricorrano, si ha la figura dell’imprenditore (giuridicamente parlando) e si ha la conseguente applicazione della normativa che la legge dispone per l’imprenditore. Altrimenti, le regole dettate per l’imprenditore non si applicano: ad esempio, in caso di insolvenza (materia che più oltre verrà affrontata), non si possono applicare le regole della liquidazione giudiziale, ma occorre applicare quelle dettate per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Secondo l’art. 2082 c.c., il primo requisito della nozione giuridica di imprenditore è, dunque, quello della “professionalità”. Per tale si intende la non occasionalità, la non episodicità.
Mario Bianchi non è qualificabile come imprenditore se compra una casa, la rivende dopo averla abitata per due anni (in quanto viene trasferito per ragioni di lavoro) e infine ne compra un’altra nel nuovo luogo di lavoro. Se però Mario Bianchi compra una villa monofamiliare, la ristruttura ricavando quattro appartamenti e poi li vende separatamente, con ciò egli assume la qualità di imprenditore. Se il collezionista Giovanni Verdi talora vende o scambia alcuno dei suoi francobolli con il fine di acquistare pezzi mancanti alla sua collezione, non abbiamo a che fare con un imprenditore; avremmo invece un imprenditore se Giovanni Verdi non fosse un collezionista e svolgesse una continuativa attività organizzata per il commercio dei francobolli.
Occorre altresì precisare che professionalità non significa continuatività (il bagnino che ha in concessione demaniale una spiaggia in Sicilia è un imprenditore anche se svolge tale attività solo d’estate), né prevalenza (il notaio proprietario di un oliveto che vende le olive a un frantoio svolge una marginale attività d’impresa agricola a latere della sua assolutamente prevalente attività professionale) né esclusività: se il predetto bagnino, nei mesi invernali, gestisce un ristorante a Courmayeur e, in autunno e in primavera, lavora come cameriere in un bar di Firenze, assume la qualifica di imprenditore quando svolge la sua attività in montagna e di lavoratore dipendente quando si trova in Toscana.
Il secondo requisito è quello dello svolgimento di una “attività economica”.
Per tale si intende un’attività organizzata in modo che i ricavi da essa ottenuti siano strutturalmente e prioritariamente destinati a remunerare i costi della produzione (poi ovviamente l’imprenditore, di regola, cerca di organizzarsi in modo che dalla somma algebrica tra costi e ricavi emerga un risultato positivo). Se Giuseppe Rossi parcheggia il suo camioncino di fronte all’Università e vende hamburger agli studenti affamati, egli è un imprenditore perché organizza la sua attività, anzitutto, in modo da utilizzare i suoi ricavi per pagare i suoi costi (e poi anche per conseguire un valore di ricavi superiore al valore dei costi). Viceversa, la mensa dei frati francescani che eroga pasti gratis ai senzatetto non è un’attività imprenditoriale perché, non avendo ricavi, non è “economica” (in questo caso, i costi sono evidentemente fronteggiati con la beneficenza che i frati ricevono).
E’ importante notare, a questo punto, che il concetto di “attività economica” non deve essere confuso con il fine di lucro. Il fine di lucro (e cioè lo scopo di ottenere il guadagno corrispondente alla differenza positiva tra ricavi e costi) è l’obiettivo che, di solito, induce allo svolgimento di un’attività economica. Tuttavia, un’attività economica è tale anche se non effettuata for profit e, cioè, se non sia svolta con fine di lucro: l’associazione non profit che riunisce gli appassionati di formaggi al fine di organizzare periodiche degustazioni, ripartendo tra i partecipanti il costo di queste cene, non agisce per scopo di lucro (è, appunto, un’organizzazione non profit, espressione che, beninteso, non necessariamente deve essere intesa come riferibile solo ad enti che svolgono attività altruistiche); ciò nondimeno, essa è un imprenditore, in quanto svolge economicamente (e, cioè, in modo da remunerare i suoi costi con i suoi ricavi) un’attività (l’organizzazione di degustazioni) che, essendo «organizzata al fine della produzione … di beni o di servizi», a pieno titolo ha le caratteristiche di quelle, svolgendo le quali, un dato soggetto assume la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c..
