Notaio e ... Aziende, Imprese e Società

Aziende, imprese e società

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

 

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (in acronimo PRO, di cui agli artt. 64-bis e sgg. Ccii) è una procedura (riservata agli imprenditori commerciali diversi dalle imprese minori) che, puntando sulla continuità aziendale, prende avvio con un ricorso al tribunale al fine di domandare l’emanazione di un provvedimento di omologazione di un piano, formulato dal debitore e attestato da un professionista indipendente, con lo scopo di proporre ai creditori un accordo che preveda il loro soddisfacimento economico «distribuendo» tra essi «il valore generato dal piano».

A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale nomina un giudice delegato e un commissario giudiziale (e può concedere misure protettive per permettere l’elaborazione del piano al riparo da iniziative individuali dei creditori). Il piano viene quindi sottoposto al voto dei creditori (suddivisi in classi omogenee in base alla loro posizione giuridica e ai loro interessi economici: ad esempio, la classe dei crediti fiscali, la classe dei crediti garantiti da ipoteca, la classe dei crediti chirografari, eccetera) e deve essere approvato da tutte le classi: in ogni classe il piano si considera approvato se è stato votato dalla maggioranza dei crediti ammessi o, in mancanza, da almeno i due terzi dei crediti dei votanti, purché questi ultimi siano almeno pari alla metà dei crediti facenti parte della classe (pertanto, in altre parole, se partecipano al voto creditori titolari di almeno il cinquanta per cento dei crediti della singola classe e votano favorevolmente creditori titolari di almeno i due terzi dei crediti dei votanti). In sostanza, per effetto del voto favorevole di un numero limitato di creditori, tutti i creditori ne escono vincolati a seguito dell'omologazione del piano da parte del tribunale, disposta con sentenza (e non con decreto).

La caratteristica più rilevante di questa strumentazione (rispetto alla procedura di concordato preventivo) è che il PRO consente di derogare ad alcuni principi altrimenti inderogabili: ad esempio, il fatto che il debitore possa non impegnare necessariamente l’intero suo patrimonio (come accade nel concordato preventivo), che il debitore non sia tenuto a rispettare il principio di par condicio creditorum e che il debitore possa proporre una soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, anche alterando l’ordine dei privilegi (fermo restando che i crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1), c.c. devono essere soddisfatti integralmente in denaro entro trenta giorni dall'omologazione).

Ultima Modifica: 20/10/2026