In precedenza, parlando dell’“impresa collettiva” è già stata anticipata la nozione di “società”, che è recata nell’art. 2247 c.c.: «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
Si è già osservato che questa nozione, da sempre esistente nel Codice civile, deve essere aggiornata considerando che attualmente la legge consente che la società per azioni (art. 2328 c.c.) e la società a responsabilità limitata (art. 2463 c.c.) possano essere costituite non con un contratto, ma con un atto unilaterale, e cioè per la volontà di un solo soggetto il quale, perciò, ne diventa unico socio.
Occorre anche tener conto del fatto che il Codice civile ha sempre consentito che una società di persone, pur dovendo essere costituita da almeno due soci, possa temporaneamente trovarsi, nel corso della sia vigenza, con un unico socio (art. 2272 n. 4) c.c.: si pensi all’ipotesi in cui Tizio compri la quota di partecipazione di Caio nella società in nome collettivo della quale essi siano gli unici soci) e che anche in una società per azioni o in una società a responsabilità limitata vi possa essere (in questo caso può anche essere una situazione non temporanea) un socio unico dopo che la società sia stata costituita da una pluralità di soci (art. 2362 c.c.).
Bisogna inoltre precisare che quando si parla di società, occorre attribuire a questo termine un’espressione diversa a seconda del contesto nel quale viene usato: può infatti trattarsi o di un riferimento al contratto con il quale la società viene costituita o all’entità giuridica che dal suo atto costitutivo prende vita (come fosse un fuoco che si sviluppa in conseguenza di una scintilla che, scoccando, l’ha originato).
Le caratteristiche che devono ricorrere per aversi una società sono quelle elencate nell’art. 2247 c.c.:
a) l’effettuazione dei conferimenti da parte dei soci costituenti: la società è un’entità autonoma rispetto ai soci che la costituiscono e, come tale, ha bisogno di un proprio patrimonio (ad esempio: danaro) per attuare il suo oggetto sociale; il patrimonio iniziale della società, del quale i soci si avvalgono affinché la società possa operare, è appunto quello risultante dai conferimenti che i soci effettuino in sede di stipula dell’atto costitutivo della società; dal raffronto tra il valore dei conferimenti effettuati dai singoli soci derivano, di regola, l’entità della quota di partecipazione al capitale della società di ciascuno di essi e la quota di utile che a ciascuno di essi compete (ad esempio, se Tizio e Caio conferiscono rispettivamente 600 e 400 euro, Tizio è socio con una quota del 60 per cento e Caio è socio con una quota del 40 per cento);
b) l’eserciziodi un’attività economica con lo scopo della divisione degli utili: sono concetti già sopra visti quando si è parlato della nozione di imprenditore (ove si è accennato anche al fatto che vi è un’area marginale di casi in cui la società è costituita pur senza avere fine di lucro).
Vi è però da precisare che (dopo un esplicito divieto di costituire società tra professionisti durato per decine di anni e disposto dalla legge 1815/1939) attualmente la legge consente ai professionisti di svolgere la loro attività professionale anche aggregandosi in società (le quali, quindi, svolgono in tal caso un’attività non imprenditoriale mediante una struttura tipicamente imprenditoriale). Si tratta:
- delle società tra professionisti iscritti in ordini o collegi professionali (in acronimo “Stp”, disciplinate dalla legge 183/2011);
-dellesocietà tra avvocati (in acronimo “Sta”, disciplinate dalla legge 247/2012); e, infine:
- delle società tra professionisti non organizzati in ordini o collegi professionali (disciplinate dalla legge 4/2013): in queste ultime possono aggregarsi, ad esempio, consulenti aziendali, mental coach, web designer, personal trainer, traduttori, eccetera.
Occorre, al riguardo, precisare che le società professionali non sono forme societarie a se stanti, ma sono le ordinarie tipologie di società (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa) caratterizzate dal particolare loro oggetto sociale (l’esercizio della professione caso per caso considerata) e da alcune specifiche clausole statutarie imposte dalla normativa a esse applicabile.
Le società di ingegneria o di engineering (consentite fin dalla legge 183/1976 e poi consacrate definitivamente nel Codice dei Contratti Pubblici, attualmente recato dal d. lgs. 36/2023), invece, non sono “società professionali”, ma vere e proprie imprese (per lo più gestite nella forma della società di capitali), in quanto hanno un’operatività ben più ampia e complessa rispetto alla “semplice” attività del singolo ingegnere.
Si nota che l’art. 2247 c.c. non ripete anche la necessità della presenza dei requisiti della professionalità e dell’organizzazione che, per l’art. 2082 c.c., devono ricorrere per qualificare l’imprenditore: invero, si tratta di caratteristiche che sono intrinseche (e pertanto necessariamente presenti, senza la necessità di doverlo esplicitare) in una struttura societaria. Infatti:
- quanto alla professionalità, si tratta di un requisito dettato per l’imprenditore individuale poiché, potendo la persona fisica potenzialmente svolgere un’infinità di attività e dovendosi individuare i casi in cui essa debba essere qualificata come imprenditore, si giunge alla conclusione che la persona fisica diviene un imprenditore quando svolge un’attività economica in modo non occasionale; quando invece la società, avendo un oggetto ben specifico da svolgere, non svolge alcuna altra attività economica al di fuori di quella indicata nel suo oggetto sociale e quindi è ovvio che tale attività venga svolta dalla società in modo non occasionale;
- quanto all’organizzazione, nelle società più complesse è la legge stessa a imporre che esse siano organizzate secondo uno schema e una ripartizione di funzioni ben precisi (l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo, l’organo di controllo, eccetera); ma anche nelle società più piccole un’organizzazione necessariamente sussiste, non fosse altro perché i soci devono effettuare «l'esercizio in comune» di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247 c.c.).