L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e sgg. Ccii) è invece uno strumento negoziale (riservato agli imprenditori agricoli e commerciali diversi dalle “imprese minori”) con il quale l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza raggiunge un’intesa con una parte significativa dei suoi creditori (e cioè, di regola, almeno il 60 per cento di essi; gli altri devono essere integralmente pagati entro il termine di 120 giorni prescritto dalla legge) al fine di tutelare la sua continuità aziendale mediante la ristrutturazione del suo debito (dilazioni di pagamento, stralcio di una parte del debito, diminuzione del tasso di interesse, eccetera) e il risanamento della sua posizione finanziaria (mediante cessione di asset, erogazione di nuovi finanziamenti, eccetera), evitando il ricorso a procedure concorsuali più invasive come il concordato preventivo in continuità.
L’accordo (che deve essere attestato da un professionista indipendente in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano di ristrutturazione ipotizzato nonché alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei) è soggetto ad omologazione da parte del Tribunale (su domanda dell’imprenditore), che ne verifica la correttezza.
L’emissione del decreto di omologazione dell’accordo comporta (con effetto verso ogni creditore, anche non aderente all’accordo) la sospensione delle azioni esecutive individuali nei confronti del debitore e la sottrazione degli atti stipulati in esecuzione dell’accordo all’esperibilità di azioni revocatorie.
La domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione può essere anche presentata “in bianco”, e cioè al solo fine di far fissare dal giudice un termine per la presentazione dell’accordo nella sua completezza, con l’effetto che, dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore nel periodo in cui si cerca di raggiungere l’accordo tra l’imprenditore e i suoi creditori.
Ultima Modifica: 20/10/2026