Il terzo requisito per la configurazione dell’imprenditore è appunto quello dello svolgimento di un’attività economicamente organizzata «al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».
E’ imprenditore chi produce beni (l’imprenditore calzaturiero compra il cuoio e produce scarpe) ed è imprenditore pure il soggetto che compra le scarpe dal produttore e le rivende ai commercianti al dettaglio (i quali sono imprenditori a loro volta); è imprenditore altresì chi fornisce un servizio (diverso dai servizi propriamente offerti dai liberi professionisti quali il medico, l’avvocato, il commercialista): l’erogazione di energia elettrica, il trasporto aereo, l’attività bancaria, l’attività assicurativa, eccetera.
Se non vi è né produzione né scambio di beni o di servizi non vi è impresa: la società per azioni che costruisce e vende edifici è un soggetto che svolge un’attività d’impresa e, quindi, è un imprenditore; la società che viene costituita dai fratelli Mario e Maria Bianchi al mero fine di intestarsi un appartamento in Liguria da utilizzare per la loro villeggiatura, non svolge un’attività d’impresa, ma un’attività di mero godimento.
Occorre però precisare, al riguardo, che se una situazione di mero godimento si verifica con riguardo a persone fisiche (si pensi, ad esempio, a tre fratelli che abbiano ereditato dal padre una pluralità di appartamenti concessi in locazione a soggetti terzi), la legge impone (art. 2248 c.c.) di applicare a quella situazione le regole della comunione (di cui agli artt. 1100 e sgg. c.c.) e non le regole dell’impresa; mentre, se un’attività di mero godimento sia effettuata da una società, si ha (come meglio oltre si vedrà) una situazione nella quale la forma prevale sulla sostanza e si devono applicare le regole proprie della tipologia societaria caso per caso prescelta (ad esempio, le regole della società semplice o della società a responsabilità limitata). In altre parole, la società è sempre formalmente considerata dalla legge come un imprenditore (e, quindi, alle società si applicano tutte le norme che la legge dispone per l’imprenditore), anche se sostanzialmente non svolga alcuna attività d’impresa.
Il quarto requisito che qualifica l’imprenditore è quello della “organizzazione” ed è assai importante notarlo perché è anche l’elemento che distingue l’imprenditore che eroga servizi dal lavoratore autonomo (categoria, quest’ultima, nella quale si collocano anche i cosiddetti liberi professionisti e gli artisti).
Per organizzazione si intende la combinazione dei fattori produttivi: può essere gigantesca (si pensi a una fabbrica di produzione di aerei) ma può essere anche minuscola: è, infatti, un imprenditore anche l’elettricista che si avvale di un furgoncino e di una cassetta di attrezzi e che usa la cantina della sua abitazione come magazzino dei suoi materiali (filo elettrico, lampadine, interruttori, eccetera).
Se, dunque, vi è un’attività economica svolta al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ma non vi è una organizzazione (si pensi al mediatore immobiliare che svolge la sua attività solamente avvalendosi di una bicicletta e di uno smartphone; oppure all’insegnante in pensione che dà lezioni private di latino in casa sua) non si configura un’attività d’impresa, ma un’attività di lavoro autonomo. Quindi, non si applicano le norme (ad esempio: le norme sulla liquidazione giudiziale) che hanno come presupposto il fatto di essere dettate con riferimento allo svolgimento di un’attività d’impresa.
