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L'impresa collettiva

Già sopra si è osservato che il concetto giuridico di imprenditore è riferibile sia alla singola persona fisica (in tal caso si ha l’attività d’impresa individuale) sia a situazioni diverse da quelle dell’attività d’impresa esercitata dalla singola persona fisica.

In quest’ultimo ambito (che si definisce come attività di “impresa collettiva”) possono annoverarsi:

- le fondazioni che svolgano (in via esclusiva o prevalente o non prevalente) attività d’impresa: si pensi, ad esempio, a una fondazione che sia stata costituita al fine dell’organizzazione di spettacoli teatrali a beneficio di coloro che acquistino il biglietto d’ingresso (in questo caso, l’attività è imprenditoriale seppur svolta da un ente che, come la fondazione, non persegue lo scopo di distribuire il guadagno eventualmente maturato in quanto, ove mai venga conseguito un avanzo attivo, esso viene trattenuto dalla fondazione stessa per finanziare la sua attività futura);

- le associazioni che svolgano (in via esclusiva o prevalente o non prevalente) attività d’impresa (può trattarsi indifferentemente di associazioni riconosciute o non riconosciute): si pensi a un’associazione che sia stata costituita tra appassionati di musica lirica (e, quindi, per svolgere un’attività evidentemente non imprenditoriale) la quale tuttavia organizzi anche, verso il pagamento di un corrispettivo, viaggi turistici a vantaggio dei suoi associati (o di soggetti diversi dai propri associati) al fine di permettere loro di partecipare a concerti organizzati nei teatri di tutto il mondo, con ciò svolgendo quindi un’attività tipicamente imprenditoriale, il cui eventuale avanzo attivo – identicamente al caso della fondazione appena sopra osservato – non viene ripartito tra gli associati ma viene trattenuto dall’associazione per finanziare la sua attività;

- le società.

In quest’ultimo caso, l’attività imprenditoriale è effettuata «allo scopo di dividere gli utili tra i soci» (art. 2247 c.c.) e, cioè, a fini di lucro: non basta, cioè, per qualificare una società, che essa svolga un’attività economica, ma occorre che si tratti di un’attività economica preordinata alla distribuzione ai soci (in tutto o in parte) dell’utile di esercizio, vale a dire della differenza positiva tra ricavi e costi (se così non fosse, non si avrebbe una società, ma un’associazione). Non tragga in inganno il fatto che esistono anche società senza fini di lucro (come le società sportive dilettantistiche, in acronimo SSD, disciplinate dal d. lgs. 36/2021; oppure le società strutturate – ai sensi del d. lgs. 112/2017 – nella forma della “impresa sociale” di cui oltre), in quanto si tratta della classica eccezione che conferma la regola.

In altre parole, l’imprenditore diverso dalla singola persona fisica può essere un imprenditore non profit (e allora la forma giuridica da adottare è necessariamente quella della fondazione o della associazione) oppure un imprenditore for profit (e allora la forma giuridica da adottare deve essere quella di una delle società che sono disciplinate dal Codice civile).

Nel nostro ordinamento esiste infatti un principio di tipicità dei soggetti di diritto diversi dalla singola persona fisica: se si tratta di entità non profit, non si può scegliere (è un principio talmente scontato che nemmeno è esplicitato nella legge) che tra i soggetti disciplinati nel Libro I del Codice civile (e, cioè, tra associazioni, fondazioni e comitati) mentre, se si tratta di entità for profit, non si può scegliere (lo sancisce l’art. 2249 c.c.) che tra i soggetti disciplinati nel Libro V del Codice civile e cioè tra (delle società cooperative si parlerà appena oltre):

- società “di persone”: in questa categoria sono raggruppate le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice; essa è caratterizzata dal fatto che (i) si tratta di società le quali, pur essendo soggetti di diritto (e cioè sono dotate della capacità di essere centro di imputazione di diritti e obblighi: ad esempio, di essere titolari del diritto di proprietà di un edificio), non hanno la personalità giuridica, vale a dire che non hanno l’autonomia patrimoniale perfetta in quanto dei debiti della società rispondono, se il patrimonio della società non è sufficiente, i singoli soci con il loro patrimonio personale (fatta eccezione per i soci accomandanti di società semplice, che non rispondono con il loro patrimonio personale; e che (ii) i soci sono, di regola, anche gli amministratori della società (fatta eccezione per i soci accomandanti di società semplice, che non possono essere amministratori della società);

- società “di capitali”: in questa categoria sono raggruppate le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata; essa è caratterizzata dal fatto che (i) si tratta di società dotate della personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che i soci (fatta eccezione per gli accomandatari di società in accomandita per azioni) non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni della società con il loro patrimonio; e che (ii) si tratta di società strutturate in modo che ai soci è riservato il potere di nominare l’organo di amministrazione e l’organo di controllo e di approvare il bilancio annuale, mentre la gestione della società è di competenza dell’organo amministrativo, il quale può essere composto anche da persone diverse dai soci.

