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Il concordato interno alla procedura di liquidazione giudiziale

 

Nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale può farsi luogo al concordato interno alla procedura di liquidazione giudiziale (artt. 240 e sgg. Ccii, denominato “concordato fallimentare” anteriormente all’emanazione del Codice della crisi d’impresa) e, cioè, a una proposta, votata dai creditori e omologata con decreto del tribunale, che ha per effetto la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il concordato consiste, in sostanza, in un piano di pagamento dei creditori alternativo e migliorativo rispetto a quello che conseguirebbe alla mera liquidazione effettuata dal curatore.

La proposta di concordato (contenente, ad esempio, l’offerta di aggiungere determinati suoi asset personali all’attivo da liquidare) può essere formulata dal debitore ai creditori solo dopo che sia trascorso un anno dall'apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano trascorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, e a condizione che la proposta preveda un apporto di risorse che incrementi il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento. A loro volta i creditori possono proporre l’estinzione dei rispettivi crediti mediante il loro subentro nella titolarità dell’azienda sottoposta a liquidazione giudiziale. La proposta di concordato può anche essere formulata da un soggetto terzo interessato ad acquisire in tutto o in parte l’attivo sottoposto a liquidazione giudiziale verso il pagamento di un prezzo destinato a soddisfare in tutto o in parte i creditori.

Una volta presentata, la proposta (attestata da un professionista indipendente, che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto) è sottoposta alla valutazione preliminare del tribunale, che ne verifica l’ammissibilità e, in caso positivo, autorizza la consultazione dei creditori.

Una volta presentata, la proposta (che richiede la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale qualora si preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati) è sottoposta alla valutazione preliminare del giudice delegato, il quale acquisisce il parere del curatore e quello favorevole del comitato dei creditori e ne dispone la comunicazione ai creditori.

L’approvazione del concordato richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche la maggioranza delle classi (con la particolarità che la mancata risposta rispetto all’invito ad esprimere il voto è considerata come espressione di un voto favorevole), calcolata a seconda del valore dei rispettivi crediti. In caso di voto favorevole, il tribunale emana il decreto di omologa, che conferisce efficacia vincolante al concordato, rendendolo opponibile a tutti i creditori, e chiude la procedura di liquidazione giudiziale.

Con la esecuzione del concordato il debitore si libera da ogni obbligazione nei confronti dei creditori, anche se gli stessi non siano integralmente soddisfatti o abbiano manifestato la loro opposizione al concordato.

Ultima Modifica: 20/10/2026