Con riferimento all’eventualità in cui taluno elabori una invenzione, vale a dire (art. 2585 c.c. e art. 45 c.p.i.) una nuova soluzione tecnica suscettibile di applicazione industriale (ad esempio: un nuovo macchinario o un nuovo prodotto, un nuovo metodo di funzionamento o di sfruttamento di un macchinario esistente o un nuovo metodo di utilizzo di un prodotto o di una sostanza già esistenti), la legge si propone di bilanciare una serie di interessi:
- l’interesse dell’inventore alla paternità dell’invenzione e allo sfruttamento economico dell’invenzione;
- l’interesse della collettività all’utilizzo dell’invenzione e a incentivare l’attività inventiva.
Per tutelare l’inventore, la legge riconosce all’inventore:
a)il cosiddetto diritto morale d’invenzione (art. 62, c.p.i.) e, cioè, il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (anche se l’invenzione sia effettuata nello svolgimento del rapporto di lavoro: art. 2590 c.c.); detto diritto compete all’inventore a prescindere dalla brevettazione dell’invenzione e può esser fatto valere, dopo la morte dell’inventore, dal coniuge e dai discendenti dell’inventore fino al secondo grado;
b) il diritto al brevetto dell’invenzione e, cioè, all’utilizzazione economica dell’invenzione in via esclusiva (art. 63 c.p.i.) che è:
- alienabile dall’inventore e trasmissibile mortis causa (art. 2589 c.c. e art. 63 c.p.i.);
- tutelato con (i) la cosiddetta azione di contraffazione (art. 124 c.p.i.), la quale è finalizzata a ottenere l’inibitoria della violazione del brevetto, e con (ii) il diritto dell’inventore a ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del brevetto (art. 125 c.p.i.).
Qualora l’invenzione sia effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro si ha:
- una cosiddetta invenzione di servizio se l’attività inventiva sia oggetto delle incombenze attribuite al lavoratore e sia specificamente retribuita: in tal caso, il diritto di sfruttamento economico dell’invenzione appartiene al datore di lavoro e al lavoratore non è dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alla sua ordinaria retribuzione (art. 64, comma 1, c.p.i.);
- una cosiddetta invenzione d’azienda se l’attività inventiva sia oggetto delle incombenze attribuite al lavoratore ma per l’attività inventiva non sia corrisposta una specifica retribuzione: in questa ipotesi il diritto di sfruttamento economico dell’invenzione appartiene al datore di lavoro e al lavoratore compete un «equo premio» (art. 64, comma 2, c.p.i.);
- una cosiddetta invenzione occasionale se l’attività inventiva non sia oggetto delle incombenze attribuite al lavoratore; in questa fattispecie il diritto di sfruttamento economico dell’invenzione appartiene al lavoratore, ma il datore di lavoro ha, verso il pagamento di un corrispettivo a favore del lavoratore, il diritto di opzionare l'utilizzo dell'invenzione (art. 64, comma 3, c.p.i.).
L’interesse allo sfruttamento economico in via esclusiva dell’invenzione è, dunque, tutelato con il suo brevetto (art. 2584 c.c. e art. 2 c.p.i.), il quale viene concesso (con valenza per il solo territorio italiano: art. 66 c.p.i.) dall’UIBM, acronimo di “Ufficio italiano brevetti e marchi” (con la Convenzione di Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 è stata pattuita un’unica procedura brevettuale con efficacia in tutti gli Stati aderenti).
Il brevetto è concesso se l’invenzione presenta caratteristiche di:
- liceità, vale a dire che la sua attuazione non sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 50 c.p.i.);
- novità, vale a dire che l’idea inventiva non sia già stata divulgata (art. 46 c.p.i.);
- originalità, vale a dire che l’invenzione deve essere riconosciuta capace di contribuire al progresso della tecnica (art. 48 c.p.i.);
- industrialità, vale a dire che l’invenzione deve essere suscettibile di immediata applicazione produttiva e, quindi, di sfruttamento economico (art. 49 c.p.i.).
La legge non consente il brevetto (al fine di permetterne la libera fruizione, per il loro elevato valore culturale o sociale) di scoperte e teorie scientifiche, metodi matematici, metodi commerciali, trattamenti chirurgici o terapeutici e diagnosi del corpo umano o del corpo degli animali, varietà vegetali, razze animali (art. 45 c.p.i.).
La brevettazione, da un lato attribuisce il diritto di esclusivo sfruttamento economico dell’invenzione (art. 66 c.p.i.) per vent’anni (art. 60 c.p.i.), decorsi i quali chiunque può sfruttare liberamente l’invenzione e trarne profitto; d’altro lato, il brevetto rende l’invenzione di pubblico dominio – poiché chiunque può consultare la documentazione (art. 51 c.p.i.) sulla cui base il brevetto è stato ottenuto – in modo che la sua conoscenza possa contribuire a un ulteriore progresso della tecnica.
Chi elabora un’invenzione ha quindi l’opzione tra il brevettarla (e pertanto di divulgarla, con il vantaggio di poterla sfruttare economicamente in via esclusiva per un non breve periodo) o di tenerla segreta (al fine di sfruttarne per sé ulteriori future derivazioni), ma con il rischio che altri la faccia oggetto di brevetto.
Vi è inoltre da considerare che dall’ottenimento del brevetto si origina, per l’inventore l’onere di attuare l’invenzione (art. 69 c.p.i.): se l’attuazione non avviene entro tre anni dall’ottenimento del brevetto, chiunque ne faccia richiesta può ottenere una cosiddetta licenza obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione; inoltre, se decorrono due anni dal rilascio della prima licenza obbligatoria senza che l’inventore abbia ancora attuato l’invenzione, il brevetto decade (art. 70 c.p.i.).
Lo sfruttamento economico dell’invenzione può essere concesso dall’inventore a un soggetto terzo (il cosiddetto licenziatario), a titolo oneroso o gratuito, in via esclusiva o non esclusiva, mediante il contratto di licenza d’uso. Con il termine royalties si usa riferirsi al corrispettivo che il licenziatario versa al titolare del brevetto per utilizzare l’invenzione.
Una protezione analoga a quella che discende dal brevetto di un’invenzione è attribuita:
- ai modelli di utilità, vale a dire all’ideazione di soluzioni che conferiscono a macchine, a strumenti o a utensili «particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego» (art. 2592 c.c. e art. 82 e sgg. c.c.; si pensi all’ideazione di un tappo per bottiglie che ne migliori la chiusura); ne è consentito il brevetto, da cui deriva una protezione di efficacia decennale;
- ai modelli e disegni, vale a dire alle ideazioni che caratterizzano «l’aspetto» di un prodotto o di una sua parte (per colore, forma, struttura, materiali, ecc.: art. 2593 c.c. e artt. 81 e sgg. c.c.): in questa ipotesi la protezione si ottiene (per cinque anni, ma rinnovabili fino a venticinque: art. 37 c.p.i.) non con il brevetto ma con la registrazione presso l’UIBM (anche in questo caso vi è la possibilità di ottenere una protezione a livello europeo con la registrazione presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale: Reg. CE 6/2002).