Nemmeno traggano in inganno i cosiddetti “enti del Terzo settore” (in acronimo, “ETS”, disciplinati dal d. lgs. 117/2017) i quali altro non sono che “ordinarie” associazioni e fondazioni qualificate dal particolare fine di solidarietà sociale o di utilità sociale che esse perseguono (si pensi, ad esempio, a una fondazione istituita per finanziare borse di studio per la formazione scolastica di ragazzi provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico): anch’esse possono assumere la qualità di imprenditore qualora svolgano (in via esclusiva o prevalente o non prevalente) un’attività che abbia le caratteristiche elencate nell’art. 2082 c.c., sopra illustrato.

Il ragionamento fin qui condotto (e cioè che l’attività di impresa for profit effettuata da un soggetto diverso dalla singola persona fisica deve essere necessariamente esercitata in forma societaria) trova conferma nell’osservazione del fenomeno delle cosiddette “società di fatto”: se i fratelli Tizio, Caio e Sempronio comprano un’area ed edificano la loro abitazione, si ha una situazione di comunione (disciplinata dagli artt. 1100 e sgg. c.c.); se invece essi (senza mai aver scritto un atto costitutivo di società, né averne mai parlato oralmente), dopo aver comprato l’area, costruiscono una palazzina con dodici appartamenti e li vendono, essi hanno effettuato, di fatto, «l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili» e, quindi, hanno dato origine a quella situazione che l’art. 2247 c.c. qualifica come contratto di società. La stessa cosa càpita se i predetti tre fratelli siano figli dell’edicolante Mevio, il quale improvvisamente muoia lasciando a essi in eredità la sua azienda: se i tre figli, senza scrivere né dirsi nulla, proseguono di fatto l’attività del padre, con ciò danno origine tra essi a una società di fatto (con la conseguenza che l’attività di impresa, prima svolta da Mevio quale imprenditore individuale, viene proseguita in forma societaria dai figli); beninteso, essi poi diligentemente provvederanno a meglio strutturare questa situazione di società di fatto, adottando la tipologia societaria che si riveli più consona al caso concreto, ad esempio nella forma della società in nome collettivo o della società a responsabilità limitata.

Il principale problema che si pone nel caso in cui si abbia una società di fatto (la quale, originando di fatto, è evidentemente priva di un formale atto costitutivo, neppure orale) è quello di capire quale sia la normativa a essa applicabile: la soluzione si ottiene scartando anzitutto le società di capitali e le società cooperative (le quali non possono essere costituite se non con atto pubblico: artt. 2328, 2454, 2463 e 2521 c.c.) e concludendo che la società di fatto è molto probabilmente una società semplice se svolge un’attività agricola o professionale ed è abbastanza sicuramente una società in nome collettivo se svolge un’attività commerciale (altrettanto abbastanza sicuramente non si può avere una società di fatto in accomandita semplice per la ragione che in una società di fatto è difficilmente individuabile un socio accomandante).

Un discorso a parte va dedicato, infine, alle società cooperative: a differenza delle altre società, esse perseguono un fine cosiddetto mutualistico (art. 2511 c.c.), vale a dire che esse operano con lo scopo di riversare sui soci cooperatori (è il cosiddetto ristorno) il vantaggio che, in un’impresa for profit, viene invece intascato dall’imprenditore. Ad esempio, se si pensa a un’attività di commercio di generi alimentari effettuata da un imprenditore che opera for profit, costui lucra la differenza positiva che si produca tra i ricavi e i costi della sua impresa; se si ipotizza la stessa attività di commercio svolta da una cooperativa di consumatori, qualora questa attività generi un avanzo attivo, tale avanzo viene ripartito tra i cooperatori sotto forma di un minor costo a essi addebitato quando acquistano i beni venduti dalla cooperativa. In altre parole, i soci cooperatori hanno il vantaggio di ottenere (dalla cooperativa) beni o servizi a un costo inferiore rispetto a quello che dovrebbero sostenere se non beneficiassero dell’attività della cooperativa e comprassero detti beni e servizi a normali condizioni di mercato.

Giunti a questo punto si può riassuntivamente osservare che la qualifica di imprenditore può dunque essere attribuita:

- a una persona fisica;

- a un ente non profit diverso da una persona fisica (e cioè a una fondazione o a una associazione non riconosciuta);

- a una società di persone, a una società di capitali o a una società cooperativa.

Non esiste la possibilità che una pluralità di persone si aggreghino per l’esercizio di un’attività d’impresa in una forma giuridica diversa da quelle appena elencate poiché, in tal caso, la fattispecie sarebbe automaticamente qualificata quale associazione di fatto (se si trattasse di un’attività d’impresa non profit) o, come già in precedenza osservato, quale società di fatto (se si trattasse di un’attività d’impresa for profit).

Con la puntualizzazione, infine, che, mentre la costituzione di un’associazione presuppone una base associativa pluripersonale (e cioè non è possibile costituire un’associazione con un unico associato), taluni tipi societari (e cioè le società per azioni e le società a responsabilità limitata) possono essere costituite, oltre che da una pluralità di soci, anche nella forma di società unipersonali e cioè da un solo socio.

Ultima Modifica: 20/10/2026