Il concordato preventivo (artt. 84 e sgg. Ccii) è una procedura giudiziale concorsuale (riservata all’imprenditore commerciale, diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza) preordinata alla formazione di un accordo, valutato dal giudice, accettato dalla maggioranza dei creditori e vigilato da un commissario giudiziale, allo scopo della soddisfazione dei creditori stessi mediante due scelte alternative:
- la continuità aziendale (cosiddetto “concordato in continuità” che la legge evidentemente privilegia, dato che in questo caso vi è la preservazione dei posti di lavoro nell’impresa in difficoltà); oppure:
- la liquidazione dell’azienda (cosiddetto “concordato liquidatorio”).
Un indice evidente della predetta preferenza è che, per dar corso a un concordato liquidatorio, l’imprenditore deve procurare un apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo disponibile di almeno il dieci per cento rispetto al suo valore al momento della presentazione della domanda e che, in ogni caso, assicuri una soddisfazione non inferiore al venti per cento dei crediti chirografari o dei crediti privilegiati degradati per incapienza. Un altro indice di preferenza è che i debiti derivanti da finanziamenti autorizzati dal tribunale anteriormente alla sentenza di omologa, in quanto funzionali alla soddisfazione dei creditori, sono prededucibili rispetto alla graduatoria di soddisfazione dei creditori elaborata in base al grado di prelazione spettante a ciascuno di essi in base alla natura del rispettivo credito.
La domanda di concordato, introdotta con ricorso al tribunale, deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare l’attivo e il passivo dell’impresa e da un piano di concordato, che contenga la descrizione analitica dei modi e dei tempi di adempimento della proposta concordataria e, in caso di continuità aziendale, il piano industriale nel quale siano anche i tempi previsti per il compimento delle attività pianificate.
Il piano prevede (obbligatoriamente nel concordato in continuità aziendale, e facoltativamente in quello liquidatorio) la suddivisione dei creditori in classi in base alla omogeneità delle loro posizioni e dei loro interessi e descrive il trattamento differenziato tra le diverse classi, fermo restando il principio della par condicio all’interno di ogni classe. Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la fattibilità del piano stesso, la veridicità dei dati aziendali in esso contenuti e, in caso di concordato con continuità, la sua idoneità a prevenire o superare l’insolvenza, a garantire la continuità aziendale e ad assicurare un trattamento dei creditori non deteriore rispetto a quello che essi otterrebbero in sede di liquidazione giudiziale.
La presentazione della domanda di concordato produce, se richiesti dal debitore, gli effetti protettivi identici a quelli disposti a seguito della presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, vale a dire che i creditori non possono individualmente proporre o proseguire azioni esecutive o cautelari.
Durante tutta la procedura l’imprenditore mantiene l’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ma può compiere atti di straordinaria amministrazione solo con una previa autorizzazione giudiziale. Gli eventuali crediti nascenti dagli atti compiuti dal debitore sono prededucibili rispetto alla graduatoria dei creditori.
Se non accoglie la proposta di concordato, il tribunale dichiara, con sentenza, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Se invece valuta positivamente la proposta, dichiara, con un decreto, l’apertura della procedura di concordato, nomina (o conferma se già nominato anteriormente) un commissario giudiziale e fissa la data per l’espressione del voto da parte dei creditori (che viene espresso mediante posta elettronica certificata).
La legge consente che i creditori (titolari di almeno il cinque per cento del totale dei crediti) possano formulare “proposte concorrenti” rispetto a quella dell’imprenditore, le quali vengono vagliate dal tribunale e, in caso di valutazione positiva, anch’esse ammesse al voto dei creditori.
Se il voto è negativo, il tribunale procede all’apertura della liquidazione giudiziale. Se il voto è positivo, il tribunale omologa il concordato con sentenza e l’imprenditore è obbligato a eseguire il piano concordatario.
Ai creditori spetta di percepire esclusivamente quanto previsto dal piano omologato, con ciò verificandosi, dunque, un effetto implicitamente esdebitativo dell’imprenditore per la parte dei crediti oggetto di falcidia concordataria.
Ultima Modifica: 20/10/2026