Vi è però da precisare che un’attività è presunta avere natura di lavoro autonomo (art. 2299 c.c.) quando per il suo svolgimento è prescritta l’iscrizione in un Ordine o in un Albo professionale: e così, un avvocato è sempre un lavoratore autonomo sia nel caso in cui svolga la professione individualmente, senza la benché minima organizzazione (perché si limita a rilasciare, via mail, pareri scritti con un computer collocato nella sua camera da letto), sia nel caso in cui egli presti la propria attività in uno studio legale ubicato in un grattacielo di trenta piani composto da centinaia di avvocati e che fattura centinaia di milioni di euro. Alla stessa conclusione si giunge nel caso del medico cardiologo, sia che svolga la sua attività in un piccolo ambulatorio di campagna, sia che la svolga nell’ambito di un grande studio associato ove lavorano decine di medici, ciascuno con una propria specializzazione.
Tuttavia, se questo cardiologo fosse dotato di grandi capacità organizzative e svolgesse la sua attività professionale nell’ambito di una struttura, dal medesimo allestita, che fornisce prestazioni sanitarie assai eccedenti rispetto alla mera consulenza ordinariamente erogata da detto cardiologo, in quanto tipiche di un vero e proprio ospedale (ricovero di pazienti, operazioni chirurgiche, laboratorio di analisi, prestazioni di fisioterapia, eccetera) allora inevitabilmente quel medico assumerebbe, in tal caso, la qualifica di imprenditore. La stessa situazione si avrebbe se quel cardiologo organizzasse e dirigesse (svolgendovi la sua attività di cardiologo) una casa di riposo per anziani. Lo sancisce l’art. 2238 c.c., ove la legge prende appunto in considerazione il caso dell’esercizio dell’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione più complessa rispetto al mero esercizio della libera professione (e ove, quindi, si traccia la linea di confine tra l’impresa e la libera professione), cosicchè:
- il medico che riceve i pazienti nel suo ambulatorio, è un professionista (in quanto la sua prestazione professionale prescinde da qualsiasi organizzazione di cui egli si avvalga), ma il medico che organizza (e dirige) un laboratorio di analisi o una casa di cura è senz’altro un imprenditore;
- il professore universitario di matematica che lavori all’Università con un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale e che eroghi nel week-end lezioni private di matematica, è sicuramente, per quest’ultimo aspetto, un lavoratore autonomo; se invece organizza e dirige un’attività produttiva di applicazioni per smartphone (nel cui ambito egli si occupa di ideare gli algoritmi occorrenti) diventa anche un imprenditore;
- il tenore lirico che viene scritturato dai teatri di tutto il mondo è un artista; se poi organizza una scuola di canto diventa anche un imprenditore;
- il mediatore immobiliare non è un imprenditore (per mancanza di un’organizzazione), ma diventa un imprenditore se allestisce un sito internet nel quale si pubblicano annunci contenenti proposte di acquisto e di vendita di abitazioni.
Per ragioni di completezza (e soprattutto per evitare equivoci), deve essere tuttavia osservato che, sotto il profilo della normativa fiscale, è imprenditore (e, quindi, percettore di reddito d’impresa, il quale è computato mediante il cosiddetto principio “di competenza” a differenza del percettore di reddito di lavoro autonomo, che lo computa mediante il cosiddetto principio “di cassa”, antitetico rispetto a quello “di competenza”) il soggetto (beninteso, diverso dal professionista iscritto in un Ordine professionale) che ha tutte le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. anche se operi senza avere una “organizzazione” (art. 55, d.P.R. 917/1986), con la conseguenza che è praticamente impossibile individuare (sotto il solo profilo fiscale) una categoria di lavoratori autonomi intermedia tra l’imprenditore e il professionista (e l’artista): in altre parole, il mediatore immobiliare, che non è un imprenditore sotto il profilo civilistico per mancanza di organizzazione (e, quindi, ad esempio, non è soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese e non è soggetto a liquidazione giudiziale in caso di insolvenza), dal punto fiscale è considerato un vero e proprio imprenditore, percettore di reddito d’impresa, computato con il principio di competenza e non con il principio di cassa.