Notaio e ... Aziende, Imprese e Società

Aziende, imprese e società

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Il piccolo imprenditore

Un’altra distinzione operata dal Codice civile è quella che isola la categoria del piccolo imprenditore: costui, in teoria, non è soggetto (art. 2214 c.c.) alla tenuta delle scritture contabili (ma, in pratica, la normativa fiscale gli impone di istituirle e di compilarle correttamente) e, se rientra nel perimetro dell’impresa minore (e, cioè, l’impresa che non supera determinati requisiti dimensionali a livello di attivo patrimoniale, ricavi e debiti: art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. 14/2019), non è soggetto né a concordato preventivo (art. 86, d. lgs. 14/2019) né a liquidazione giudiziale (art. 121, d. lgs. 14/2019).

Per piccolo imprenditore, dunque, si intendono (art. 2083 c.c.):

a) il coltivatore diretto del fondo: tale è la persona che coltiva il fondo in modo abituale e continuativo (art. 32, legge 1047/1957);

b) l’artigiano: tale è la persona che esercita un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi svolgendo prevalentemente e personalmente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (si pensi al calzolaio);

c) il piccolo commerciante (si pensi al barista, al tabaccaio, al fruttivendolo e all’edicolante);

d) il soggetto che esercita un'attività professionale (ma diversa da quella dei liberi professionisti iscritti a un Ordine o an Albo professionale): si pensi all’impiegato di banca, appassionato di astronomia che, abitando in un appartamento dotato di un grande terrazzo all’ultimo piano di un edificio, organizza serate a pagamento in cui mostra i fenomeni celesti mediante il suo telescopio) organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della sua famiglia (al riguardo, si intende che il lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia debba prevalere sia rispetto alla prestazione lavorativa che sia effettuata da lavoratori dipendenti, sia rispetto al capitale impiegato nell’impresa, con la conseguenza che non può essere piccolo imprenditore chi eserciti un’attività che richieda un forte investimento finanziario).

Queste nozioni del Codice civile sono purtroppo scoordinate con la legislazione successiva che è stata emanata senza relazionarsi con esse (fuoriuscendone conseguenti difficoltà interpretative).

Ad esempio, nella nozione di artigiano contenuta nella “legge quadro per l’artigianato” (la legge 448/1985) è contemplata una figura di artigiano che può avere anche dimensioni consistenti (ad esempio, può assumere la forma giuridica di società a responsabilità limitata e può avere anche 40 dipendenti).

Inoltre, per derivazione di norme elaborate a livello di Unione Europea (e cioè la Raccomandazione n. 2003/361/CE), spesso la legislazione vigente (ad esempio per concedere benefici o contributi o facilitazioni) fa riferimento al concetto di “piccola e media impresa” (in acronimo: “PMI”) con ciò riferendosi a imprese che (i) occupano meno di 250 persone e che (ii) hanno un fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

Nell’ambito delle PMI vengono poi individuate:

- le cosiddette piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e che realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); e:

- le cosiddette microimprese (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Ebbene, la qualificazione di PMI viene in considerazione, ad esempio, quando si tratta di costituire (al fine di beneficiare di vantaggi fiscali, contributi pubblici, agevolazioni burocratiche, eccetera) una cosiddetta “società start-up innovativa”, la quale è, infatti, una PMI dotata di determinate caratteristiche (prescritte dal d.l. 179/2012) e che, in particolare, ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La qualità di start-up innovativa è temporanea in quanto è prevista al fine di supportare questa tipologia di imprese nelle fasi iniziali del loro ciclo di vita.

Non è invece temporanea, ma stabile, la qualifica di “società PMI innovativa” (dalla quale, a sua volta, conseguono vantaggi di vario tipo rispetto a una società “ordinaria”), che è una società qualificata da determinate caratteristiche (dettate dal d.l. 3/2015) e, in particolare, dal fatto di servirsi di personale dotato di determinati requisiti culturali, di avere la titolarità di brevetti correlati all’attività svolta dalla società stessa e di sostenere un certo volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione.

Ultima Modifica: 20/10/2026