La composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12 e sgg. Ccii) è uno strumento stragiudiziale di ausilio alle imprese agricole e commerciali di qualsiasi dimensione che si trovino in difficoltà e che però abbiano concrete possibilità di risanamento, finalizzato a favorire la continuità aziendale mediante misure di ristrutturazione aziendale che evitino all’impresa di cadere in situazioni di insolvenza irreversibile.
L’accesso a questa procedura avviene su istanza dell’imprenditore rivolta alla Camera di Commercio territorialmente competente, corredata da una descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa, dall’indicazione delle cause della crisi e da una prospettazione delle potenzialità di risanamento.
Una volta ricevuta la richiesta, la Camera di Commercio procede alla nomina di un esperto indipendente, il cui compito è assistere l’imprenditore nelle trattative con i creditori e verificare la fattibilità delle soluzioni prospettate. L’esperto non ha poteri gestionali (in quanto l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa), ma può formulare osservazioni e indicare le azioni più opportune per il buon esito della procedura.
Nel periodo in cui la procedura si svolge, l’imprenditore, con l’ausilio dell’esperto, svolge trattative con i creditori (al fine di rinegoziare il suo debito), adotta le misure organizzative della sua impresa che siano ritenute funzionali a uscire dallo stato di crisi e può proporre accordi transattivi alle Autorità fiscali.
Al fine del buon esito della procedura, il debitore può richiedere che il Tribunale disponga l’applicazione di misure protettive (artt. 18 e 19 Ccii) e cioè, ad esempio, che i creditori non possano promuovere o debbano sospendere le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, e ciò allo scopo di preservare l’integrità dell’azienda durante le trattative con i creditori.
Se le trattative conducono a un accordo, questo può essere formalizzato attraverso diverse soluzioni, quali una convenzione di moratoria, un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione del debito (tutte oltre illustrate).
Qualora le trattative non abbiano esito positivo e la situazione di crisi non sia risolta, non resta che adire il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale.
Ultima Modifica: 20/10/2026