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L’impresa commerciale e l’impresa agricola

All’interno della “categoria generale” dell’imprenditore, la legge opera alcune distinzioni, al fine dell’applicazione o della non applicazione di determinate norme che la legge stessa dedica all’imprenditore.

La principale di queste distinzioni è quella tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, valevole principalmente per applicare a queste due tipologie di imprenditori regole diverse al fine della tassazione della loro attività.

Sotto il profilo meramente civilistico, il solo imprenditore commerciale è soggetto:

- all’obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.), vale a dire il “libro giornale” (nel quale si registrano tutte le operazioni dell’impresa: costi, ricavi, incassi, pagamenti, ammortamenti, ecc.: art. 2216) e il libro inventari (che contiene il conto economico e lo stato patrimoniale dell’impresa: art. 2217);

- alla procedura attualmente denominata “liquidazione giudiziale” (art. 121 d. lgs. 14/2019) e anteriormente denominata “fallimento”.

Chi è, dunque, l’imprenditore commerciale?  Tale figura è contemplata nell’art. 2195 c.c. ove è stabilito che deve essere considerato come imprenditore commerciale quello che esercita:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (si pensi al produttore di divani o all’organizzatore di eventi sportivi);

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (si pensi all’esercizio di una catena di supermarket);

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (si pensi a una società che esercisce il trasporto ferroviario o a una compagnia aerea);

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Quest’ultimo punto (sussumendovi qualsiasi attività, diversa da quella agricola, non espressamente menzionata nei quattro punti precedenti) è utilizzato dall’opinione prevalente per argomentare che non esisterebbe altra attività d’impresa al di fuori di quella agricola e di quella commerciale. In altre parole, secondo questa opinione, se dalla categoria degli imprenditori si sottrae la categoria degli imprenditori agricoli, altra categoria non rimarrebbe che quella degli imprenditori commerciali.

Da questo ragionamento, volgendo il pensiero all’attività economica svolta da una società, fuoriesce un ulteriore spunto alla riflessione, già sopra accennata, circa il fatto che non tutte le società svolgono attività d’impresa. Invero:

a) sono imprenditori le società che svolgono un’attività d’impresa commerciale nonché le società che svolgono un’attività d’impresa agricola;

b) sono, invece, società “senza impresa”:

- anzitutto, le società che svolgono un’attività di mero godimento di beni (si pensi a una società semplice proprietaria di beni immobili o di valori mobiliari ove gli amministratori si limitino a un’attività di mera gestione ordinaria), le quali non sono imprese perché non svolgono professionalmente un’attività economica organizzata ai fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;

- le società tra professionisti, le quali – per definizione – non sono imprese perché svolgono un’attività non commerciale né agricola, ma, appunto, professionale;

- le società (si pensi, ad esempio, a una società a responsabilità limitata che abbia come oggetto l’attività di mediazione immobiliare) che svolgono, anche senza avere un’organizzazione, attività economiche preordinate alla produzione o allo scambio di beni o di servizi (e che, quindi, non sono qualificabili come attività d’impresa).

Come già accennato, in questi casi si ha una prevalenza della forma sulla sostanza: si applicano le regole societarie (ad esempio: l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese; l’obbligo, per le società di capitali, di redigere e di pubblicare il bilancio d’esercizio, la sottoposizione alla liquidazione giudiziale, eccetera), tipicamente pensate per l’attività d’impresa, a contesti non imprenditoriali (e ciò in quanto si ritiene che i requisiti della professionalità e dell’organizzazione – che devono concorrere per la qualificazione di un dato soggetto come imprenditore – siano implicitamente sussistenti in conseguenza del solo fatto di aver scelto di esercitare una data attività economica in forma societaria e, cioè, mediante una struttura che è professionale e organizzata “per definizione”).

L’imprenditore agricolo è definito nell’art. 2135 c.c., il quale attribuisce tale qualifica all’imprenditore che esercita:

a) attività tipicamente agricole: tali sono la coltivazione del fondo (concetto che comprende attività come la floricoltura o l’orticoltura effettuate in serre o vivai), la selvicoltura (per tale intendendosi la coltivazione del bosco per ricavarne legname) e l’allevamento di animali (indipendentemente dal fatto che siano alimentati con mangimi non ricavati dalla coltivazione di un fondo agricolo), comprendendo in questo concetto di allevamento anche gli animali non tradizionalmente inerenti all’attività agricola (come cani, gatti e api) nonché l’attività di acquacoltura e di itticoltura;

b) attività agricole “per connessione” (vale a dire che si tratta di attività tipicamente commerciali ma che si considerano agricole appunto per il fatto della loro connessione con lo svolgimento di un’attività tipicamente agricola); tali sono:

- le attività, esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (si pensi, ad esempio, alla produzione di marmellate derivate dalla lavorazione della frutta o di formaggio derivato dalla produzione di latte);

- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (si pensi, ad esempio, alla gestione di un museo degli attrezzi agricoli) oppure le attività di ricezione e ospitalità (è il cosiddetto agriturismo).

L’imprenditore agricolo è bensì soggetto (così come l’imprenditore commerciale) all’iscrizione nel Registro delle Imprese, ma in una cosiddetta “sezione speciale” (art. 2, d.P.R. 558/1999).

Ultima Modifica: 20/10/2026